La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato il rigetto definitivo dei ricorsi presentati da cittadini britannici, i quali contestavano la perdita dei loro diritti di cittadini europei a seguito della Brexit.
Conseguenze della Brexit per i cittadini britannici
A seguito del referendum britannico indetto nel 2016, la maggioranza degli elettori ha deciso per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Di conseguenza, il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’Unione. I rappresentanti del Regno Unito e dell’Unione hanno pertanto firmato l’accordo sul recesso del regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione e dalla Comunità europea dell’energia atomica (“accordo sulla Brexit”) il 24 gennaio 2020. Il Consiglio dell’Unione ha approvato tale accordo con decisione del 30 gennaio 2020 e, infine, il Regno Unito ha receduto dall’Unione il 31 gennaio 2020.
Come principale conseguenza della Brexit, i cittadini britannici hanno perso lo status di cittadini dell’Unione e, pertanto, anche i diritti connessi da tale status. Ciò ha diverse implicazioni in ambito di diritto italiano, ad esempio a livello di immigrazione e di documentazione necessaria.
Adempimenti di immigrazione per i cittadini britannici e i loro familiari
A seguito della Brexit, le regole relative alla mobilità dei cittadini britannici in Italia sono leggermente cambiate, infatti essi hanno perso la cittadinanza dell’Unione e i diritti di libera circolazione, quindi sono soggetti alle leggi sull’immigrazione destinate ai cittadini non-comunitari. La normativa italiana in materia di immigrazione può essere difficile da comprendere, ma la buona notizia è che lo Studio Arletti può supportarvi in tutte le procedure.
Secondo le attuali norme sull’immigrazione, i cittadini britannici possono soggiornare in Italia per un massimo di 90 giorni su 180 come cittadini esenti da visto, per motivi di turismo, studio o affari. Tuttavia, per rimanere in Italia per periodi più lunghi o per svolgere attività lavorative, devono ottenere un visto di ingresso prima del loro arrivo nel nostro paese e, dopo l’arrivo, devono richiedere il relativo permesso di soggiorno.
Per chi desidera lavorare in Italia, vi sono diversi tipi di visti di lavoro disponibili, ad esempio:
- Visto per lavoro subordinato;
- Visto per lavoro autonomo;
- Visto per prestazione di servizi.
Oltre ai visti di lavoro, sono disponibili altre tipologie di visto quali ad esempio:
- Visto per residenza elettiva
- Visto per investitori
- Visto per studio e tirocinio
- Visto per motivi familiari.
Inoltre, secondo la normativa italiana, alcune tipologie di permessi di soggiorno possono essere convertite, ad esempio da studio a lavoro.
Documenti necessari per i cittadini britannici e i loro familiari
Durante il processo di immigrazione in Italia, ai cittadini britannici può essere richiesto di fornire documenti personali quali:
- Il passaporto;
- Documenti attestanti lo stato di famiglia (es: certificato di matrimonio; certificato di nascita);
- Dichiarazione di valore sul proprio titolo di studio – necessaria ad esempio in caso di iscrizione all’università o proseguimento di studi post-laurea oppure per l’ottenimento di un permesso di lavoro Carta Blu
Per essere validi in Italia, tali documenti devono prima essere legalizzati, nel paese in cui sono stati rilasciato, e poi tradotti in italiano, a meno che non siano stati rilasciati in formato plurilingue.
Inoltre, si applicano alcune restrizioni anche sulla circolazione con veicoli con targa estera e sulla validità della patente di guida britannica, considerata a tutti gli effetti una patente emessa da un paese non comunitario.
Riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito
A seguito della Brexit, la commissione europea ha pubblicato alcune indicazioni relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito affinché possano essere ritenute valide in Europa.
La possibilità di vedersi riconosciuta una qualifica professionale, tuttavia, dipende da vari fattori tra cui:
- Se la qualifica era stata ottenuta prima del 31 dicembre 2020
- Se la qualifica era stata ottenuta dopo il 31 dicembre 2020
- Se il cittadino titolare della qualifica rientra nell’ambito di applicazione personale dell’accordo di recesso
- Se il cittadino titolare della qualifica non rientra nell’ambito di applicazione personale dell’accordo di recesso
Per maggiori informazioni relativamente al vostro caso specifico, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato oppure a contattarci per una consulenza.
Allo stesso modo, anche le regole di immigrazione britanniche sono cambiate, relativamente all’ingresso di cittadini comunitari per lo svolgimento di attività lavorativa o per fare del Regno Unito la propria dimora abituale.
Ricorso presentato da cittadini britannici
In considerazione della perdita dello status di cittadini dell’Unione e quindi dei molteplici diritti connessi a tale status elencati a titolo esemplificativo nei paragrafi precedenti, alcuni cittadini britannici residenti nel Regno Unito e in vari Stati membri hanno optato per intraprendere azioni dinanzi al Tribunale, contestando l’accordo sulla Brexit e la decisione del Consiglio.
Tali cittadini contestavano, tra l’altro, che tale accordo aveva l’effetto di privarli dei diritti che avevano esercitato e acquisito in quanto cittadini dell’Unione.
Decisione della Corte in merito al ricorso
Con tre sentenze, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto le impugnazioni proposte dai cittadini britannici contro le ordinanze del Tribunale.
Nello specifico, la Corte ricorda che la decisione di recedere ricade esclusivamente nella sfera di volontà dello Stato membro interessato, nel rispetto delle sue norme costituzionali, e dipende quindi unicamente da una sua scelta sovrana.
Pertanto, per i cittadini britannici, la perdita dello status di cittadini dell’Unione e, di conseguenza, la perdita dei diritti connessi a tale status, è una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall’Unione, e non già dell’accordo di recesso o della decisione del Consiglio. La Corte ha quindi concluso che i cittadini britannici non hanno interesse ad agire e che quindi il Tribunale ha correttamente rigettato i loro ricorsi in quanto irricevibili.