Con la risposta numero 674 del 06/10/2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla data di avvio delle procedure di rilascio del titolo edilizio, per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%).
Il caso sottoposto all’Agenzia
La richiesta ha per oggetto un edificio collabente F/2, sul quale il contribuente ha avviato dei lavori di ristrutturazione edilizia in data 17/05/2016 ma non ancora conclusi. I lavori eseguiti parzialmente riguardano la demolizione e la ricostruzione di una parte dell’edificio e, il risanamento di un’altra parte dell’edificio ancora da eseguire. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 01/01/2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 01/01/2017, a prescindere dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi questa completamente esclusa prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021.
La decisione dell’Agenzia
Nel caso di specie, il contribuente, ha ottenuto il permesso di costruire in data 17/05/2016, antecedente al 01/01/2017, dunque non potrà beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 per gli interventi edilizi antisismici, in virtù del termine previsto dalla norma per il rilascio del titolo abilitativo, a cui è subordinata l’agevolazione. Ancora, nulla vale la presentazione della SCIA in data 14/07/2021, in variante, allegando l’asseverazione della riduzione del rischio sismico.
Risposta 674 del 06/10/2021
interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio collabente F/2 – ambito temporale previsto per l’avvio delle procedure autorizzatorie ovvero per il rilascio del titolo abilitativo – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)