La Corte di Cassazione ha recentemente fornito nuove linee interpretative in ambito del riconoscimento della cittadinanza italiana Iure Sanguinis. Tali chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024 del Ministero dell’Interno.
Per maggiori informazioni sul principio Iure Sanguinis leggi i nostri articoli sul riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita e sul riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
La legge n. 555 del 1912
In primo luogo, la circolare fornisce chiarimenti sul rapporto tra l’art. 7 e l’art. 12 della legge n. 555 del 1912. Mentre l’art. 7 stabilisce che
“salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”,
l’art. 12, secondo comma, della medesima legge prevede quanto segue:
“i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
I chiarimenti della Corte di Cassazione
Interruzione della linea di discendenza
In merito al rapporto tra questi due articoli, la Corte di Cassazione chiarisce che:
“il figlio di cittadino italiano nato all’estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che – nelle more della sua minore età – il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana […]”.
In questo caso, la linea di discendenza è da considerarsi interrotta a meno che l’ascendente in questione non abbia riacquistato la cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età.
Di conseguenza, in caso di acquisto volontario della cittadinanza estera da parte dell’avo, tramite il documento di naturalizzazione si dovrà accertare se la naturalizzazione è intervenuta mentre il discendente era ancora minorenne (e non più solo anteriormente alla nascita del discendente stesso).
In caso di riacquisto della cittadinanza italiana a norma degli articoli 3 o 9 della legge n. 555/1912, il richiedente dovrà produrre prova di ciò e si dovrà verificare che tale riacquisto da parte dell’ascendente sia intervenuto prima della nascita dei propri discendenti in linea retta.
Decorrenza dell’acquisto della cittadinanza
In secondo luogo, la circolare fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza dell’acquisto della cittadinanza da parte di coloro che siano stati riconosciuti da cittadino italiano o la cui filiazione sia stata dichiarata giudizialmente nel corso della loro maggiore età.
Nello specifico, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5518/2024 stabilisce la parificazione della condizione dei figli riconosciuti contestualmente alla nascita e di coloro che lo divengono dopo il raggiungimento della maggiore età. In quest’ultimo caso, l’acquisto della cittadinanza italiana deve essere considerato retroattivo alla nascita, in modo da investire eventuali discendenti.
Possesso continuo dello stato di figlio
Infine, la circolare fa luce sul concetto di possesso continuo dello stato di figlio.
Con sentenza n. 14194 del 22 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui per il richiedente non sia possibile produrre l’atto di nascita dell’avo italiano,
“il riconoscimento postumo, effettuato nell’atto di matrimonio, sia di per sé fondante il possesso continuo dello stato di figlio e idoneo a comprovare la paternità e la conseguente trasmissione della cittadinanza italiana”.
La Suprema Corte ha dunque stabilito la possibilità di sopperire alla mancanza dell’atto di nascita tramite l’atto di matrimonio. Tuttavia, il Ministero dell’Interno chiarisce che l’applicazione di tale disposizione non risulta estensibile ai procedimenti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza in quanto tale principio può essere fatto valere esclusivamente in sede giurisdizionale.