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Circolare flussi 2026-2028: al via la precompilazione delle domande

Pubblicata la circolare decreto flussi, che fornisce indicazioni operative per l’ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Indice dei Contenuti

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È stata pubblicata la circolare congiunta relativa al decreto flussi, che contiene le indicazioni operative per l’ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028

Dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino al 7 dicembre 2025 sarà possibile la precompilazione delle domande di nullaosta sulla base delle quote stabilite.

Procedure e requisiti

La Circolare Congiunta N. 8047/2025 diramata il 16 ottobre 2025 chiarisce le modalità operative per l’applicazione del DPCM del 2 ottobre (decreto flussi) e del decreto-legge n. 146 del 3 ottobre (disposizioni urgenti in materia di immigrazione).

Chi può presentare istanza di nullaosta al lavoro subordinato?

Le istanze di nullaosta al lavoro subordinato (stagionale e non) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) rientranti nei settori produttivi previsti dal DPCM. Ciò fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare.

E’ possibile controllare la corrispondenza tra i settori ammessi dal DPCM e i relativi codici ATECO consultando l’apposita tabella messa a disposizione dalle autorità. Infatti, il settore produttivo di riferimento e il relativo codice ATECO dovranno essere indicati nella domanda di nullaosta nella sezione dedicata al contratto di lavoro proposto.

Per tutti i settori rimane consentita la trasmissione dell’istanza anche da parte delle agenzie di somministrazione come previsto dalla circolare n. 4518/2023 e dal relativo nostro chiarimento.

Precedenza lavoratori stagionali già impiegati in Italia

In base all’articolo 24, comma 9, del T.U.I., i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Tale rientro si intende presso lo stesso o altro datore di lavoro. Tuttavia, tali lavoratori dovranno aver rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed essere rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

In questi casi, nel modulo di domanda saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro. In particolare dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata (nel caso di permesso non ancora rilasciato).

Quando è necessaria la verifica preventiva di indisponibilità presso il CPI?

Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il Centro per l’Impiego (CPI). La verifica è volta ad accertare l’indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale.

Sono esclusi dalla preventiva verifica, quindi, gli ingressi per lavoro stagionale, ai sensi dell’art 30-quinquies del DPR 394/1999.

Come effettuare la verifica preventiva al CPI?

La verifica va effettuata inviando al CPI competente l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che va altresì allegato alla domanda di nullaosta.

La verifica si intende espletata con esito negativo se il CPI competente non comunica la disponibilità di lavoratori entro otto giorni dalla richiesta inviata. Gli otto giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi.

Cosa succede se il CPI identifica dei lavoratori idonei già presenti in Italia?

Se un lavoratore viene identificato e dunque invitato per un colloquio, il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al CPI l’esito della selezione unitamente ad ogni informazione utile ai fini della pratica.

In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal CPI, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale. Si impegna altresì a comunicare la non idoneità del candidato, accertata a seguito del colloquio, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.

Le circostanze di cui sopra dovranno risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nullaosta.

Quando va allegata l’asseverazione?

L’asseverazione, ovvero il documento con il quale i professionisti abilitati o le organizzazioni certificano il rispetto dei presupposti contrattuali, è necessaria per tutti i settori in base all’articolo 24-bis del TUI. Essa è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare.

L’asseverazione non è richiesta invece nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni firmatarie del Protocollo d’Intesa.

Quale reddito minimo deve possedere il datore di lavoro?

Per tutti i comparti lavorativi, ad esclusione dell’assistenza familiare, il reddito imponibile (in caso di persona fisica o impresa individuale) o il fatturato (in caso di enti e società) non può essere inferiore a €30.000,00 annui.

Reddito imprese agricole: disposizioni specifiche

Per le imprese agricole, la capacità economica potrà essere valutata considerando anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato. Ad esempio, quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA (considerando il volume di affari al netto degli acquisti) o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, invece nel reddito imponibile o del fatturato, si può considerare l’ammontare del volume d’affari, desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisti (con esclusione degli acquisiti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).

Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, si può considerare il reddito imponibile o il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Qualora tali imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse (attività commerciali o di lavoro autonomo) occorre considerare la somma del volume d’affari di tutti gli intercalari nella dichiarazione IVA.

Casi specifici: assistenza familiare e conducenti

Nel caso specifico dell’assistenza familiare, la retribuzione dovrà essere quella prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (€7002,97 annuali per il 2025). Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, si fa riferimento a quanto indicato dalle circolari INL n.3/2022 e 2066/2023:

il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità).

Assistenza familiare: esenzione dall’asseverazione e dal requisito reddituale  

Solo nel caso di datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che presenti domanda di nullaosta per un lavoratore addetto alla sua assistenza, non vengono richiesti requisiti reddituali né asseverazione.

In questi casi, la limitazione all’autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell’invalidità civile ma può essere semplicemente attestata dal medico di base o da una struttura pubblica. In fase di invio domanda di nullaosta, al posto dell’asseverazione, andrà fornita tale attestazione medica. Viene in ogni caso richiesta anche ai datori di lavoro domestico la verifica preventiva di indisponibilità presso il CPI.

Assistenza familiare: chi deve presentare la domanda di nullaosta?

Nei casi di assistenza sanitaria domestica, la domanda di nullaosta può essere inviata dal datore di lavoro che richiede l’assistenza per se stesso, oppure da un delegato facente parte del nucleo familiare dell’assistito.

Inoltre, può essere presentata da un rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (comunità religiose, convivenze militari, case-famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, comunità focolari).

