Con la risposta ad interpello n. 274 del 28 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i lavoratori impatriati, una volta trasferiti nuovamente all’estero e terminato il periodo di validità del regime agevolato, devono assoggettare a tassazione ordinaria eventuali bonus o premi percepiti successivamente. Ciò vale anche se tali compensi derivano da attività svolte in Italia durante il periodo in cui godevano dell’agevolazione fiscale.
Il fatto in oggetto
Nel 2021 una società italiana aveva assunto tre lavoratori provenienti dall’estero, i quali avevano trasferito la propria residenza fiscale in Italia, accedendo al regime agevolato per lavoratori impatriati per il periodo d’imposta 2021–2024.
Nel corso di tale periodo, l’azienda predisposto l’attribuzione di due piani di incentivazione differita:
- Long Term Incentive Plan (LTIP), assegnato nel 2022 e con maturazione prevista nel 2025;
- Deferred Bonus Plan, assegnato nel 2023 e anch’esso con maturazione nel 2025.
Nel 2024, tuttavia, i lavoratori avevano interrotto il rapporto di lavoro e trasferito la residenza fiscale in Grecia. A fronte di ciò, la società, operando come sostituto d’imposta, chiede se i compensi derivanti dai due piani, pur percepiti dopo il trasferimento all’estero, possano continuare a beneficiare del regime impatriati, trattandosi di remunerazioni riferite ad attività lavorativa svolta in Italia durante il periodo di residenza fiscale nel Paese.
Secondo la tesi prospettata dalla Società, la natura territoriale dei redditi di lavoro dipendente, sancita dagli articoli 3 e 23, comma 1, lettera c) del TUIR, consentirebbe di mantenere l’agevolazione, poiché il reddito deve considerarsi “prodotto” in Italia, indipendentemente dal momento o dal luogo della percezione.
La società ha inoltre richiamato la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia (legge n. 445/1989) e la Circolare n. 17/E del 2017, che riconosce la possibilità di applicare il regime agevolato ai redditi riferiti ad attività svolte nel territorio italiano, anche se corrisposti in un periodo successivo alla cessazione della residenza fiscale in Italia.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la propria risposta ha innanzitutto ricordato che il regime speciale per lavoratori impatriati (per cui si rimanda all’approfondimento dedicato), disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applica esclusivamente ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e vi producono redditi di lavoro dipendente o assimilati.
In merito ai piani di incentivazione differita (LTIP e Deferred Bonus Plan), l’Agenzia ha precisato che tali somme costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR. Si considerano dunque percepite nel momento in cui il diritto alla loro corresponsione diviene certo e determinato, vale a dire nel 2025, anno in cui i lavoratori risultano fiscalmente residenti in Grecia.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate fonda il proprio ragionamento sull’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia (Atene, 3 settembre 1987, ratificata con la legge n. 445/1989). Tale Convenzione prevede, per i redditi da lavoro dipendente, un criterio generale di tassazione nello Stato di residenza del lavoratore (la Grecia) e, in via eccezionale, la possibilità di tassazione anche nello Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta (l’Italia).
A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia richiama il Commentario OCSE all’articolo 15 del Modello di Convenzione, secondo cui rientrano nella nozione di “remunerazioni” anche i compensi in natura, come le stock option o i bonus monetari. Tali compensi, se collegati ad attività lavorative svolte in un determinato Stato, sono imponibili in quello Stato (Stato della fonte) anche se erogati in un momento successivo, cioè indipendentemente dalla data in cui vengono materialmente percepiti.
Su questa base, la risposta ad interpello n. 81 del 25 marzo 2025, rettificata con la risposta n. 199 del 4 agosto 2025, ha rappresentato un mutamento di prassi. L’Agenzia ha infatti precisato che i premi o bonus maturati in relazione a un’attività lavorativa svolta in uno Stato contraente devono essere assoggettati a tassazione anche in tale Stato, pur se erogati in un periodo d’imposta successivo e in un momento in cui il lavoratore risulta residente nell’altro Stato contraente. In altre parole, la tassazione compete sia allo Stato della residenza al momento della percezione, sia allo Stato della fonte, spettando poi al primo il compito di eliminare la doppia imposizione.
Successivamente, nel valutare la possibilità di applicare ai redditi in questione il regime agevolato per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, l’Agenzia richiama la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, con la quale si chiarisce che, per i redditi di lavoro dipendente, opera il principio di cassa, in base al quale il reddito rileva fiscalmente al momento della percezione, sia che si tratti di compensi in denaro sia di compensi in natura.
Ne consegue che un bonus percepito in un periodo d’imposta successivo alla cessazione del regime agevolato non può beneficiare dei vantaggi fiscali di tale disciplina ma concorre integralmente alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia conclude che, poiché i beneficiari non erano più fiscalmente residenti in Italia al momento della percezione dei compensi, i relativi importi non possono rientrare nel regime agevolato per impatriati. Tali somme devono dunque essere tassate secondo le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti, in base al criterio di territorialità stabilito dall’articolo 23 del TUIR.
Conclusioni
La risposta n. 274/2025 afferma che il beneficio fiscale non si estende ai redditi percepiti dopo la perdita della residenza fiscale in Italia, anche se collegati ad attività lavorativa svolta nel periodo agevolato.