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Agevolazioni prima casa: risposta n. 228 dell’Agenzia delle Entrate

OGGETTO: Agevolazioni prima casa comma 4-bis, Nota II-bis

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L’Agenzia chiarisce che le disposizioni agevolative “prima casa” (comma 4-bis della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Tur) consentono al contribuente di fruire degli sconti in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, anche se risulti già in possesso di un’altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, a condizione che lo stesso si impegni ad alienare l’immobile pre posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Accesso alle agevolazioni: Il caso in oggetto

Tale circostanza, secondo l’Agenzia delle Entrate, è valida anche nel caso esaminato: Il contribuente ha acquistato l’intera proprietà di un immobile abitativo per il 50% a titolo gratuito, per donazione del padre, e per il restante 50% a titolo oneroso, per acquisto dallo zio.

In quest’ipotesi, ossia, di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione, per evitare la decadenza dall’agevolazione l’istante è tenuto ad alienare almeno il 50% dell’immobile preposseduto, cioè la quota acquistata a titolo oneroso.

Riguardo al secondo dubbio sollevato dall’istante, tale alienazione può essere realizzata sia con atto a titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso.

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