A seguito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione ai fini dell’estensione del regime previsto per lavoratori impatriati di cui all’articolo 5, comma 2-bis del DL 34/2019.
Il comma 3-bis dell’articolo 16 del DLgs 147/2015 prevede la proroga di ulteriori 5 periodi d’imposta del regime speciale per lavoratori impatriati con una tassazione del 50% del reddito ovvero del 10% in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma.
Cosa
I lavoratori con contratto di lavoro dipendente o autonomo dovranno versare in un’unica soluzione un importo pari al 10% o al 5% dei redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia al ricorrere di determinate condizioni.
Quando
L’importo deve essere versato mediante il modello di pagamento F24 entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione del regime. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 Dicembre 2020, il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 Agosto 2021. I lavoratori devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro i medesimi termini, mentre i lavoratori autonomi presenteranno richiesta in sede di dichiarazione dei redditi.