NEWS

Estensione del regime impatriati anche per cittadini britannici

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 172 del 6 aprile 2022 ha esteso il riconoscimento dell’estensione del regime impatriati anche per i cittadini britannici, sulla base dell’Accordo Brexit del 2020.
Condividi:

Indice dei Contenuti

Consulenza sul lavoro in UK dopo la Brexit

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 172 del 6 aprile 2022 ha esteso il riconoscimento dell’estensione del regime impatriati anche per i cittadini britannici, sulla base dell’Accordo Brexit del 2020.

La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2021

Con la circolare n.33 del 2020 è stato precisato che, il Legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

  • l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure,
  • l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

(Articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – decreto Internazionalizzazione – come inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c) – Decreto Crescita).

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Successivamente l’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147.

La legge in questione ha di fatto ristretto la platea dei potenziali beneficiari dell’estensione del regime impatriati.

Tenuto conto di quanto appena descritto, l’opzione non può quindi essere esercitata:

  • dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
  • dagli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (cfr. articolo 5, comma 2-quater, decreto Crescita).

Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l’esercizio dell’opzione soltanto ai soggetti «che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020» e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l’applicazione dell’articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).

Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione:

  • coloro che non sono stati iscritti all’AIRE;
  • i cittadini extracomunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate

Con risposta a interpello del 6 aprile 2022 n.172, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito la sua posizione riguardo il riconoscimento del regime impatriati per quei cittadini britannici che avevano beneficiato dell’agevolazione al 31 dicembre 2019, e che possedevano i requisiti per richiederne l’estensione. L’Agenzia delle Entrate ha infatti richiamato quanto disposto dall’Accordo Brexit, entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

Detto Accordo vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e vieta che siano negati ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.

L’Agenzia ha infatti affermato che “nel caso di specie, sulla base dell’articolo 24 del citato Accordo che, facendo esplicito richiamo al Regolamento UE n. 492/2011, garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere “degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali“, possa essere riconosciuta l’estensione dell’agevolazione per lavoratori impatriati”.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

Distacco dei Lavoratori in UK

Studio A&P fornisce assistenza alle aziende che distaccano lavoratori nel Regno Unito, garantendo la conformità con le norme in materia di immigrazione, diritto del lavoro e previdenza sociale del Regno Unito.

Contattaci per questo servizio

Form ID: “373”

Compila il form per ottenere una risposta dai nostri esperti

Insights Correlati

Tax Law
L'IOSS rappresenta il regime speciale per semplificare l’adempimento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE....
Income Tax Law
Con la risposta a interpello n. 91/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi comunali concessi ai proprietari che hanno ridotto il canone d’affitto rientrano nel regime della cedolare...
Income Tax Law
La detrazione del 110% sulle spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2025 viene ridotta al 65%....
Loading...

News Correlate

Tax Law
La Risposta n. 7/2026 fornisce un chiarimento operativo rilevante in materia di determinazione del reddito annuale teorico ai fini delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2025. L’Agenzia delle Entrate...
Tax Law
La Risposta n. 2/2026 chiarisce che il regime impatriati è accessibile anche ai lavoratori che rientrano in Italia svolgendo attività in smart working per un datore di lavoro estero. Il...
Tax Law
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, e le condizioni di accesso alla detassazione del 50% al rientro in Italia, anche in presenza di precedenti...

Servizi Correlati

Corporate Tax residence

Lo Studio A&P offre consulenza specializzata in materia di residenza fiscale delle società in Italia.  

I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano imprese italiane e estere nell’analisi della propria residenza fiscale e nella gestione dei rischi di esterovestizione, in conformità alla normativa italiana e internazionale. Il servizio mira a verificare la residenza fiscale e prevenire presunzioni di gestione effettiva in Italia, soprattutto in fase di pianificazione o riorganizzazione societaria. 

Resident Art 4 OECD

I nostri esperti di fiscalità internazionale supportano cittadini italiani e stranieri nella corretta individuazione della residenza fiscale secondo la normativa italiana e le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Offriamo consulenza sulla residenza anagrafica, sui criteri di domicilio e dimora abituale, nonché sulla gestione dei rapporti fiscali con altri Paesi.

Permanent Establishment Art 5 OECD

I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano le imprese straniere nell’apertura di una stabile organizzazione in Italia, garantendo conformità con la normativa italiana e le Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, forniamo assistenza nella valutazione dei requisiti, nella predisposizione dei documenti societari e fiscali, e nella gestione degli adempimenti IVA e previdenziali.