Le autorità britanniche forniscono chiarimenti sulle condizioni di ingresso nel Regno Unito di lavoratori in regime di Visitor
Sebbene la Brexit abbia segnato la fine della libera circolazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito, i cittadini dell’UE sono considerati dal governo britannico “visa-free” e in quanto tali non devono necessariamente richiedere un visto prima di recarsi nel Regno Unito, purché si tratti di un soggiorno temporaneo (6 mesi o inferiore, in base alle circostanze), ed esclusivamente finalizzato alle attività ricomprese nel regime Visitor.
Attività senza richiesta VISA
Tra le attività consentite senza necessità di visto rientrano alcune attività lavorative generali quali partecipare a riunioni, conferenze o negoziare contratti, ma anche attività legate alla produzione e fornitura di beni e nel dettaglio “installazione, smantellamento, riparazione o consulenza da parte di un produttore per equipaggiamento, software o hardware, se tale produttore ha un contratto di acquisto, fornitura o locazione con una società o organizzazione nel Regno Unito”.
Chiarimenti delle Autorità Britanniche
Sebbene la normativa di riferimento non fornisca indicazioni rispetto alla tipologia di tale contratto, le autorità britanniche, interpellate a tale proposito, hanno chiarito che tale contratto deve essere direttamente stipulato tra azienda italiana e azienda britannica. Risultano pertanto esclusi i casi di subappalto.
Per quanti forniscano servizi, ad esempio quelli inclusi nell’Accordo per la Cooperazione e gli Scambi tra UE e UK nell’ambito di un contratto con una controparte nel Regno Unito, la categoria generale di riferimento è il visto T5, tuttavia occorre fare attenzione al tipo di servizio e ai rispettivi requisiti; inoltre, l’azienda non deve avere una presenza commerciale in Regno Unito.