Con la recente risposta a interpello del 3 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il cittadino extracomunitario il quale, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritto all’AIRE non è in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione per l’estensione del regime impatriati per un ulteriore quinquennio.
La normativa di riferimento per l’estensione del regime impatriati
Il decreto internazionalizzazione ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), in vigore dal 1° maggio 2019.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l’esercizio dell’opzione soltanto ai soggetti «che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020» e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita , risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).
Si rileva, inoltre, che l’articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell’opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione:
- coloro che non sono stati iscritti all’AIRE;
- i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori
La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022
Nel caso di specie, l’istante ha doppia cittadinanza italiana e serba. Nel 1999 ha iniziato a lavorare presso una banca a Belgrado. Dal 4 luglio 2016 è stata distaccata presso una banca in Italia, per svolgere la mansione di “HR Senior Specialist”. A seguito del distacco e con l’intenzione di trasferirsi in Italia, ha presentato, in data 12 luglio 2016, richiesta di permesso di soggiorno e, in data 10 novembre 2016, di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente.
Scaduto il distacco, è stata assunta dalla banca italiana con un contratto a tempo indeterminato del tutto autonomo rispetto al precedente rapporto di lavoro avviando la nuova attività stabilmente nel nostro Paese dal 1° luglio 2018. Il 22 gennaio 2018 ha prestato giuramento presso l’Ambasciata italiana di Belgrado dove aveva anche presentato domanda di cittadinanza (2013), con successiva trascrizione del relativo decreto del ministro dell’Interno nei registri del Comune di Milano in data 26 giugno 2018.
Dal 2017, e per i cinque anni successivi, ha usufruire del regime dei lavoratori impatriati. Ciò detto chiede se può esercitare l’opzione che le consentirebbe di prorogare per altri cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2022, della tassazione agevolata considerato che, prima del trasferimento non era iscritta all’Aire.
Sulla base delle norme richiamate e delle caratteristiche del caso, l’Agenzia delle Entrate ha perciò stabilito che il cittadino extracomunitario che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritto all’AIRE (avendo acquisito la cittadinanza italiana nel 2018, dopo essersi trasferito in Italia nel 2017), non è in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione.
Con la risposta a interpello n. 187 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha anche negato la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per fruire di regimi opzionali (es.: il regime impatriati) per gli anni pregressi.