A seguito della Brexit, la commissione europea ha pubblicato una nota relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, affinché esse possano essere ritenute valide nell’Unione Europea.
Lo scopo della nota pubblicata dalla commissione europea è duplice: da un lato, essa vuole chiarire l’applicazione del diritto dell’UE alle richieste, da parte di cittadini dell’UE, di riconoscimento delle qualifiche acquisite nel Regno Unito; dall’altro, essa vuole chiarire le norme applicabili al riconoscimento, nell’UE, delle qualifiche acquisite nel Regno Unito da parte di cittadini del Regno Unito.
Obiettivi e ambito di applicazione
A livello europeo, il riconoscimento delle qualifiche professionali è già regolato dalla Direttiva 2005/36/CE, che si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la loro qualifica professionale. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Direttiva 2005/36/CE:
“il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.”
A seconda della professione, poi, possono essere applicati regimi di riconoscimento differenti. Per la professione di avvocato e revisore legale dei conti, ad esempio, possono applicarsi norme specifiche.
Gli articoli dal 5 al 9 della Direttiva 2005/36/CE, inoltre, prevedono un meccanismo che consente ai professionisti stabiliti in uno Stato membro di circolare e svolgere attività professionali regolamentate in un altro Stato membro su base temporanea e/o occasionale.
Infine, la Direttiva 2005/36/CE tratta anche il caso dei cittadini di nazionalità UE con qualifiche acquisite in paesi terzi. Tuttavia, essa non tratta il riconoscimento delle qualifiche di cittadini di paesi terzi.
Pertanto, la nota della commissione ha l’obiettivo di fornire chiarimenti sul riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito, tenendo conto delle seguenti due situazioni:
- Le qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini dell’UE (di cui alla Direttiva 2005/36/CE) rispetto alle qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini del Regno Unito (non rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/CE)
- Riconoscimento in casi di prestazione temporanea e occasionale di servizi.
Qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini dell’UE
La situazione varia a seconda che il cittadino dell’UE abbia ottenuto le qualifiche prima o dopo il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
Qualifiche ottenute prima del 31 dicembre 2020
Nel caso in cui la qualifica sia stata ottenuta entro la fine del periodo di transizione, si applica la Direttiva 2005/36/CE, vale a dire che sono considerate a tutti gli effetti qualifiche rilasciate da uno Stato membro dell’Unione.
Qualifiche ottenute dopo il 31 dicembre 2020
Le qualifiche ottenute dopo la fine del periodo di transizione, invece, sono equiparate a qualifiche di paesi terzi ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza, il titolare dovrà richiedere ed ottenere il riconoscimento nello Stato membro ospitante conformemente alle norme e alle procedure nazionali di quello stato membro.
Se il professionista desidera che le sue qualifiche vengano riconosciuto in un altro Stato membro diverso dal primo Stato membro ospitante, il riconoscimento nel primo stato ospitante dovrà essere seguito da tre anni di esperienza professionale nel primo Stato membro ospitante, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2005/36/CE. In caso contrario, il titolare dovrà nuovamente richiedere il riconoscimento secondo le norme e le procedure nazionali del nuovo Stato membro ospitante.
La nota puntualizza anche come le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), articolo 49, e la corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, riguardanti le libertà di stabilimento, rimangano applicabili ai cittadini dell’UE che desiderano ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche dei paesi terzi.
Qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini del Regno Unito
La situazione varia a seconda che il cittadino dell’UE rientri o meno nell’ambito di applicazione personale dell’accordo di recesso.
Cittadini che rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’accordo di recesso
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso quei cittadini del Regno Unito che vivevano e avevano registrato la propria residenza in uno Stato membro prima del 31 dicembre 2020 e continuano a soggiornarvi successivamente. Rientrano inoltre quei cittadini del Regno Unito che avevano esercitato il loro diritto di lavoratori frontalieri prima di tale data e continuano a farlo successivamente.
Infine, sono compresi nell’accordo di recesso anche i familiari di tali cittadini del Regno Unito che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f) dello stesso accordo.
Per questi cittadini, possono verificarsi tre possibili scenari:
- La qualifica è stata acquisita e riconosciuta prima del 31 dicembre 2020: il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante mantiene i suoi effetti, ovvero il titolare può esercitare la professione nello stato in cui ha mantenuto il diritto di soggiorno. Tuttavia, il riconoscimento è valido solo in tale stato membro ospitante e non si estende ad altri Stati membri;
- La qualifica è stata acquisita prima del 31 dicembre 2020 ma la domanda di riconoscimento era ancora pendente in tale data: a tali qualifiche si applica l’articolo 28 dell’accordo di recesso, pertanto lo Stato membro e le autorità del Regno Unito devono cooperare per facilitarne il riconoscimento;
- La domanda di riconoscimento era stata presentata dopo il 31 dicembre 2020, a prescindere dal fatto che la qualifica fosse stata acquisita prima o dopo tale data: tali qualifiche sono assimilate a qualifiche di paesi terzi detenute da cittadini di paesi terzi. In questo caso, il riconoscimento segue le norme e le procedure nazionali dello Stato membro ospitante.
Cittadini che non rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’accordo di recesso
In caso di cittadini che non rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’accordo di recesso, le qualifiche in loro possesso sono assimilate a qualifiche di paesi terzi detenute da cittadini di paesi terzi. In questo caso, il riconoscimento segue le norme e le procedure nazionali dello Stato membro ospitante.
Fornitura temporanea o occasionale di servizi
In caso di fornitura temporanea o occasionale di servizi, si possono presentare due situazioni:
- Qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini dell’UE: i cittadini dell’UE stabiliti nel Regno Unito non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE per fornire attività professionali regolamentate nell’UE su base temporanea e occasionale, in quanto tale diritto è riservato ai cittadini dell’UE stabiliti in uno Stato membro (articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva 2005/36/CE). Diversamente, i cittadini dell’UE in possesso di qualifiche del Regno Unito che hanno ottenuto il riconoscimento di tali qualifiche stabilendosi in uno Stato membro, sono disciplinati dalla direttiva 2005/36/CE quando intendono prestare servizi su base temporanea e occasionale in un altro Stato membro, conformemente all’articolo 2 II della direttiva 2005/36/CE.
- Qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini del Regno Unito: i cittadini del Regno Unito stabiliti nell’UE non possono, ai sensi dell’accordo di recesso, fornire attività professionali regolamentate su base temporanea e occasionale al di fuori dello Stato membro ospitante in cui risiedono. Allo stesso modo, i cittadini del Regno Unito che non risiedono in uno Stato membro non possono fornire attività professionali regolamentate su base temporanea e occasionale nell’UE. Pertanto, in questi casi, le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali per la prestazione di servizi seguiranno le norme nazionali nonché alle norme sugli scambi transfrontalieri di servizi.