Con la Risposta n. 273 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti non residenti in Italia, anche se cittadini italiani iscritti all’AIRE, non possono beneficiare della detrazione IRPEF nella misura maggiorata del 50% per gli interventi edilizi di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma solo di quella ordinaria del 36%, anche se svolti sull’unico immobile di proprietà sul suolo italiano.
La casistica
Il contribuente, un cittadino italiano residente fiscale in Svizzera, proprietario di un immobile in Italia utilizzato per soggiorni personali e vacanze, aveva eseguito nel corso del 2025 lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo.
Si chiedeva se, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), potesse usufruire della detrazione maggiorata IRPEF al 50% anziché al 36%.
La norma
La disciplina delle detrazioni per interventi di Ristrutturazione è contenuta nell’articolo 16 bis del TUIR, che consente ai contribuenti di detrarre dall’IRPEF una quota delle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio quali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, nonché su parti comuni di edifici residenziali.
Il beneficio, introdotto in forma stabile nel TUIR, è stato oggetto di numerose proroghe e modifiche nel tempo.
Tra queste, l’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha previsto un’aliquota potenziata al 50% rispetto a quella ordinaria del 36%.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha riscritto integralmente il comma 1 del citato art. 16, ridisegnando il regime delle detrazioni per il triennio 2025–2027.
In base al nuovo testo:
- per le spese sostenute nel 2025 spetta una detrazione del 36%,
- per le spese sostenute nel 2026 e 2027 la detrazione scende al 30%,
- tuttavia, la detrazione è elevata al 50% (nel 2025) e al 36% (nel 2026–2027) se gli interventi riguardano l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.
La norma individua, inoltre, un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dal numero dei soggetti che sostengono la spesa.
La successiva circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti applicativi.
In particolare, ha precisato che la maggiorazione dell’aliquota (50% anziché 36%) spetta esclusivamente se:
- il contribuente è titolare del diritto di proprietà, anche nella forma di nuda proprietà o proprietà superficiaria, oppure di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione);
- l’unità immobiliare oggetto dei lavori è adibita ad abitazione principale.
Ai fini fiscali, per abitazione principale si intende ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR l’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Non rilevano eventuali assenze temporanee dovute a ricoveri o motivi di salute, purché l’immobile non sia locato.
In linea con tale definizione, la circolare ha ribadito che la maggiorazione spetta anche:
- per gli interventi realizzati su pertinenze o aree pertinenziali dell’abitazione principale;
- nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori, anche se non lo era all’inizio.