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Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte dei giovani e credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di utilizzo delle agevolazioni c.d. “prima casa under trentasei” anche dietro atto preliminare stipulato dal padre, richiamando però il rispetto della disciplina del “Contratto per persona da nominare”
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Credito d’imposta anche per fatture intestate a padre? Il quesito all’Agenzia

L’articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 prevede agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione, per favorire l’autonomia abitativa dei giovani.

Nel caso specifico l’Istante, intenzionato ad acquistare un immobile di nuova costruzione, fa presente l’esistenza di un contratto preliminare e di fatture relative a caparra e acconti, intestate al padre.

L’instante chiede quindi se potrà comunque usufruire del credito d’imposta per l’intero ammontare dell’IVA sull’acquisto e se le fatture intestate al padre potranno compromettere le agevolazioni fiscali previste dal suddetto decreto legge.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 64 sopra richiamato prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo pagato per l’acquisto. L’agenzia delle Entrate risponde richiamando gli articoli 1401 e successivi in materia di “Contratto per persona da nominare”.

Sarà possibile usufruire del credito d’imposta soltanto se verrà presentata apposita dichiarazione di nomina e se dal contratto di compravendita stipulato successivamente tra l’Istante e l’impresa costruttrice emergeranno tutti gli acconti già pagati dal padre.

L’ammontare di IVA versata in merito all’acquisto andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto in capo all’Instante.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
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