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Dichiarazioni integrative per fruire di regimi opzionali per gli anni precedenti

Con la risposta a interpello n 187 del 2022 l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per fruire di regimi opzionali per gli anni pregressi.

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Con la risposta a interpello n 187 del 2022 l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per fruire di regimi opzionali per gli anni pregressi. La risposta in questione riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive, applicata secondo il metodo c.d. commerciale previsto dall’articolo 10-bis, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446 fino al 2016, anno in cui è cambiato il gestionale informatico.

La posizione assunta dall’Agenzia

La circolare n 148/E del 26 luglio 2000 e la circolare n 234/E del 20 dicembre 2000 dichiarano che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente, dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e dall’ applicazione di tali modalità sin dall’inizio del periodo d’imposta.

Non si riconosce, dunque, alcun “errore” da rettificare, ma solo una scelta per un metodo di calcolo dell’imposta che ora si vuole modificare, rispetto alla quale non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, dPR n. 322 del 1998, destinata alla correzione di errori od omissioni.

A tal riguardo, la risoluzione n 325/E del 14 ottobre 2002 specifica che le opzioni non possono essere rettificate se non in presenza di dolo, violenza o errore. Quest’ultimo è considerato un vizio della volontà e in quanto tale deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non può essere il motivo della scelta sbagliata.

Gli altri regimi opzionali

Ricordiamo che anche per quanto riguarda gli altri regimi opzionali vi sono delle limitazioni in caso di omissioni all’interno della dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne il regime impatriati la circolare 33/E del 2020 afferma che l’esercizio dell’opzione è valido solo se la dichiarazione è presentata entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza, mentre nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile.

Nel caso del regime pensionati esteri, l’articolo 24-ter della legge 917 del TUIR stabilisce allo stesso modo che l’opzione è valida se la dichiarazione è presentata entro il termine dei 90 giorni dal termine di scadenza ordinario. Peraltro, qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi e non abbia perfezionato l’opzione in sede dichiarativa, può comunque avvalersi dell’istituto della remissione in bonus esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Si precisa, tuttavia, che il ricorso alla remissione in bonus non è consentito laddove il contribuente abbia omesso di versare in tutto o in parte l’imposta sostitutiva relativa al primo periodo d’imposta entro il termine ordinario di esercizio dell’opzione, non configurandosi, in tale evenienza il “comportamento concludente” necessario per avvalersi del citato istituto. L’applicazione dell’opzione è quindi possibile solo se esercitata a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto anche la possibilità di procedere al rimborso delle maggiori ritenute operate a causa della mancata inclusione  del reddito da esercizio delle stock options o dal vesting delle RSU nella retribuzione agevolabile, per via di una problematica nell’impostazione del software utilizzato per elaborazione delle buste paga della società istante.

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Riferimenti Normativi

Risposta n. 187/2022 dell'Agenzia delle Entrate

Fonte

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