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Distacco dei lavoratori in Ungheria

Scopri tutti gli adempimenti e linee guida per la gestione del distacco dei lavoratori in Ungheria: gli obblighi, i documenti necessari e sanzioni applicabili in caso di mancata conformità con la normativa vigente.

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Le Direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e 2018/957/UE, che regolano il distacco dei lavoratori in UE, sono state trasposte in Ungheria nella seguente legislazione:

  • Legge I del 2012 sul Codice del Lavoro;
  • Legge CXXXV del 2020;
  • Decreto Governativo n. 115/2021 (III. 10.) e
  • Decreto Governativo n. 703/2021 (XII. 15.).

Per maggiori informazioni sulla normativa UE sul distacco dei lavoratori, leggi la nostra guida completa sulle Direttive UE sul distacco.

Adempimenti preliminari per il distacco dei lavoratori in Ungheria

Le aziende che distaccano i propri dipendenti in Ungheria sono tenute a presentare una dichiarazione di distacco alle autorità ispettive del Paese, attraverso il sito web istituzionale messo a disposizione dalle autorità. La dichiarazione di distacco dovrà essere trasmessa al più tardi prima dell’inizio delle attività lavorative in Ungheria.

Fra i dati contenuti nella dichiarazione di distacco figurano:

  1. Dati relativi al fornitore di servizi (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
  2. Dati relativi alla natura dell’attività svolta in territorio ungherese;
  3. Dati relativi ai lavoratori distaccati;
  4. Dati relativi alla prestazione di servizi (durata del distacco, luogo di lavoro, ecc.).

L’azienda distaccante deve inoltre nominare una persona di contatto che funga da intermediario o da collegamento con le Autorità. Tale persona di contatto deve essere disponibile sul territorio ungherese. I dati della persona di contatto dovranno essere indicati all’interno della sezione corrispondente della dichiarazione di distacco.

Condizioni lavorative e salariali applicabili durante la trasferta in Ungheria

L’articolo 295 della Legge I del 2012 sul Codice del Lavoro stabilisce che se un lavoratore dipendente viene temporaneamente distaccato da un datore di lavoro straniero in Ungheria, tale lavoratore è assoggettato a determinate condizioni minime garantite dal diritto del lavoro ungherese.

Le disposizioni del Codice del Lavoro che si applicano ai distacchi nel territorio dell’Ungheria, nonché le condizioni minime applicabili a tali distacchi, riguardano gli orari di lavoro, le pause, nonché la retribuzione minima.

Gli standard minimi sull’orario di lavoro sono stabiliti a livello europeo. Per maggiori informazioni, leggi la nostra guida sulla Direttiva UE sull’orario di lavoro.

In Ungheria, il salario minimo che deve essere corrisposto ai dipendenti impiegati in posizioni che richiedono un diploma di scuola secondaria o una formazione professionale avanzata o superiore è fissato a €855,00/mese.

Ad ogni modo, tali disposizioni si applicano solo se più favorevoli ai lavoratori stranieri.

Per maggiori informazioni sulla normativa sul lavoro all’interno dell’UE, leggi la nostra guida sul diritto del lavoro dell’Unione Europea.

Previdenza sociale in Ungheria

I lavoratori distaccati da un Paese dell’UE/SEE hanno diritto a mantenere i contributi previdenziali versati nel proprio Paese. A questo proposito, il datore di lavoro deve richiedere il Modello A1 all’ente previdenziale competente.

Il certificato A1 dimostra che il lavoratore continua a pagare i contributi sociali nel suo Paese d’origine. Questo documento deve essere reso disponibile durante e dopo il distacco e su richiesta delle autorità.

Assegnazioni di lungo periodo in Ungheria

Qualora la durata effettiva del distacco in Ungheria superi 12 mesi, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese stabilite in uno Stato membro devono garantire ai lavoratori distaccati tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili in Ungheria, fra cui:

  • disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o
  • contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o che in alternativa si applicano a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 96/71/CE.

Queste condizioni si aggiungono alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE.

In caso di assegnazione superiore ai 12 mesi, il prestatore di servizi dovrà presentare una notifica motivata alle Autorità competenti del Paese ospitante. Dopo il periodo di 12/18 mesi, ai lavoratori distaccati si applicano tutte le condizioni aggiuntive in termini di occupazione.

Conservazione dei documenti durante la trasferta in Ungheria

La normativa relativa alla conservazione e messa a disposizione dei documenti necessari per il distacco dei lavoratori è contenuta nella sottosezione (3) dell’articolo 297 della Legge I del 2012 sul Codice del Lavoro.

L’azienda distaccante è tenuta alla conservazione dei seguenti documenti:

  • contratti di lavoro (o altri documenti equivalenti);
  • fogli di presenza e
  • prova del pagamento dei salari.

La documentazione dovrà essere disponibile per tutta la durata del distacco su carta o in formato elettronico nel luogo in cui viene svolto il lavoro, e per un periodo di tre anni dopo la fine dello stesso presso la sede legale del datore di lavoro a scopo di verifica.

Sanzioni applicabili in caso di inadempienza in base alla normativa nazionale

Ai sensi della Sezione 19 del Decreto Governativo n. 115/2021 (III.10.), l’autorità del lavoro impone una multa in caso di violazione della normativa sull’archiviazione della documentazione. In questo caso, l’importo della multa è pari al salario minimo moltiplicato per il numero di lavoratori distaccati.

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di notifica, la Sezione 19 del Decreto Governativo n. 115/2021 (III.10.) prevede anche una sanzione il cui importo è pari al salario minimo (il numero di lavoratori distaccati non è determinante in questo caso).

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Riferimenti Normativi

Legge I del 2012 sul Codice del Lavoro

Fonte

Legge CXXXV del 2020

Fonte

Decreto Governativo n. 115/2021 (III. 10.)

Fonte

Decreto Governativo n. 703/2021 (XII. 15.)

Fonte

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