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Estensione del regime impatriati solo in caso di versamento degli importi nei termini

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'estensione del regime impatriati in caso di mancato pagamento entro i termini dell'imposta dovuta

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L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte ad interpello n. 371 e n. 372 del 12 luglio 2022, ha sottolineato che la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio è subordinata all’esercizio dell’opzione con il pagamento delle somme dovute entro il termine indicato.

I casi sottoposti all’Agenzia delle Entrate

I casi sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria italiana riguardano due lavoratori che, nel 2016, avevano aderito alla precedente versione del regime speciale per i lavoratori impatriati (Articolo 16 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147).

Gli istanti hanno fatto presente all’Agenzia di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 34 del 2019, in base al quale coloro che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime impatriati possono optare per la proroga del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dell’imponibile di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia relativo al periodo d’imposta precedente a quello in cui viene esercitata l’opzione.

Sul punto, il protocollo dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, n. 60353, prevede, in particolare, al paragrafo 1 (“Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia“) che l’opzione debba essere esercitata mediante il versamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si conclude il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione fiscale.

In entrambi i casi nn. 371 e 372, i ricorrenti non avevano esercitato l’opzione per la proroga e versato le somme dovute entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il quinquennio, e hanno quindi chiesto all’Agenzia di poter esercitare l’opzione per la proroga del beneficio effettuando il versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.

Secondo la tesi dei ricorrenti, infatti, è possibile esercitare l’opzione per la proroga del regime anche se il termine indicato al protocollo n. 60353 è scaduto, non trattandosi di un termine perentorio, avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97.

La posizione assunta dall’Amministrazione

L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la tesi degli istanti, in quanto, ai sensi del citato comma 2-bis dell’art. 5 del Decreto Crescita, la proroga per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall’art. 16 del Decreto Internazionalizzazione è subordinata all’esercizio dell’opzione al pagamento delle somme dovute entro il termine di cui al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, il mancato rispetto di tale adempimento preclude l’applicazione del beneficio in questione, non essendo nemmeno consentito il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

La tesi dell’Amministrazione finanziaria appare come un’interpretazione restrittiva e  non del tutto condivisibile del comma 2-bis dell’articolo 5, che impone al contribuente di esercitare l’opzione per la proroga dopo aver versato l’imposta, ma che non impone alcuna decadenza dal beneficio in caso di tardivo pagamento.

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Riferimenti Normativi

Articolo 16 del decreto legislativo n.147 del 14 settembre 2015

Fonte

Articolo 5 del decreto legislativo n.34 del 2019

Fonte

Articolo 13 del decreto legislativo n.471/97

Fonte

Protocollo dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, n. 60353

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