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Come fare domanda per un visto per l’Italia

Il visto italiano è un'autorizzazione che consente agli stranieri di entrare nel Paese. Il visto è richiesto ai cittadini extracomunitari che intendono entrare in Italia per molteplici motivi. Ecco un’analisi dei tipi di visti italiani.

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Il visto italiano è un’autorizzazione che consente agli stranieri di entrare nel Paese. Il visto è richiesto ai i cittadini extracomunitari che intendono entrare in Italia per molteplici motivi. Ecco un’analisi dei tipi di visto italiano.

Cos’è un visto?

Un visto è un’autorizzazione fornita a uno straniero per entrare in un paese di destinazione straniero. Pertanto, le autorità rilasciano visti sia per il transito che per il soggiorno. Inoltre, i visti hanno date di scadenza.

Per ottenere un visto per entrare in Italia, i viaggiatori devono fare domanda presso gli uffici consolari italiani dislocati in tutto il mondo; sebbene l’appuntamento per il visto possa essere richiesto online, di solito è richiesta una visita di persona per presentare i documenti, se non diversamente specificato. Inoltre, è importante ricordare che, una volta rilasciato, un visto può essere revocato dalle autorità.

Qual è il quadro normativo per i visti italiani?

Possiamo dividere i visti italiani approssimativamente in 2 tipi di visto:

  • visti a breve termine, e
  • visti a lungo termine.

I visti a breve termine sono applicabili per soggiorni non superiori a 3 mesi nell’arco di un periodo di sei mesi. Invece, i visti a lungo termine sono applicabili per soggiorni superiori a 90 giorni.

I visti di breve durata sono regolati dal Regolamento UE 810/2009, adottato in Italia con Decreto Ministeriale 11 maggio 2011. Il suddetto regolamento descrive le procedure e le condizioni che ogni Paese deve rispettare. Si tratta, quindi, di un insieme di regole condivise tra i Paesi dell’UE.

Il Decreto Legislativo 286/1998, noto anche come Testo Unico Sull’Immigrazione, regola i tipi di visto italiano a lungo termine.

Tipi di visto italiano

I visti sono generalmente classificati in visto Schengen uniforme (USV), tipo C, o visti nazionali (NV), tipo D. Tuttavia, esistono anche visti di transito aeroportuale (tipo A) per il transito attraverso le zone internazionali degli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri, che non consentono al titolare di entrare nello spazio Schengen.

Soggiorno di breve durata (Visto Schengen Uniforme – VSU)

Il visto per soggiorni di breve durata è valido per soggiorni fino a 90 giorni e comprende le seguenti categorie:

  • Affari – rilasciato ai cittadini stranieri che si recano in Italia per svolgere attività commerciali (riunioni, trattative, sessioni di formazione);
  • Turista – rilasciato ai cittadini stranieri che arrivano in Italia per finalità turistiche e di svago;
  • Studio – rilasciato ai cittadini stranieri che intendono studiare in Italia in istituti di istruzione riconosciuti
  • Assistenza medica – rilasciata ai cittadini stranieri che si recano in Italia per effettuare cure mediche in una clinica pubblica o privata;
  • Missione – rilasciata ai cittadini stranieri che si recano in Italia per motivi connessi al loro ruolo pubblico;
  • Motivi religiosi – rilasciati ai cittadini stranieri che vengono in Italia per partecipare a pellegrinaggi o per motivi di culto;
  • Competizioni sportive – rilasciato ai cittadini stranieri che vengono in Italia per partecipare a competizioni sportive.

I visti Schengen uniformi possono essere rilasciati con una validità di un anno (C1), due anni (C2), tre anni (C3) o cinque anni (C5).

I cittadini stranieri in possesso di un visto Schengen uniforme per soggiorni di breve durata possono soggiornare in Italia o in un altro paese Schengen per un periodo di tempo non superiore alla durata del visto, tranne in caso di comprovata impossibilità di lasciare l’Italia o in altri casi speciali adeguatamente giustificati (ad esempio estensione del visto per motivi di lavoro per trattative, contatti con i fornitori, ecc.). In questi casi la Questura locale decide in merito all’estensione del visto.

