L’Agenzia delle entrate con l’interpello n. 204 del 24/03/2021 ha confermato la possibilità di dedurre il costo dei lavori effettuati dalla plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile entro 5 anni, anche in caso di applicazione dello sconto in fattura da parte dell’impresa.
La Precisazione dell’Agenzia delle Entrate
Richiamando quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 16538 del 22 giugno 2018) in merito al calcolo della plusvalenza realizzata per le vendite di immobili entro i 5 anni l’Agenzia delle Entrate precisa che:
“il costo dei lavori sostenuti beneficiando del superbonus 110% potrà essere dedotto dal prezzo di vendita dell’immobile”.
Di conseguenza tra i costi che comportano un aumento del valore del bene rientrerebbero anche le spese sostenute per lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento, che comportano una riduzione del rischio sismico ed un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile, sia per la quota imputata al contribuente in relazione ai lavori deliberati dal condominio, che alle spese sostenute per i lavori trainanti effettuati sul proprio appartamento. A tal proposito non conta l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione
È un “doppio beneficio” quello di cui può fruire il contribuente che intende effettuare lavori ammessi al superbonus del 110 per cento e vendere l’immobile prima dei 5 anni.
Risposta n. 204 del 24/03/2021