In caso di acquisto di case antisismiche con annessa presentazione del titolo edilizio (in prima istanza dai precedenti proprietari), ma senza aver prodotto le asseverazioni obbligatorie, in quanto alla data del 14 marzo 2019 la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse e, successivamente, tale asseverazione è stata integrata dalla società subentrante, è possibile fruire delle detrazioni secondo le previsioni dettate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) sulla quota parte relativa al saldo corrisposto in data 11 febbraio 2021?
Cosa stabilisce l’Agenzia delle Entrate
Ai fini del superbonus non va attestata la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 697 dell’11 ottobre 2021.
Gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del superbonus anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il modello previgente. Per l’acquisto di case antisismiche l’agevolazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.
Requisiti necessari al superbonus case antisismiche
Come chiarito dalla circolare 30/E del 2020 affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di Case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, la maggiore detrazione (aliquota al 110 per cento) prevista dal decreto Rilancio, è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione (30 giugno 2022).
Risposta 697 del 11/10/2021
Asseverazione modello B previsto dal DM n. 58 del 2017 nella versione ante modifiche DM n. 328 del 2020