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Tassazione in Italia del reddito derivante dalla cessione di un immobile situato all’estero

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce un caso di tassazione plusvalenza vendita immobile estero secondo convenzioni contro doppie imposizioni.

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Con la Risposta n. 122/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettabilità ad imposizione in Italia della cessione di un immobile situato in Olanda posseduto da più di cinque anni da un cittadino italiano, il quale ha dichiarato di aver vissuto nel medesimo periodo d’imposta sia in Spagna, ove ha un contratto di lavoro ancora in essere, sia in Italia, per la maggior parte dell’anno di riferimento (194 giorni).

La richiesta del contribuente all’Agenzia

Il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi in merito a quale Stato risulti titolare della potestà impositiva sul reddito in esame e, in caso di sussistenza di una potestà impositiva italiana sulla plusvalenza generata in Olanda, quale sia il suo corretto trattamento fiscale.

La risposta dell’Agenzia: verifica della residenza del richiedente

La prima parte della risposta dell’Agenzia si concentra sulla condizione di residenza del richiedente, evidenziando per altro come l’interrogazione risulti mal posta. Infatti, il riscontro sulla residenza fiscale del contribuente non può essere operato in sede di interpello, in quanto richiede la verifica di elementi fattuali che esulano dall’istituto dell’interpello ordinario, la cui funzione è circoscritta a fornire consulenza nei soli casi in cui ricorra un’incertezza interpretativa attinente alla norma tributaria (c.d. ”interpello ordinario puro”), ovvero alla qualificazione giuridico­tributaria della fattispecie (c.d. ”interpello ordinario qualificatorio” ­ cfr. circolare 1° aprile 2016 n.9/E).

Applicazione della normativa per determinare la residenza fiscale

Nell’analisi della residenza fiscale del soggetto, l’Agenzia delle Entrate parte dal trattare la normativa interna. Si fa quindi riferimento all’articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), sulla base del quale, considerando gli elementi forniti dal contribuente, questo viene classificato come fisicamente residente in Italia.

La Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni

Appurata la legislazione applicabile in ambito interno, l’analisi si sposta sul livello internazionale. In merito all’aspetto della residenza occorre fare riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Spagna, il cui articolo 4, paragrafo 1, richiama, riguardo al concetto di residenza, la nozione contenuta nelle normative interne degli Stati contraenti. L’Agenzia ricorda che nell’ipotesi in cui il soggetto risulti residente di entrambi gli Stati contraenti, il successivo paragrafo 2 dell’articolo 4 stabilisce, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere i conflitti riguardanti la potestà impositiva.

Come ricordato sopra, in questa sede l’Agenzia non può valutare la residenza del contribuente né in relazione all’applicazione del trattato tra Italia e Spagna, né tantomeno in applicazione delle norme tributarie nazionali di altri Stati.

Pertanto, procede acriticamente presupponendo la residenza fiscale del soggetto in Italia.

Tassabilità della categoria di reddito

Spostandosi sulla tassabilità della specifica categoria di reddito, l’agenzia spiega che nel caso in cui il soggetto dovesse essere considerato fiscalmente non residente in Spagna, mancherebbe qualsiasi collegamento tra questo Paese e la fonte di reddito.

Trattato Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni

La Convenzione per evitare la doppia imposizione tra l’Italia ed i Paesi Bassi prevede, invece, all’articolo 13 che gli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall’alienazione di beni immobili, situati nell’altro Stato, siano imponibili in entrambi i Paesi. Quindi il reddito derivante dalla cessione dell’immobile è, ai sensi della norma convenzionale, assoggettabile ad imposizione sia in Italia, sia nei Pesi Bassi.

In merito alla tassabilità della specifica categoria di reddito in Italia, l’Agenzia ricorda che i soggetti fiscalmente residenti sono assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR, sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l’intero periodo d’imposta.

Non ha rilevanza quindi il dettaglio specificato dal contribuente il quale chiarisce che l’immobile in Olanda è stato venduto prima del trasferimento in Italia. Infatti, la normativa fiscale italiana non contempla il frazionamento dell’anno di imposta, ma prevede l’imponibilità del reddito percepito su base globale nell’intero anno fiscale per i soggetti residenti.

Articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR

L’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR dispone che siano soggette ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. In questa sede l’Agenzia chiarisce che la disposizione normativa non è circoscritta alle sole plusvalenze generate dalla vendita di immobili ubicati nei confini nazionali ma, ricomprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili situati all’estero. Pertanto, si osserva che il reddito in esame non dovrà essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese.

Quadro normativo

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