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Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati: Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione 

Con la Risposta ad interpello n. 55, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.

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In particolare, la Risposta n. 55 affronta il tema dei requisiti di “elevata qualificazione o specializzazione” necessari per accedere al regime agevolativo.

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La norma prevede che il nuovo regime si applichi solo ai lavoratori che sono in possesso dei «requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate

Il decreto legislativo n. 108 del 2012 aveva inserito l’articolo 27-quater nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» – T.U.I.) introducendo la definizione di lavoratori altamente qualificati. Più recentemente questo articolo è stato modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, che ha ampliato di fatto la casistica in cui viene riconosciuta l’elevata qualificazione. 

Il requisito di elevata qualificazione

Secondo le disposizioni attuali sono “altamente qualificati” i lavoratori (stranieri) che: «sono alternativamente in possesso:  

a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;  

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;  

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;  

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.». 

L’Agenzia chiarisce che il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve intendersi effettuato solo in riferimento ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale. 

La questione in oggetto

Il caso in esame è quello di un contribuente in possesso di una licenza per comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3.000 GT rilasciata da una Capitaneria di porto e di una regolare certificazione specializzata come richiesto dall’Isps Code per lo svolgimento dell’attività di company security officer.

Il dubbio dell’istante è relativo alla coesistenza del possesso di un titolo di istruzione superiore, che attesti il completamento di un percorso di istruzione di durata almeno triennale, e della qualifica professionale che rientra nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 (riferimenti all’articolo 27-quater come originariamente introdotto dal decreto legislativo n. 108 del 2012). 

La Risposta dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate rigetta l’istanza del contribuente ribadendo, secondo il citato articolo 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 che disciplina i principi generali in materia di interpello, l’inammissibilità delle istanze di interpello che non prospettano alcun dubbio interpretativo ma presuppongono solo l’accertamento di questioni di fatto, ovvero la valutazione dei titoli di elevata qualificazione o specializzazione. 

Tuttavia, la risposta fornisce un importante chiarimento in merito ai criteri per l’individuazione dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiamati nell’articolo 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 209 del 2023. Il tenore letterale del dettato normativo porta, infatti, a pensare che tali criteri debbano essere verificati sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 108 del 2012, che per primo ha introdotto la definizione di lavoratori altamente qualificati all’articolo 27-quater T.U.I., senza tenere in considerazione le successive modifiche intervenute nel Testo Unico. Con la Risposta n. 55/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione devono essere verificati secondo i criteri dell’articolo 27-quater T.U.I. come successivamente modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. 

Tale chiarimento è però reso congiuntamente all’affermazione che la valutazione di tali requisiti, trattandosi di norme non fiscali, comporta l’espletamento di attività di tipo tecnico non di competenza dell’amministrazione finanziaria. Rimane quindi da comprendere come procederà l’Agenzia nella verifica della sussistenza di queste condizioni. 

Nel caso di specie, l’Istante potrà quindi fruire del nuovo regime a condizione che sia in possesso di uno dei requisiti indicati nell’articolo 27 quater del T.U.I., e  nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma. 

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