Soggiorno di lunga durata (visto nazionale)

Al contrario, i tipi di visto per soggiorni di lunga durata sono validi per soggiorni superiori a 90 giorni, incluse le seguenti categorie:

  • Lavoro – rilasciato ai cittadini stranieri che arrivano in Italia sulla base di un contratto di lavoro con un’azienda italiana;
  • Trasferimento intra aziendale – per trasferimenti intra aziendali di lavoratori/dirigenti o tirocinanti altamente specializzati;
  • Carta Blu – per l’assunzione locale di lavoratori o dirigenti altamente specializzati;
  • Motivi familiari – rilasciato ai cittadini stranieri che hanno bisogno di raggiungere un parente stretto che vive in Italia a lungo termine. Questo tipo include inoltre quanto segue:
    • Visto per familiari, accompagnando uno straniero che abbia già ottenuto un visto “D” per l’Italia;
    • Visto per i familiari di uno straniero già residente in Italia.
  • Residenza elettiva – rilasciata ai cittadini stranieri che intendono trasferire la propria residenza in Italia;
  • Visto per investitori – rilasciato ai cittadini stranieri che intendono investire in un’attività in Italia;
  • Visto per start up – rivolto agli imprenditori stranieri che desiderano aprire una startup innovativa in Italia, fortemente legata all’innovazione e alla tecnologia;
  • Visto per tirocinio in Italia – rilasciato ai cittadini stranieri che si trasferiscono in Italia sulla base di un progetto formativo in azienda;
  • Missione – rilasciata ai cittadini stranieri che si recano in Italia per motivi connessi al loro ruolo pubblico;
  • Motivi religiosi – rilasciati ai cittadini stranieri che vengono in Italia per partecipare a pellegrinaggi o per motivi di culto;
  • Visto di rientro – rilasciato ai cittadini stranieri che erano in possesso di un permesso di soggiorno per l’Italia, ma lo hanno perso per qualsiasi motivo, e richiedono di tornare nel paese;
  • Adozione – rilasciato ai cittadini stranieri adottati in Italia

Il visto per soggiorni di lunga durata consente solo l’ingresso in Italia. In seguito all’ingresso nel Paese, deve essere convertito in un permesso di soggiorno, in quanto questo è l’unico documento che consente agli stranieri di risiedere legalmente in Italia.

Il visto vacanza-lavoro tra Italia e Giappone

Nel 2022, Italia e Giappone hanno siglato un accordo per l’introduzione di un nuovo “visto vacanza-lavoro“, che permette ai cittadini italiani e giapponesi di partecipare a programmi di vacanza-lavoro della durata di 1 anno, a partire dall’ingresso nel Paese. Tramite il visto, è possibile lavorare nel Paese senza un permesso di lavoro, a patto che l’attività lavorativa sia solo ausiliaria alla vacanza.

Visto di transito aeroportuale (ATV)

I cittadini dei seguenti paesi sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale (ATV), tipo A, per l’Italia (articolo 3 del Regolamento CE n. 810/2009): Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Senegal, Siria.

I cittadini dei paesi sopra elencati sono esenti dall’obbligo di un visto di transito aeroportuale se soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • sono già titolari di un visto uniforme valido (tipo C) o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata (tipo D) o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
  • sono titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE che non partecipa all’adozione del regolamento (CE) n. 810/2009 o da uno Stato membro che non applica ancora integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen (ad esempio la Romania), oppure sono cittadini di paesi terzi titolari di uno dei permessi di soggiorno validi di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d’America, garantendo il ritorno incondizionato del titolare;
  • sono titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE che non partecipa all’adozione del regolamento (CE) n. 810/2009 (ad esempio il Regno Unito), o per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen (ad esempio la Romania), o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando ritornano dal paese di rilascio dopo aver utilizzato tale visto;
  • sono familiari di cittadini dell’UE;
  • sono titolari di passaporti diplomatici;
  • sono membri dell’equipaggio di aeromobili e cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale.

