Con la risposta allโinterpello 750 pubblicata il 27 Ottobre 2021, lโAgenzia delle Entrate ha chiarito che si puรฒ applicare lโesenzione IVA al rilascio delle certificazioni e ai servizi di formazione forniti quando sussiste il riconoscimento da parte delle autoritร italiane competenti al soggetto non residente che eroga prestazioni educative e didattiche.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Qualora una Charity educativa o un ente Certificatore internazionale con sede nel Regno Unito e riconosciuti dal MIUR offre servizi per la certificazione delle competenze in lingua inglese, di musica e arti performative a scuole pubbliche italiane possono essere esonerati dallโapplicazione dellโIVA. Come chiarito dallโAgenzia delle Entrate con la risposta n. 750, lโente avrร la possibilitร di fatturare tali prestazioni dal proprio numero identificativo inglese specificando che si tratta di servizi di certificazione o corsi di formazione per i quali ricorrono i requisiti per lโesenzione (articolo 10, comma 1, n. 20 del Decreto IVA) e che sono soggetti al reverse charge obbligatorio (articolo 17, comma 2 dello stesso Decreto IVA).
Applicabilitร dell’esenzione dall’IVA per i non residenti
Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione IVA, occorre perรฒ procedere ad unโanalisi case by case in modo tale da verificare il ricorrere di entrambi i requisiti soggettivi ed oggettivi circa lโesenzione, applicando gli stessi criteri che si adotterebbero nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia.