Che cosโรจ lโidentificazione diretta IVA?
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) รจ unโimposta comunitaria sui consumi che colpisce ogni fase della produzione e distribuzione di determinati beni o servizi e si estrinseca nellโobbligo per il fornitore/prestatore di addebitare al cliente a titolo dโimposta un importo calcolato in misura proporzionale al corrispettivo (c.d. ยซrivalsaยป). Se unโimpresa o un professionista residente in altro paese UE, oppure in paese extra UE, effettua in Italia operazioni rilevanti a fini IVA, la legge consente di adempiere agli obblighi fiscali attraverso due modalitร alternative:
- nomina di un rappresentante fiscale
- identificazione diretta IVA
Tale identificazione non incide sulla residenza fiscale del soggetto, che mantiene il proprio status di non residente in Italia โ per approfondire il tema della residenza fiscale si rimanda alla sezione dedicata.
Lโistituto dellโidentificazione รจ strumentale unicamente allโadempimento degli obblighi e allโesercizio dei diritti previsti dalla normativa IVA per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia. In questo articolo ci occuperemo di approfondire tutte le questioni legate allโidentificazione diretta. Per saperne di piรน sulla rappresentanza fiscale a fini IVA, si rimanda allโarticolo dedicato.ย ย
Identificazione diretta IVA in Italia: quando รจ possibile?ย
L’identificazione diretta permette ai soggetti non residenti di adempiere agli obblighi IVA senza dover nominare un rappresentante fiscale.
- Per i soggetti residenti in UE lโidentificazione diretta รจ automatica;
- per i soggetti residenti extra UE lโidentificazione diretta puรฒ essere attivata solo se lโItalia ha concluso con un determinato Stato una convenzione (Norvegia, Regno Unito).
Viceversa, non possono accedere allโidentificazione diretta:
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. In questo caso, infatti, รจ sempre obbligatoria lโapertura di una P.IVA italiana (Ris. 327/E del 2008), secondo la procedura ordinaria prevista per i soggetti residenti; a tal proposito si rammenta che lโapertura di una partita IVA รจ contestuale alla costituzione della branch estera in Italia;
- i soggetti residenti in Stati Extra UE con cui lโItalia non ha concluso una convenzione non possono essere identificati direttamente in Italia ma devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
Per approfondire lโapertura di una stabile organizzazione in Italia, vi invitiamo a consultare il nostro servizio dedicato.
Quando รจ obbligatoria lโidentificazione diretta?
ร lโarticolo 17 comma 2, 3 e 4 del d.p.r. 633/1972 a disciplinare i casi in cui sorge lโobbligo di identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale. In generale, tutti i soggetti non residenti che compiono operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi in Italia sono tenuti a identificarsi a fini IVA.
L‘identificazione diretta รจ alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale. Ciรฒ significa che si possono prospettare tre scenari:
- chi vuole avvalersi dellโidentificazione diretta deve prima chiudere la P.IVA del rappresentante fiscale giร nominato mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/11;
- chi apre una stabile organizzazione in Italia, deve richiedere un numero di partita IVA italiano associato alla stabile organizzazione e puรฒ trasferire il credito IVA accumulato durante il periodo di identificazione diretta (Ris. 108/E/2011);
- chi intende passare dallโidentificazione diretta alla rappresentanza fiscale puรฒ trasferire il credito IVA accumulato.
Procedura per ottenere una Partita IVA italiana
Ai sensi dellโart. 35 d.p.r. 633/1972, un soggetto non residente puรฒ richiedere la P.IVA italiana presentando al Centro operativo di Pescara il modello ANR/3 (la domanda puรฒ essere inviata anche in via telematica).
ร fondamentale che la P.IVA sia ottenuta prima dellโeffettuazione di qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.
Nel modulo ANR/3 รจ necessario inserire:
- dati anagrafici del soggetto o, in caso di persona giuridica, di almeno un suo rappresentante legale;
- ufficio estero competente al controllo sullโattivitร ;
- numero identificativo a fini IVA o fiscali dello stato estero di residenza;
- impegno ad esibire la contabilitร entro i termini previsti dalla normativa italiana.
Una volta verificata la regolaritร della documentazione presentata, il Centro operativo di Pescara procede con lโattribuzione del numero di P. IVA.
Obblighi e adempimenti per il soggetto identificato direttamente
Una volta ottenuta la partita IVA tramite identificazione diretta, il soggetto non residente รจ tenuto ad adempiere agli obblighi e ad esercitare i poteri connessi alle operazioni rilevanti a fini IVA.
Il soggetto non residente รจ esente da:
- Obbligo di fatturazione elettronica (art. 1 comma 3, d.lgs. 127/2015)
- Obbligo di tenuta dei registri IVA, degli originali delle fatture emesse e ricevute e di ogni altra documentazione contabile.
Il soggetto non residente รจ, invece, tenuto a:
- Presentare le scritture contabili in sede di identificazione;
- Sottoscrivere tutti i documenti inerenti alla gestione della posizione IVA (es. dichiarazione annuale IVA, elenchi riepilogativi Intrastat, modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale delle eccedenze detraibili);
- Versare lโimposta attraverso il Modello F24 telematico;
- Comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati tramite la presentazione di un ulteriore modello ANR/3;
- Comunicare la cessazione dellโattivitร presentando modello ANR/3.
Cosa succede in caso di tardiva identificazione a fini IVA?
Con la Risposta 31/E/2005, lโAgenzia delle Entrate ha chiarito le conseguenze della tardiva identificazione di un soggetto non residente.
L’identificazione tardiva a fini IVA costituisce una violazione degli obblighi del contribuente di cui agli artt. 17 e 35-ter del d.p.r. 633/1972.
In particolare, il contribuente estero puรฒ essere sanzionato per:
- omessa fatturazione;
- omesso versamento dellโIVA;
- omessa dichiarazione.
Nonostante le possibili sanzioni, lโAgenzia delle Entrate ha precisato che la tardiva identificazione non comporta la decadenza del diritto alla detrazione dellโIVA per le operazioni giร compiute, purchรฉ il contribuente dimostri che tali operazioni fossero connesse ad unโattivitร economica avviata.
In pratica, la societร o il professionista non residente paga le sanzioni per la violazione formale, ma non perde la possibilitร di recuperare lโIVA legata alle operazioni giร effettuate.
Iscrizione al VIES
Il VIES (VAT Information Exchange System) รจ una banca dati a cui sono iscritti tutti coloro che intendono compiere operazioni intracomunitarie rilevanti a fini IVA. I soggetti passivi UE che intendono registrarsi al VIES devono presentare istanza al Centro operativo di Pescara.
L’iscrizione al VIES รจ funzionale per:
- gli Stati UE ai fini del monitoraggio delle operazioni intra-UE e dei soggetti passivi che le eseguono;
- i soggetti passivi che intendono verificare il numero IVA delle controparti comunitarie.
La Direttiva 1910/2018 (Considerando 7) ha riconosciuto il valore sostanziale (e non soltanto formale) dellโiscrizione al VIES per beneficiare del regime di non imponibilitร IVA riservato alle cessioni di beni intracomunitarie. L’iscrizione nellโelenco VIES diventa cosรฌ condizione necessaria per lโapplicazione dellโesenzione.
ร stato in questo modo superato lโorientamento ormai consolidato in giurisprudenza nazionale (Cass. n. 25651/2018, Cass. n. 10006/2018, Cass. n. 4662/2020) e comunitaria (Corte di Giustizia UE, C-653/18, punto 25, Corte di Giustizia UE, C-21/16) secondo cui la mancata iscrizione al VIES non ostava alla non imponibilitร IVA, avendo una valenza puramente formale.
Che cosโรจ il reverse charge e come funziona?
Il reverse charge รจ un meccanismo di inversione contabile dellโIVA, introdotto principalmente per finalitร antifrode e antievasione.
Quando un soggetto non residente effettua operazioni nei confronti di un soggetto passivo residente in Italia, lโimposta non รจ versata dal prestatore estero, bensรฌ dal committente italiano.
Le ipotesi in cui trova applicazione tale meccanismo sono individuate dallโart. 17 d.p.r. 633/1972.
Nelle operazioni di reverse charge:
- il soggetto non residente non รจ tenuto a emettere fattura, a condizione che sia identificato direttamente in Italia;
- pur essendo lโIVA materialmente assolta dal committente italiano, lโoperazione si considera comunque effettuata dal soggetto non residente.
Come si versa lโIVA in Italia?
Il versamento dellโIVA da parte di soggetti non residenti avviene secondo due modalitร :
- presentazione del modello F24 telematico mediante PIN code, home banking oppure intermediario abilitato (in questo caso il soggetto deve detenere un conto corrente bancario o postale in Italia);
- bonifico transfrontaliero con il sistema TARGET per i pagamenti internazionali.
Come funziona il rimborso IVA?
I soggetti identificati direttamente che realizzano operazioni attive e passive in Italia presentano dichiarazione IVA annuale, ai sensi dellโart. 38-bis. L’identificazione diretta, infatti, attribuisce a tali soggetti gli stessi obblighi e gli stessi diritti di un soggetto passivo IVA residente, compreso il diritto alla detrazione o al rimborso dellโIVA.
Il rimborso dellโimposta assolta avviene secondo la procedura ordinaria prevista per i soggetti passivi IVA italiani, ovvero tramite due modalitร alternative:
- dichiarazione IVA annuale
- istanza infrannuale telematica (Modello TR)
Entrambi i documenti possono essere presentati direttamente dal contribuente oppure puรฒ decidere di avvalersi di un intermediario abilitato. Lโagenzia non richiede la presentazione di ulteriori documenti. Per i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dellโarticolo 17, comma 3 del DPR n. 633 del 1972, tale rappresentante รจ legittimato a chiedere il rimborso dellโIva.
La dichiarazione Iva annuale, in cui รจ possibile chiedere il rimborso annuale, va presentata tra il 1ยฐ febbraio e il 30 aprile di ciascun anno.
Le domande trimestrali, invece, vanno presentate nei seguenti termini:
- dal 1ยฐ aprile al 30 aprile per il 1ยฐ trimestre (periodo gennaio/marzo)
- dal 1ยฐ luglio al 31 luglio per il 2ยฐ trimestre (periodo aprile/giugno)
- dal 1ยฐ ottobre al 31 ottobre per il 3ยฐ trimestre (periodo luglio/settembre).
Il rimborso viene, di norma, erogato entro tre mesi dalla richiesta. Qualora questo termine venga superato, il contribuente ha diritto ad un interesse pari a 2% annuo.
Omesso versamento IVA: cosa succede?
In caso di omesso versamento dellโIVA, il contribuente incorre in una serie di sanzioni amministrative.
Le violazioni e relative sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto sono contenute allโinterno del D.Lgs. 471/1997 (oggi confluito nel Testo Unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, d.lgs. 173/2024). Tra di esse, le principali sono:
1. Omessa presentazione della dichiarazione annuale con imposta dovuta (art. 5 comma 1):
- sanzione dal 120% dell’Iva dovuta. Minimo: โฌ 250
- sanzione del 75% dell’Iva dovuta, se la dichiarazione omessa รจ presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i terminiย per lโaccertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivitร di accertamento amministrativoย
2. Omessa presentazione della dichiarazione annuale senza imposta dovuta (art. 5 comma 3):ย
- sanzione da โฌ 250 a โฌ 2.000
- sanzione da โฌ 150 a โฌ 1.000, se la dichiarazione omessa รจ presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i terminiย per lโaccertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivitร di accertamento amministrativoย ย
3. Dichiarazione infedele (cioรจ con Iva inferiore al dovuto o Iva a credito superiore a quella spettante, art. 5, co. 4, 4- bis e 4-ter):ย
- sanzione del 70% della maggior Iva dovuta o della minor Iva a credito. Minimo โฌ150;
- sanzione dal 105% al 150% se la violazione รจ realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
- se non sono state poste in essere condotte simulatorie o fraudolente (uso di fatture false ecc.), laย sanzioneย รจย ridotta di 1/3ย se la maggiore imposta o la minore eccedenza accertata รจ inferiore al 3% dell’imposta o dell’eccedenza dichiarata, e, comunque complessivamente inferiore a โฌ 30.000ย
4. Richiesta di rimborso non spettante (art. 5 co. 5): sanzione pari al 22% del credito rimborsato.
