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Startup Innovative in Italia: requisiti di accesso e vantaggi

Cosa si intende per startup innovativa: una panoramica sulla legislazione, regolamentazione ed agevolazioni.

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In Italia la disciplina delle startup innovative è regolata dal D.L. 179/2012 art.25 comm.2. Grazie alle misure di supporto che la legge ha introdotto si è assistito nel corso del decennio alla nascita di diverse nuove realtà aziendali che, secondo gli ultimi dati del Mise, oggi ammontano ad oltre 14mila unità.

Cosa sono le startup innovative

Il concetto di startup innovative nasce in Italia nel 2012 con il decreto crescita 2.0 (D.L. 179/2012). Con tale decreto, il legislatore è intervenuto per favorire una transizione dell’industria italiana verso prodotti e settori ad alto contenuto tecnologico.

Se rispettati, i requisiti e le caratteristiche delineati nel decreto permettono alle aziende italiane di accedere a diversi vantaggi di natura fiscale, amministrativa e finanziaria.

Una startup innovativa è quindi un’azienda giovane, con sede in Italia il cui oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi ad elevato valore tecnologico.

Forma giuridica delle startup innovative

Il decreto legge 179/2012 definisce le startup innovative “Società di capitali costituite anche in forma cooperativa…”. Pertanto, uno dei requisiti per essere una startup innovativa è essere una società di capitali.

In base quindi agli aspetti dimensionali ed organizzativi della società, sarà possibile scegliere una delle forme giuridiche di società di capitali di seguito elencate:

  • Società per azioni (S.p.A.);
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.);
  • Società cooperative.

In base alle necessità o alle peculiarità del business, ovviamente una forma sarà preferibile rispetto all’altra.

Quale forma giuridica non possono assumere le startup innovative?

Per la costituzione di una startup innovativa non è possibile scegliere una forma giuridica diversa di quelle di società di capitali. Per questo motivo, le startup innovative non possono essere nè ditte individuali nè società di persone (s.s, s.n.c, s.a.s).

“INNOVATIVA”: forma giuridica o status?

Delineate le forme giuridiche che può assumere una startup, è necessario approfondire cosa s’intende per “innovativa“.

In generale, ogni azienda ha un suo ciclo di vita:

  • Nascita (o avvio);
  • Crescita (o sviluppo);
  • Maturità, e infine
  • Declino.

Nella fase iniziale del suo ciclo di vita, l’impresa è impegnata nel reperimento di risorse finanziare, materie prime, capitale umano ed è chiamata ad affrontare ingenti costi iniziali, bassi volumi di vendita risultando di fatto in perdita. Queste caratteristiche sono proprie della fase iniziale delle imprese che, utilizzando il termine anglofono, viene chiamata appunto Startup (avviare).

“Innovativo” quindi non è una forma giuridica particolare ma un aggettivo, o meglio uno status, che viene riconosciuto a tutte quelle startup che si differenziano per il loro alto contenuto tecnologico e che rispondono a diversi requisiti. Ciò permette loro di iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese “startup innovative” e accedere quindi a una serie di benefici istituiti ad hoc proprio per supportare lo sviluppo di queste aziende, specialmente nelle sue prime fasi di vita.

Quali sono i requisiti di una startup innovativa?

L’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative (ed entrare quindi in possesso dello status), può avvenire solo a seguito del riconoscimento di possesso di specifici requisiti, classificati in “oggettivi” e “soggettivi”.

Requisiti oggettivi di una startup innovativa

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  1. Impresa di nuova costituzione o non avente più di 5 anni;
  2. Deve possedere residenza sul territorio dello Stato oppure residenza nell’UE ma con sede produttiva in Italia;
  3. Non deve possedere un fatturato maggiore di 5 milioni;
  4. Non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  5. Divieto di distribuzione degli utili;
  6. Persegue come mission lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico;
  7. Non nasce da operazioni straordinarie (scissione, fusione o cessione di ramo d’azienda).

Requisiti soggettivi di una startup innovativa

Inoltre, si aggiunge ai requisiti appena elencati il possesso di almeno 1 di questi 3 requisiti:

  • Vengono sostenute spese in Ricerca e Sviluppo e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
  • Il personale impiegato è composto da:
      • almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori,
      • oppure almeno 2/3 con laurea magistrale;
  • è inoltre depositaria, licenziataria o titolare di almeno un brevetto o di un software registrato.

Tutte le società di capitali in possesso dei requisiti sopra elencati possono presentare domanda al registro delle imprese per poter essere iscritte nella sezione speciale “startup innovative”.

Conferma e perdita dei requisiti di una startup innovativa

La conferma dei requisiti avviene mediante un apposito modulo di autocertificazione chiamato comunicazione unica che il rappresentate dovrà compilare. Tale autocertificazione dovrà essere compilata solo dopo aver aggiornato il profilo dell’azienda sul portale del registro imprese.

L’aggiornamento del portale deve essere effettuato dopo il deposito del bilancio ed entro il 30 giugno.

La mancata compilazione del profilo azienda sul sito del registro imprese impedisce l’invio del modulo con la conseguente mancata conferma dei requisiti e la perdita dello Status con i benefici annessi.

Una volta aggiornato il profilo sarà possibile inviare il modulo per conferma requisiti che dovrà essere inviato dopo 30 giorni dal deposito del bilancio e non oltre 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 7 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

Agevolazioni e benefici per startup innovative

Le startup innovative possono iniziare a beneficiare delle misure introdotte a partire dalla stessa data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Tuttavia, la durata dei benefici è di 5 anni e, una volta decorsi, si potrà passare al regime delle PMI innovative.

Accesso al capitale

Per permettere alle Startup di accedere al capitale di cui necessitano, sono stati introdotti:

  • Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative, la quale prevede una detrazione Irpef del 50% per le Persone Fisiche che decidono di investire nella startup;
  • Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI, ovvero la possibilità di farsi garantire direttamente dallo Stato;
  • Smart & start Italia, piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico che mette a disposizioni dei bandi per finanziare progetti fino a 1,5 milioni di Euro;
  • Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding, ovvero permette alle Startup di ricercare capitale su piattaforme rivolte a una massa indistinta di investitori;

Da cosa sono esonerate le startup innovative

Inoltre, le startup sono esonerate:

  • Da diritti camerali e imposte di bollo;
  • Dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (obbligatorio però per tutti gl’altri tipi di società per i crediti superiori a 5000€);

Altre agevolazioni

  • Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE);
  • Disciplina del lavoro flessibile (contratti indeterminati o determinati che non prevedono orari standard o sedi fisse);
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (come ad esempio lo stock option);

Infine ricevono sostegno attraverso:

  • Riporto delle perdite maggiore di 5 esercizi;
  • Non applicabilità della disciplina delle società di comodo e della perdita sistemica poiché per tutto il periodo di iscrizione nella sezione speciale le startup non sono tenute al test di operatività sui ricavi o perdite (articolo 26 del decreto crescita-bis);
  • Fail Fast, una procedura utilizzata in caso di insuccesso della startup che prevede di evitare la legge fallimentare e di accedere alle disposizioni in tema di crisi da indebitamento .

Riferimenti Normativi

Ministero dello Sviluppo Economico

Fonte

Decreto legge 05/2020 n.34

Fonte

D.L. 179/2012 art.25 comm.2

Fonte

Codice civile art. 2499

Fonte

Registro delle Imprese

Fonte

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