Con la risposta n. 789 pubblicata il 24 Novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti Controesodati, iscritti all’AIRE e che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale previsto per lavoratori impatriati, possono esercitare l’opzione di cui ex articolo 1, comma 50 della legge n.176 del 2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all’articolo 5, comma 2-bis del Decreto Crescita.
Questo in quanto non vi è alcuna limitazione soggettiva all’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti Controesodati che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge 238/2010.
Possibile estensione del regime agevolato
In presenza di particolari condizioni, è possibile prolungare il regime impatriati per ulteriori 5 anni di imposta per i soggetti che:
- Hanno trasferito la residenza prima del 2020;
- Già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019;
- Durante la loro permanenza all’estero, sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
- Hanno almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o che sono diventati o diventeranno proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma.
Chi non può beneficiare dell’estensione
Con questa risposta all’interpello, l’Agenzia ha inoltre sottolineato chi non può usufruire della proroga del regime impatriati, ovvero:
- I soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
- Gli sportivi professionisti;
- I soggetti che non sono stati iscritti all’AIRE;
- I cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.