Il caso C 540/22 è una richiesta di sentenza preliminare presentata dal Tribunale dell’Aia, sezione di Middelburg, nei Paesi Bassi, riguardante l’interpretazione degli articoli 56 e 57 del TFUE. La controversia coinvolge 44 lavoratori ucraini, distaccati da una società slovacca per la fornitura di servizi per una società olandese, e il Segretario di Stato per la Giustizia e la Sicurezza olandese. Deriva dal rifiuto da parte di quest’ultimo, ritenuto infondato dai ricorrenti, di emettere un permesso di soggiorno temporaneo per scopi di prestazione di servizi transfrontalieri.
I fatti
- I ricorrenti, cittadini ucraini, sono stati distaccati nei Paesi Bassi dalla società slovacca ROBI spol s.r.o. per eseguire una prestazione di servizi nel porto di Rotterdam per la società olandese Ivens NV.
- La società slovacca ha notificato alle autorità olandesi le attività e le durate dei distacchi.
- I lavoratori ucraini possedevano anche permessi di soggiorno temporanei rilasciati dalle autorità slovacche.
- Secondo la legge olandese, dopo la scadenza di un periodo di 90 giorni, i lavoratori ucraini erano tenuti a richiedere un permesso di soggiorno olandese.
- Inizialmente autorizzato fino al 21 novembre 2020, con permessi di soggiorno temporanei slovacchi, la durata del distacco è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. Nonostante ciò, le autorità olandesi hanno limitato la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori alla durata dei permessi slovacchi, suscitando lamentele riguardo alle tariffe e alla validità del permesso. Dopo diversi rifiuti delle obiezioni sollevate dai lavoratori ucraini, la questione è stata portata in tribunale.
- Successivamente, di fronte ai reclami dei lavoratori ucraini, il tribunale olandese ha deciso di sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia. In particolare, tali questioni riguardavano la conformità delle normative olandesi alla libera prestazione di servizi nell’Unione Europea.
La decisione della CGUE
La Corte ha concluso che l’articolo 56 TFUE non impedisce l’applicazione della legislazione di uno Stato membro secondo cui:
- La validità di un permesso di soggiorno rilasciato a un lavoratore di un Paese terzo distaccato in quello Stato membro non può superare la durata determinata da tale legislazione nazionale, che può quindi essere più breve di quella necessaria per la prestazione del servizio.
- La durata di validità di tale permesso di soggiorno è limitata a quella del permesso di lavoro e di soggiorno detenuto dall’individuo nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi.
- Il rilascio di tale permesso di soggiorno richiede una tariffa più alta rispetto a quella di un certificato regolare per un cittadino UE, a condizione che la durata iniziale di validità dello stesso permesso non sia manifestamente troppo breve per soddisfare le esigenze della maggior parte dei prestatori di servizi.
Ne consegue, quindi, che la disposizione secondo cui la validità dei permessi di soggiorno concessi non supera una certa durata, determinata dalla legislazione nazionale, non è di per sé contraria al diritto dell’Unione.
Il fatto che uno Stato membro limiti il periodo di validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi distaccati nel suo territorio alla durata dei permessi di lavoro che essi detengono nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi non può essere considerato una violazione della libertà di prestazione di servizi di quest’ultimo.
Infine, riguardo alla lamentela sollevata dai lavoratori distaccati sul costo eccessivo per ottenere un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi, significativamente superiore al costo di un permesso di soggiorno per un cittadino UE, è stato concluso che questo fatto di per sé non è sufficiente a dimostrare che l’importo di tali tariffe sia eccessivo o irragionevole e, di conseguenza, violi l’articolo 56 TFUE, ma è puramente dettato dalle spese di costo che il governo olandese sostiene per il rilascio di tale permesso di soggiorno.