Con la nuova risposta n. 198/2021 l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di un ingegnere libero professionista, proprietario di un fabbricato unifamiliare con accesso indipendente, categoria catastale A/2, in cui in un vano aveva realizzato il suo studio professionale.
Sullo stesso immobile l’ingegnere ha intenzione di realizzare interventi che accedono all’ecobonus 110% (trainati e trainati) e al sismabonus 110% (compresi alcuni interventi di manutenzione straordinaria).
La Richiesta
Per questo chiede:
- se puรฒ beneficiare del superbonus 110% anche se un locale รจ utilizzato come studio professionale;
- se, in qualitร di libero professionista abilitato, puรฒ occuparsi in prima persona delle operazioni tecniche con particolare riferimento alle asseverazioni e certificazioni previste per fruire dell’agevolazione in esame.
Lโagenzia ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente allโesercizio dellโarte o della professione, ovvero allโesercizio dellโattivitร commerciale, la predetta detrazione รจ ridotta al 50 per cento.
Ne consegue che, nel caso prospettato, lโIstante possa accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sullโimmobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.
Il chiarimento di ENEA
Per quanto concerne la possibilitร per lโingegnere, proprietario dellโimmobile, di sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con lโesecuzione dei lavori, lโAgenzia rinvia ai chiarimenti dellโEnea, dove si stabilisce che:
โLโasseverazione e lโattestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nellโambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionaleโ.
Risposta n. 198 del 24/03/2021