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Mancata applicazione del regime impatriati: come recuperare le maggiori imposte sulle stock options

Con la risposta a interpello n. 275 del 18 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato come recuperare le maggiori imposte assolte dai dipendenti per gli anni 2019, 2020 e 2021 a fronte della mancata applicazione del regime impatriati in relazione ai redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio delle stock option o dalla maturazione delle RSU.

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L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere al rimborso delle maggiori ritenute operate a causa della mancata inclusione nella retribuzione agevolabile del reddito da esercizio delle stock options o dal vesting delle RSU per via di una problematica nell’impostazione del software utilizzato per elaborazione delle buste paga della società istante.

Chiarimenti forniti dalle circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e n. 33/E del 28 dicembre 2017

In relazione alle modalità di fruizione del beneficio, l’amministrazione finanziaria ha chiarito con le circolari 23 maggio 2017, n. 17/E e 28 dicembre 2020, n. 33/E che il lavoratore interessato deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile. Viene altresì specificato che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.

In tal caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta. In ragione del dato letterale, nonché della finalità dell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 teso ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività, la circolare n. 17/E del 2017 ha precisato che l’agevolazione fiscale risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Conseguentemente, non fruiscono del beneficio fiscale in esame i redditi derivanti dalle attività prestate all’estero, anche se percepiti nel periodo d’imposta in cui il soggetto è fiscalmente residente in Italia.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 275 del 18/05/2022

Con la risposta a interpello n. 275 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere al ricalcolo del reddito di lavoro dipendente imponibile in capo ai beneficiari che usufruiscono del regime impatriati i quali, a causa della mancata inclusione nella retribuzione agevolabile del reddito derivante dall’esercizio delle stock options o dal vesting delle RSU dovuta ad “una problematica nell’impostazione del software utilizzato” per elaborazione delle buste paga della società istante, non avevano beneficiato dell’agevolazione anche su quelle fonti di reddito.

L’Agenzia ha infatti stabilito che, in questo caso, è possibile applicare la detassazione per i redditi derivanti dall’esercizio delle stock options o dal vesting delle RSU e procedere al rimborso delle maggiori ritenute operate in capo ai dipendenti della società.

Riferimenti Normativi

Circolare 17/E 23 maggio 2017

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Circolare 33/E 22 dicembre 2017

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Risposta a interpello n. 275 18 maggio 2022

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