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Regime impatriati: opzione per estendere il beneficio fiscale previsto per lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019

L’opzione per estendere di ulteriori cinque anni l’agevolazione può essere esercitata solamente una volta decorso il primo quinquennio agevolato.

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L’opzione per usufruire di ulteriori 5 periodi d’imposta del regime agevolato previsto per lavoratori impatriati può essere esercitata a condizione che sussistano i requisiti di cui all’Articolo 1, comma 50 della Legge n. 178/2020, ovvero:

  • Essere stati iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
  • Essere cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
  • Aver già trasferito la propria residenza prima del 30 Aprile 2019 e al 31 Dicembre 2019 risultare beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’art. 16, Dlgs n. 147/2015;
  • Avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • Aver acquistato un immobile residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l’esercizio dell’opzione acquistata anche dal coniuge, dal convivente o dai figli anche in comproprietà.

Condizioni per l’estensione delle agevolazioni fiscali per impatriati

Nella risposta all’interpello n. 703, l’Agenzia ha quindi sottolineato come, ai sensi dell’articolo 5 comma 2-bis del Decreto Legge 34/2019, risultino esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione i cittadini italiani che non siano stati iscritti AIRE. Quest’affermazione non trova corrispondenza con quanto previsto dall’articolo 16 comma 5-ter del Decreto Legislativo 147/2015 la quale aveva consentito l’accesso al regime anche in mancanza dell’iscrizione AIRE, ove sia possibile dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. A seguito della pubblicazione della Circolare n. 33/2020, infatti, è stata riconosciuta questa possibilità anche agli individui che si sono trasferiti in Italia entro il 2019.

Per quanto riguarda il periodo di esercizio dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che quest’ultima non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione; in altre parole, l’opzione per la proroga del regime previsto per i lavoratori trasferiti in Italia prima del 30/04/2019 va richiesta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio oggetto dell’agevolazione.

Chi è escluso dall’esercizio di tale opzione

In conclusione, risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021:

  • Gli sportivi professionisti;
  • Gli individui che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;
  • I cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE;
  • I cittadini extra-comunitari

Regime impatriati e brexit

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 172 del 6 aprile 2022, ha esteso il riconoscimento dell’estensione del regime impatriati anche per i cittadini britannici, sulla base dell’Accordo Brexit del 2020.

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Riferimenti Normativi

Risposta n. 703/2021

Fonte

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