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Novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici 

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Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 si forniscono chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus, Sismabonus, Superbonus.

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Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 si forniscono chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), in materia di: 

− interventi di recupero del patrimonio edilizio; 

− Ecobonus; 

− Sismabonus; 

− Superbonus. 

Con la modifica al testo vengono rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, inoltre, anche sulla disciplina del Superbonus, in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023. 

Resta inteso che continuano ad applicarsi le disposizioni non modificate relative alle detrazioni in esame e per le quali valgono i relativi chiarimenti di prassi, ove compatibili. 

Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica 

La Legge di Bilancio ha stabilito con il 1° gennaio 2025 la decorrenza per la riduzione delle aliquote di detrazione, precedentemente prevista per il 2028. 
Di conseguenza: 

  • per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione è fissata: 
  • al 36% per l’anno 2025
  • al 30% per gli anni 2026 e 2027
  • il limite massimo di spesa ammissibile resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Nel caso di minicondomini o edifici con più unità, è possibile moltiplicare il massimale per il numero di unità abitative (senza considerare le pertinenze) 

Se gli interventi sono effettuati da titolari di proprietà o diritto reale su immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene innalzata: 

  • al 50% per l’anno 2025
  • al 36% per gli anni 2026 e 2027 

Considerato che il predetto comma 3-ter prevede che sono escluse dalla riduzione dell’aliquota di detrazione al 30 per cento le spese di cui al comma 3-bis, relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, ne consegue che la detrazione spettante per le spese sostenute per tali interventi rimane ferma al 50 per cento. 

Ecobonus – Interventi di efficienza energetica 

Anche per quanto riguarda gli interventi di Ecobonus, la nuova legge di Bilancio proroga le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2024, e rimodula la percentuale di detrazione. 

La suddetta modifica normativa non interviene, invece, sui limiti di detrazione e di spesa riferiti alla singola unità immobiliare, che restano confermati, sulla base delle disposizioni dell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, in relazione ai singoli interventi. 

Per l’Ecobonus si applicano le nuove aliquote fisse: 

  • 36% nel 2025
  • 30% nel 2026 e 2027

Maggiorazione al 50% e 36% se l’intervento riguarda l’abitazione principale del contribuente (v. punto precedente). 

Eccezioni
Restano agevolabili gli interventi su: 

  • parti comuni condominiali; 
  • interventi combinati con riduzione del rischio sismico. 

Sismabonus – Interventi di riduzione del rischio sismico 

La legge di Bilancio 2025 interviene anche sulla disciplina del Sismabonus, prevedendo l’inserimento del nuovo comma che stabilisce che le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies10 del citato articolo 16 spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, per tutte le tipologie di interventi agevolati nelle seguenti misure: 

  • 36 per cento per l’anno 2025  
  • 30 per cento per gli anni 2026 e 2027; 
  • 50 per cento per l’anno 2025 e 36 per cento per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

La suddetta modifica normativa non interviene sui limiti di spesa ammessa alle detrazioni con riferimento alla singola unità immobiliare, che restano confermati, sulla base delle disposizioni dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, in relazione ai singoli interventi. 

Esclusione per caldaie alimentate a combustibili fossili 

A partire dal 1.01.2025, l’ordinamento italiano non contemplerà più alcuna forma di detrazione fiscale a favore dell’acquisto e dell’installazione di caldaie alimentate da gas o altri combustibili fossili, invertendo definitivamente la rotta rispetto alle tradizionali politiche di incentivazione adottate fino a ora e anticipando tendenze previste dalle norme comunitarie. 

L’emendamento introdotto sempre nella legge di Bilancio 2025, coerente con la Direttiva (UE) 2018/844 in materia di prestazione energetica degli edifici, punta così a superare la visione ancorata alle fonti non rinnovabili, allineandosi al percorso di decarbonizzazione integrale del settore edilizio entro il 2050. Questa scelta non costituisce un semplice passaggio tecnico, ma un mutamento culturale e strategico che obbligherà, nella pratica, committenti, progettisti, imprese di costruzione e installatori ad aggiornare le proprie logiche operative, valutando attentamente le alternative disponibili per il riscaldamento degli spazi abitativi. 

Fino alla fine del 2024, rimarranno operative le aliquote di detrazione stabilite per tutti gli impianti alimentati da carburanti di origine fossile. 

Superbonus: novità e modifiche dal 2025 

Per quanto riguarda la disciplina del Superbonus invece, viene stabilito che la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2025 a favore dei condomini e delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti: 

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono effettuati dai condomini; 
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; 

Inoltre il contribuente potrà, a propria scelta, ripartire in 10 rate annuali la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e per farlo dovrà presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 Ottobre 2025 e versare le eventuali imposte aggiuntive senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. 

Quadro normativo

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