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Estensione del regime impatriati anche per cittadini britannici

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 172 del 6 aprile 2022 ha esteso il riconoscimento dell’estensione del regime impatriati anche per i cittadini britannici, sulla base dell’Accordo Brexit del 2020.

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 172 del 6 aprile 2022 ha esteso il riconoscimento dell’estensione del regime impatriati anche per i cittadini britannici, sulla base dell’Accordo Brexit del 2020.

La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2021

Con la circolare n.33 del 2020 è stato precisato che, il Legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

  • l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure,
  • l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

(Articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – decreto Internazionalizzazione – come inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c) – Decreto Crescita).

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Successivamente l’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147.

La legge in questione ha di fatto ristretto la platea dei potenziali beneficiari dell’estensione del regime impatriati.

Tenuto conto di quanto appena descritto, l’opzione non può quindi essere esercitata:

  • dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
  • dagli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (cfr. articolo 5, comma 2-quater, decreto Crescita).

Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l’esercizio dell’opzione soltanto ai soggetti «che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020» e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l’applicazione dell’articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).

Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione:

  • coloro che non sono stati iscritti all’AIRE;
  • i cittadini extracomunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate

Con risposta a interpello del 6 aprile 2022 n.172, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito la sua posizione riguardo il riconoscimento del regime impatriati per quei cittadini britannici che avevano beneficiato dell’agevolazione al 31 dicembre 2019, e che possedevano i requisiti per richiederne l’estensione. L’Agenzia delle Entrate ha infatti richiamato quanto disposto dall’Accordo Brexit, entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

Detto Accordo vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e vieta che siano negati ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.

L’Agenzia ha infatti affermato che “nel caso di specie, sulla base dell’articolo 24 del citato Accordo che, facendo esplicito richiamo al Regolamento UE n. 492/2011, garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere “degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali“, possa essere riconosciuta l’estensione dell’agevolazione per lavoratori impatriati”.

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Riferimenti Normativi

Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.147 (Decreto Internazionalizzazione)

Fonte

Circolare n.33 del 2020

Fonte

Risposta n.172 del 6 aprile 2022

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