Infine, la circolare fa presente che, a differenza di quanto avvenuto con il decreto flussi precedente, per il triennio 2026-2028 la quota per l’assistenza familiare è riservata solo ai rapporti di lavoro domestico. Per le assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati dovranno essere utilizzate le altre quote per lavoro subordinato e le richieste di nullaosta andranno inoltrate utilizzando il modello B2020.

Conducenti: requisiti del datore di lavoro

Per poter presentare la domanda di nullaosta per l’ingresso di lavoratori da impiegare come conducenti, l’impresa richiedente deve essere iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.). Inoltre, per il trasporto merci per conto terzi (codice ATECO H.49.4) deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria valida, in caso di trasporti internazionali.

Conducenti: obbligatoria la patente di guida equipollente e convertibile

Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, è necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di accordi bilaterali esistenti tra l’Italia e il paese che ha emesso la patente.

In particolare, i lavoratori che richiedono il nullaosta per attività di “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco” (codice ATECO H.49.4) e “Altri trasporti terrestri di passeggeri” (codice ATECO H.49.3) dovranno essere in possesso delle specifiche patenti come indicate nella circolare.

Trascorso un anno dalla residenza in Italia, tali lavoratori dovranno convertire la patente. La durata del contratto di lavoro sarà pertanto, in questi casi, a tempo determinato della durata massima di un anno.

Conducenti: obbligatorio il possesso di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente in Italia, inoltre, le imprese di trasporto dovranno dimostrare il perfezionamento degli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Tuttavia, in fase di richiesta del nullaosta, non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente di categoria richiesta.

I lavoratori in possesso di patenti di guida rilasciate da stati non-UE potranno acquisire o rinnovare la qualificazione CQC in Italia, esibendo la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (assicurata).

Nei casi in cui il lavoratore sia in possesso di patente comunitaria e possieda già la qualificazione CQC in corso di validità, la durata del rapporto di lavoro potrà essere a tempo indeterminato.

Presentazione delle domande

Innanzitutto, è considerata irricevibile la domanda dei datori di lavoro che nel precedente triennio non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno (salvo causa a loro non imputabile).

E’ irricevibile anche la domanda dei datori di lavoro nei cui confronti risulti emesso decreto che dispone il giudizio o la sentenza di condanna non definitiva per specifici reati codice penale.

Limite di domande per ogni datore di lavoro

I datori di lavoro potranno presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nullaosta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Questo limite non si applica alle organizzazioni datoriali e ai professionisti abilitati.  

Domicilio digitale

Ai fini della presentazione della domanda sarà necessario predisporre di un indirizzo PEC registrato nelle apposite banche dati. Tale indirizzo PEC sarà inteso come il domicilio digitale eletto dal richiedente. A questo indirizzo verranno inviate tutte le comunicazioni da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).

Precompilazione delle domande  

La precompilazione dei moduli di domanda sul portale del Ministero dell’Interno avviene tramite SPID o CIE.

La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Al fine di una rapida istruttoria delle domande, è stata prevista la possibilità di allegare la documentazione probatoria necessaria. La documentazione dovrà rispettare alcune caratteristiche di formato e, in taluni casi, dovrà essere firmata digitalmente.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati contestualmente all’accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente riceverà via PEC un codice di attivazione domanda.

Inserendo tale codice sul portale, il richiedente potrà accedere al modello di domanda di interesse, i cui campi risulteranno già parzialmente precompilati. Alcune informazioni richieste (ad esempio, i dati reddituali e la partita IVA) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite modalità asincrona: pertanto, saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello.

Saltavaggio delle domande

Terminata la fase di precompilazione, saranno previsti dei giorni di riapertura del portale, dalle ore 9:00 del giorno 9 dicembre alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, per consentire a coloro che hanno precompilato la domanda di visualizzar i dati che compaiono in modalità asincrona ed effettuare la necessaria operazione di salvataggio per rendere la domanda pronta per l’invio.

Si specifica che in questo arco temporale non sarà possibile compilare nuove domande ma solamente apporre eventuali modifiche a quelle già precompilato ed effettuare il necessario salvataggio.

Click day

Le domande precompilate, che si trovano quindi nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse in via definitiva a decorrere dalle ore 9:00:

  • Del 12 gennaio 2026 per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo
  • Del 9 febbraio 2026 per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico
  • Del 16 febbraio 2026 per lavoro subordinato non stagionale
  • Del 18 febbraio 2026 per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare.

Tutte le domande potranno essere comunque presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Fase di istruttoria

Ripartizione delle quote

Entro dieci giorni dai rispettivi click day, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ripartisce le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale, coerentemente con l’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli ITL, delle regioni e delle province autonome.

Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalità informatica, per ambito provinciale. Trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal D.C.P.M., può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo.

Rilascio del nullaosta

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso. Il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, invece, viene rilasciato non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso.

Trascorsi i termini senza che siano emerse ragioni ostative, il nullaosta verrà rilasciato automaticamente e sarà inviato – in via telematica – al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d’ingresso.

Per le richieste di nulla osta di lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco, il rilascio del nulla osta è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Non opera quindi in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nulla osta, decorsi i termini procedimentali in assenza di pareri.

Conferma della domanda

A seguito degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso, il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti.

Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI), alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale ALI, attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.

In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato. In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

Ingresso in Italia e assunzione  

Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale. Il lavoratore può, altrimenti, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nello stesso termine di otto giorni il contratto di soggiorno deve essere restituito in via telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.

Si precisa che ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione.

Infine, per i casi di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS. Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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