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Attività di mining: chiarimenti sul trattamento ai fini IVA e IRAP

Con la risposta a interpello n. 515 del 17 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale dell'attività di mining, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA
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Indice dei Contenuti

L’Agenzia delle Entrate nella sua recente risposta ad interpello ha evidenziato come gli Stati considerino le operazioni relative alle valute virtuali esenti o escluse dall’applicazione dell’Iva, mentre per quanto riguarda le imposte dirette e l’Irap, l’Agenzia ha sottolineato che devono essere applicate le norme del Tuir che regolano le operazioni in valuta estera.

Definizione di mining

La definizione di mining è stata fornita dal “Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues” pubblicato dall’OCSE il 12 ottobre 2020, in cui tale attività viene descritta come:

“il processo tramite il quale le transazioni di valute virtuali sono verificate e aggiunte al registro (ledger) basato sulla blockchain (registrazione delle transazioni)”

Il miner può avere diritto a:

  • una ricompensa di mining, pagata attraverso nuovi token, e/o
  • una percentuale del valore della transazione in corso di elaborazione e che viene pagata a partire da quella transazione.

Il mining va quindi definito come un’attività volta a rendere sicure le transazioni all’interno della tecnologia blockchain su cui si basa la creazione di criptovalute, comprese le criptovalute. Il miner è colui che agisce a disposizione del cosiddetto mining pool per il “mining” (cioè l’estrazione) di una criptovaluta o altro e registra le transazioni in un “blocco” per poi trasferirlo nella “blockchain”, che è una sorta di registro pubblico, accessibile dagli utenti della rete/sistema/network.

Trattamento ai fini IVA

Nella risposta 515 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, essendo impossibile individuare l’esistenza di un servizio “personalizzato” prestato dal miner verso uno specifico beneficiario, l’attività di mining non è da considerarsi rilevante ai fini Iva in quanto non è presente un legame sinallagmatico. Il miner non deve riscuotere l’imposta a fronte delle criptovalute ricevute dal network e correlativamente, non effettuando operazioni attive imponibili, non può esercitare il diritto a detrazione.

Inoltre, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, dalla pubblicazione OCSE appena menzionata, emerge un comportamento coerente degli Stati poiché quasi tutti trattano le transazioni legate alle valute virtuali come esenti oppure escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Trattamento ai fini delle imposte dirette e IRAP

L’Agenzia ha invece assunto una posizione differente per quanto riguarda le imposte dirette e l’Irap. Il Fisco osserva come i servizi risultano remunerati attraverso monete virtuali e, dunque, trovano spazio le norme del Tuir che regolano le operazioni in valuta estera. Nello specifico, la relativa remunerazione concorre alla formazione del reddito imponibile, nel periodo d’imposta in cui gli stessi servizi possono considerarsi ultimati.

Ai fini IRAP le remunerazioni del miner concorrono alla formazione della produzione netta, in quanto corrispondono di per sé a ricavi per prestazioni di servizi riportabili all’attività tipica dello stesso.

Invece, le oscillazioni di valore della criptovaluta non rientrano nella base imponibile del tributo regionale, “nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini Irap ovvero in assenza dei presupposti per l’applicazione del principio di correlazione”.

Quadro normativo

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