Le aziende italiane che si avvalgono di service esteri per interventi presso il proprio stabilimento o per svolgere attivitร di servizi presso propri clienti in Italia devono prestare particolare attenzione alle conseguenze della novella legislativa introdotta dal DL 19/2024.
Attivitร che non siano conformi ai requisiti richiamati dalla Direttiva 2014/67, quali la mancanza della dichiarazione di distacco o la mancanza dei requisiti soggettivi dell’azienda distaccante o dei lavoratori, possono determinare lโaccertamento di un appalto irregolare e lโapplicazione delle conseguenze di cui al decreto-legge 19/2024.โฏ
La nuova fattispecie penale presente nel DL 19/2024
Il decreto legge 19/2024 introduce infatti una nuova fattispecie penale volta a sanzionare le condotte di appalto o distacco di personale che non presentano i requisiti previsti dalla legge e che dunque integrano nella gran parte dei casi delle mere somministrazioni di manodopera.โฏ
Nel caso di appalto mancante dei requisiti previsti dalla legge e dunque in violazione del dettato dellโarticolo 1655 c.c., ovvero degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 267/2003, la nuova normativa prevede il configurarsi di una fattispecie penalmente rilevante (e non piรน solo amministrativa), di natura contravvenzionale, sia a carico del somministratore (o appaltatore) che dellโutilizzatore (o committente).โฏโฏ
Quando l’appalto o il distacco sono illeciti
Trattasi nella sostanza delle ipotesi, invero frequenti, in cui il contratto di appalto o il distacco vengono utilizzati per mascherare una mera somministrazione di manodopera, sotto il profilo dello schema giuridico di inquadramento utilizzato dalle parti.
In questi casi, il committente non acquista โ come dovrebbe nel contratto di appalto – un servizio o un prodotto che viene realizzato autonomamente da un terzo (appaltatore), con una propria organizzazione dei mezzi e delle risorse ed anche con un proprio rischio di impresa.
Laddove manchi l’autonoma organizzazione di mezzi e risorse e lโassunzione di un proprio rischio di impresa da parte del terzo si รจ di fronte ad una mera somministrazione di manodopera. ร infatti il committente che organizza e coordina i lavoratori come se fossero propri dipendenti, ma senza assumerli formalmente e dunque senza assumere nei loro confronti le conseguenti responsabilitร giuridiche.โฏ
Il committente รจ dunque un mero utilizzatore di manodopera, mentre lโappaltatore รจ un mero somministratore della stessa manodopera.โฏ
La fattispecie penale nel caso di fornitura di manodopera
La fornitura di manodopera viene molto spesso mascherata con una diversa veste giuridica (con un contratto di appalto o di distacco), in quanto nel sistema normativo italiano la somministrazione di manodopera รจ consentita solo alle apposite Agenzie per il lavoro, appositamente autorizzate dal Ministero.โฏ L’attribuzione di una diversa veste giuridica รจ pertanto sanzionata in quanto avviene onde evitare un preciso divieto normativo.โฏ
Lโappalto e il distacco illeciti che nei fatti, come sopra chiarito, configurano una mera somministrazione di manodopera, ritornano con il DL 19/2024 a costituire autonome fattispecie penali, con pene decisamente piรน aspre che nel passato, anche di quello meno recente.โฏ
La novella legislativa, contenuta nelle lett. c) e d) dellโart. 29 comma 4 del citato decreto, ripristina, per le condotte commesse a far data dal 2 marzo 2024, la penale rilevanza (in luogo di quella amministrativa) dellโappalto e del distacco illecito.โฏ
Le nuove sanzioni penali e la possibilitร di estinguere il reato ottemperando e pagando
La sanzione penale per la nuova contravvenzione รจ la pena alternativa, a carico tanto del somministratore (pseudo-appaltatore) quanto dellโutilizzatore (pseudo-appaltante o committente), dellโarresto fino a un mese o dellโammenda di 60 โฌ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.โฏ
In ogni caso, trattandosi di fattispecie di natura contravvenzionale, punita con la pena alternativa detentiva e pecuniaria, andrร comunque applicata la prescrizione obbligatoria ex artt. 20 e ss. del D.Lgs. 758/94, volta a far cessare la condotta antigiuridica. Avvenuta questa, si potrร ottenere lโestinzione del reato pagando la somma dovuta, che in tale fase รจ ridotta ad ยผ del massimo.โฏย
A quanto ammontano le sanzioni
Dal punto di vista della quantificazione dellโimporto sanzionatorio, lo stesso non puรฒ, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 โฌ nรฉ superiore a 50.000 โฌ.โฏ
Di fatto ottemperando alla prescrizione, per ogni singolo appalto o distacco, pagando ai sensi dellโart. 21 del D. Lgs. 758/94, si dovrร pagare al massimo la somma di 12.500 โฌ, ossia un quarto del limite massimo di 50.000 โฌ, a prescindere dal numero di lavoratori e dalle correlate giornate di impiego.
Una novitร รจ tuttavia prevista dal nuovo comma 5-quater dellโart. 18 del D. Lgs. 276/2003, per cui gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.โฏ
La possibile rilevanza penale tributaria di tali condotte
In realtร , il rischio penale sopra descritto, introdotto dalla recentissima novella legislativa, potrebbe essere solo la punta di un iceberg della responsabilitร penale configurabile in tali fattispecie.โฏ
Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza penale della Cassazione, nelle condotte sopra tratteggiate potrebbe configurarsi un ben piรน grave illecito penale, di natura, questa volta, delittuosa:
Lโutilizzo di fatture per operazioni inesistenti che dissimulano unโattivitร illecita di somministrazione di manodopera, mascherata dalla conclusione di fittizi contratti di appalto di servizi, si concreta in unโoperazione soggettivamente inesistente stante il carattere dissimulato del contratto, integrando quella divergenza tra realtร fenomenica e realtร meramente giuridica dell’operazione che, secondo la giurisprudenza consolidata, costituisce l’inesistenza di cui all’art. 1 comma 1, lett. a) D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, mentre con riguardo all’imposta sui redditi, l’utilizzo della fattura che dissimula una diversa prestazione apre la strada alla detrazione di costi anch’essi fittizi perchรฉ non correlati alla prestazione reale, essendo funzionale ad abbattere indebitamente il reddito di esercizio mediante imputazione del costo dei servizi, rappresentato dal costo del lavoro che altrimenti le societร non avrebbero potuto detrarre.
(Cass. Pen, Sez. III, del 10 maggio 2023, n. 19595)
Secondo tale impostazione, lโillecita somministrazione di manodopera celata sotto un (simulato) contratto di appalto puรฒ configurare (come reato concorrente), oltre che la fattispecie contravvenzionale descritta nel paragrafo precedente, anche i delitti di cui allโart. 2 D. Lgs. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a carico dellโutilizzatore) e di cui allโart. 8 D. Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti).โฏ
Come noto, trattasi di fattispecie delittuose gravissime, punite con la reclusione da 4 a 8 anni, ovvero, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi รจ inferiore a 100.000 โฌ, la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.โฏ
Lo Studio รจ a disposizione per fornire supporto e consulenze dedicate.โฏ