In caso di ritorno dopo il distacco all’estero, il regime non è precluso quando il lavoratore si trasferisce in Italia assumendo un lavoro completamente diverso da quello svolto all’estero.
I chiarimenti forniti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020
La circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 ha chiarito che, l’attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco consente al dipendente l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati (di cui all’articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015), al verificarsi di tutte le condizioni, nei casi in cui il distacco, più volte prorogato e protrattosi nel tempo, ha determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano ed ha rafforzato, invece, un suo radicamento nel territorio estero; oppure se il dipendente al suo rientro in Italia assume un nuovo ruolo grazie alle maggiori competenze acquisite e alle esperienze lavorative maturate all’estero.
Il regime non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta al rientro costituisce una “nuova” attività, in virtù della sottoscrizione di un “nuovo” contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco e, quindi, l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Agevolazione non prevista in caso di continuità con lavoro precedente
È comunque importante sottolineare che, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati.
Come precisato dalla circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 (Parte II):
i soggetti rientrati in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio speciale in considerazione della situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Tale posizione restrittiva non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto per cui l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.
La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con risposta 259 dell’11 maggio 2022
La risposta n. 259 dell’11 maggio 2022 ha ad oggetto la possibilità di fruizione del regime impatriati per un giornalista iscritto all’Aire, residente all’estero ininterrottamente dal 2001. Ha collaborato negli anni con diverse testate italiane ed estere come freelance, ma senza mai rientrare in Italia.
L’istante si è trasferito all’estero nel 2000, dal 2001 ha instaurato, senza rientrare in Italia, con il suo attuale datore di lavoro italiano, una collaborazione in qualità di professionista autonomo, con svolgimento dell’attività dall’estero, dal 2012 la collaborazione si è trasformata in rapporto di lavoro dipendente con contestuale distacco all’estero, senza che ciò richiedesse l’espatrio del giornalista visto che il professionista era già fiscalmente non residente.
Il trasferimento in Italia proposto ora dall’azienda non prevede un nuovo contratto ma la modifica del precedente sottoscritto nel 2012.
Tuttavia, la posizione lavorativa assunta al rientro sarebbe del tutto “nuova” sia dal punto di vista professionale che della retribuzione e, quindi, non in “continuità” con la precedente.
Inoltre, per risolvere la vicenda, occorre considerare anche l’effettivo radicamento all’estero del professionista via dall’Italia con la propria famiglia ormai dal 2001.
In definitiva, ritiene l’Agenzia, l’istante è nelle condizioni di poter usufruire del trattamento previsto a favore dei lavoratori che si trasferiscono nel nostro Paese, previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015. Il giornalista potrà inoltre beneficiare del prolungamento dello scontro fiscale per ulteriori cinque anni rispetto ai cinque ordinari previsto in presenza di figlie minorenni o a carico.