L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risoluzione n. 60/E del 9 dicembre 2024, fornendo importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere, con particolare riferimento ai trasferimenti di valuta tra conti correnti intestati al medesimo soggetto.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento è l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), che disciplina la tassazione delle plusvalenze derivanti da operazioni su valute estere. In particolare, tali plusvalenze sono considerate una categoria di “redditi diversi” e sono tassabili solo al verificarsi di determinate condizioni.
Secondo la normativa, il prelievo di valute estere da un conto corrente può essere assimilato a una “cessione a titolo oneroso”, rendendo la plusvalenza realizzata rilevante ai fini fiscali. Tuttavia, per evitare tassazioni non significative, il legislatore ha stabilito che le plusvalenze sono imponibili solo se la giacenza complessiva in valuta estera su conti e depositi supera il valore di €51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi durante il periodo d’imposta.
Il caso specifico
La Risoluzione analizza un caso specifico in cui un contribuente residente in Italia trasferisce fondi in valuta estera tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto e nella stessa valuta. La questione verteva sulla possibilità di considerare tali trasferimenti come operazioni fiscalmente rilevanti.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha chiarito che, in situazioni come queste, non si configura un’ipotesi di prelievo ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del T.U.I.R. In particolare, si tratta di semplici operazioni di giroconto, prive di finalità di investimento e che non comportano la cessione o conversione della valuta estera. Di conseguenza, tali trasferimenti non sono soggetti a tassazione.
Questo chiarimento rappresenta un importante riferimento per i contribuenti e gli operatori del settore fiscale. Ribadendo l’intenzione del legislatore di tassare esclusivamente le plusvalenze derivanti da operazioni con finalità di investimento, la Risoluzione evita che situazioni prive di reale significatività economica vengano attratte nell’ambito impositivo.
L’Agenzia ha anche sottolineato l’applicabilità di questi principi ai trasferimenti di criptovalute. Fino all’introduzione di una regolamentazione specifica, le criptovalute vengono trattate fiscalmente come valute estere. Pertanto, il trasferimento tra wallet appartenenti al medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante.
Conclusioni
La Risoluzione n. 60/E contribuisce a fornire maggiore chiarezza sul regime fiscale applicabile alle operazioni in valute estere, riducendo il rischio di interpretazioni non uniformi. Per i contribuenti con conti correnti in valuta estera o che operano nel settore delle criptovalute, è essenziale comprendere l’impatto di queste disposizioni e garantire l’osservanza delle normative fiscali vigenti.