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Brexit: rilascio carta di soggiorno per cittadini britannici residenti in Italia

Disponibili nuove linee guida per l'emissione delle carte di soggiorno digitali per i cittadini britannici con residenza in Italia.

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Pubblicate le linee guida per il rilascio del documento digitale di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che, a partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano già residenti in Italia da prima del 31 dicembre 2020 sono invitati a richiedere, presso la questura di residenza, un documento in formato digitale, in conformità con l’accordo del 1° febbraio 2020 che regola il recesso tra Regno Unito ed Unione Europea.

Tale documento estende ai cittadini britannici il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari a circolare e soggiornare nel territorio degli stati membri, consentendo quindi un facile riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di Recesso.

Chi può beneficiare dell’accordo di recesso?

I beneficiari dell’accordo di recesso sono i cittadini del Regno Unito già residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020, ed i loro familiari che li accompagnano o che li raggiungono anche dopo la predetta data.

Qual è la validità del documento di soggiorno?

Il documento di soggiorno elettronico, recante il nome di “Carta di Soggiorno” è valido 5 anni per i cittadini già residenti entro il 31 dicembre 2020, ovvero 10 anni (“Carta di Soggiorno permanente”) nel caso di soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni. Ai fini della maturazione del diritto di soggiorno permanente, sono compresi nel computo i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020.

Quali sono le conseguenze della mancata iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020?

L’attestazione anagrafica rilasciata entro il 31 dicembre 2020 o la relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere la Carta di Soggiorno. Tuttavia, i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro tale data ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (esempio: contratto di lavoro, certificato di iscrizione a un corso di studi), potranno comunque richiedere il rilascio della Carta di Soggiorno.

Cosa è previsto per i lavoratori frontalieri?

In base all’Articolo 9 dell’Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito sono considerati lavoratori frontalieri se esercitano un’attività economica conformemente all’articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE, in uno o più stati in cui non soggiornano. A partire dal 1 gennaio 2021, questi lavoratori potranno richiedere alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede di lavoro, un documento elettronico che attesta il loro status di lavoratori frontalieri.

In tutti gli altri casi, dal 1 gennaio 2021 ai cittadini britannici e ai loro familiari, non cittadini UE, si applicheranno le disposizioni previste dal T.U. Immigrazione D.Lgs.286/1998.

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