La prestazione di servizi può essere svolta anche presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale con sede in un altro Stato Membro. Rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l’invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro.
Campo di applicazione del distacco transnazionale
Come enunciato dall’art. 1 della direttiva 96/71/CE, la normativa in materia di prestazione transnazionale di servizi, che include la direttiva già citata e le successive 67/2014/UE e 957/2018/UE, si applica nel caso in cui un’impresa con sede in uno Stato Membro invia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa con sede in un altro Stato Membro. In particolare, il comma 3 definisce più dettagliatamente il campo di applicazione, che coinvolge le imprese che:
“a) distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; o
b) distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; o
c) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo cede temporaneamente.”
Definizione di lavoratore distaccato
Dalla definizione del campo di applicazione emerge che il prerequisito principale per il distacco transnazionale sia l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia. Non solo, l’art. 2 della stessa direttiva specifica che l’invio del lavoratore presso un’azienda di un altro Stato membro deve avvenire per un periodo limitato.
Ne consegue che il lavoratore non possa essere assunto con il solo scopo dell’invio in trasferta e che il dipendente dovrà quindi riprendere l’attività lavorativa abituale nello Stato in cui è assunto, una volta conclusa la missione all’estero.
Genuinità del distacco transnazionale
Al fine di prevenire abusi o elusioni al rispetto degli obblighi, è necessario dunque verificare che la fattispecie di distacco sia autentica e che siano rispettati i presupposti richiesti. Gli organi di vigilanza possono quindi effettuare un controllo ispettivo al fine di verificare che:
- L’azienda distaccante sia effettivamente stabilita nello Stato membro in cui ha sede e che non svolga quindi mera attività di amministrazione.
- L’invio del/i lavoratore/i sia svolto per un periodo limitato e che questo riprenda la sua abituale attività lavorativa nello stato di assunzione.
Come verificare l’autenticità di un distacco
Al fine di valutare le condizioni di cui sopra, le autorità possono richiedere la valutazione dei seguenti elementi:
- il luogo in cui l’impresa è registrata alla CCIAA o, ove sia richiesto in ragione dell’attività svolta, ad un albo professionale;
- la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
- il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
- il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la retribuzione di ciascun lavoratore;
- la temporaneità dell’attività lavorativa svolta da ciascun lavoratore presso lo Stato estero;
- l’esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile al singolo lavoratore distaccato (Mod. A1).