Tempi di elaborazione dei visti

Ci sono tempi di elaborazione diversi a seconda dei tipi di visto. L’articolo 23 del codice dei visti (Regolamento (CE) n. 810/2009) stabilisce che le domande di visto di breve durata (visto Schengen uniforme) devono essere decise entro 15 giorni dalla data di presentazione di una domanda. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni di calendario in singoli casi, in particolare quando è necessario un ulteriore esame della domanda o nei casi di rappresentanza in cui sono consultate le autorità dello Stato membro rappresentato.

Invece, l’articolo 5 del decreto 394/1999 (successivamente modificato con il decreto 334/2004), stabilisce che i visti a lungo termine (visti nazionali) devono essere decisi entro 90 giorni dalla data di presentazione di una domanda. Tale periodo può essere prorogato se è necessario un ulteriore esame della domanda.

Documenti richiesti, costi e stato della domanda di visto

Ogni visto richiede ai richiedenti di presentare documenti specifici; è possibile ottenere maggiori informazioni contattando il Consolato o l’Ambasciata italiana competente del paese in cui si vive. Tuttavia, ci sono documenti che sono comuni a tutti i visti.

Questi sono:

  • modulo di domanda di visto,
  • passaporto (deve essere valido per 3 mesi dopo la data di scadenza del visto e deve contenere almeno due pagine vuote),
  • due foto recenti formato tessera,
  • costi amministrativi per domanda di visto (ove applicabile)

I costi per i visti italiani variano a seconda del tipo di visto. Ove applicabile, di solito variano tra € 80,00 e € 116,00. Salvo casi specifici, tali tasse devono essere pagate nella valuta nazionale del paese in cui è stata presentata la domanda.

Per verificare lo stato della tua domanda di visto, il cittadino può contattare il consolato in cui ha presentato la domanda.

Paesi esenti da visto e spazio Schengen

Non tutti gli stranieri che desiderano viaggiare in Italia hanno bisogno di un visto. I viaggiatori senza visto possono essere divisi in 2 gruppi: i viaggiatori dell’area Schengen e i paesi senza visto.

Paesi dell’area Schengen

L’Acquis Schengen, una convenzione di attuazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ha creato uno spazio di libera circolazione in Europa.

Più precisamente, l’accordo è stato firmato dai governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese. In particolare, l’obiettivo era quello di approvare la graduale abolizione delle loro frontiere comuni.

Pertanto, grazie all’acquis di Schengen, è possibile per i cittadini dell’UE spostarsi da un paese dell’UE all’altro senza visto.

Paesi esenti da visto

Per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni per turismo, missione, affari, invito, motivi religiosi, transito, trasporto, competizione sportiva e studio, i cittadini dei seguenti Paesi non hanno bisogno di alcun tipo di visto: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong SAR, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Inoltre, alcuni Paesi devono soddisfare alcune condizioni specifiche:

  • Taiwan: l’esenzione dal visto si applica solo ai titolari di passaporti che includono un numero di carta d’identità;
  • Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucraina: l’esenzione dal visto si applica solo ai titolari di passaporti biometrici;
  • I cittadini serbi in possesso di passaporti rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava) sono esclusi dall’esenzione dal visto.

I cittadini di San Marino e della Santa Sede sono sempre esenti dall’obbligo del visto.

N.B.: In seguito all’invasione russa dell’Ucraina, il 6 settembre 2022 la Commissione Europea ha presentato una proposta sulla sospensione dell’accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa e sul non riconoscimento dei passaporti russi rilasciati nelle regioni straniere occupate. Di conseguenza, si applicheranno invece le regole generali del codice dei visti.

Diniego del visto italiano

Una volta che uno straniero richiede un visto italiano, le autorità possono negare il rilascio di tale documento.

In tal caso, le autorità devono motivare il diniego. Infatti, i Consolati comunicano all’interessato in una lingua che lui comprende o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo la spiegazione del rifiuto.

Lo straniero può, quindi, impugnare tale decisione presso il T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

Solo in caso di rifiuto del visto per ricongiungimento familiare o accompagnamento di familiari, i richiedenti possono presentare reclami al tribunale ordinario competente senza limiti di tempo.

Riferimenti Normativi

Regolamento UE 810/2009

Fonte

Decreto ministeriale dell'11 maggio 2011

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Decreto Legislativo 286/1998

Fonte

Art. 5 Decreto 394/1999

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