In Italia, le persone fisiche pagano imposte principalmente in base alla propria residenza fiscale e alla tipologia di reddito prodotto.
I soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti pagano imposte solo sui redditi prodotti in Italia.
La principale imposta per le persone fisiche è l’IRPEF, calcolata con aliquote progressive per scaglioni di reddito. A questa possono aggiungersi addizionali regionali e comunali, imposte patrimoniali su immobili o attività finanziarie estere, contributi previdenziali e altri obblighi dichiarativi.
Tasse in Italia: guida alla tassazione delle persone fisiche
Comprendere il concetto di “residenza fiscale” e la sua valutazione sono due premesse per determinare la posizione fiscale di una persona. Se residente in Italia, sarà tenuta a dichiarare i redditi ovunque prodotti. Se residente all’estero, dovrà assolvere le imposte solo sui redditi che si considerano prodotti in Italia a norma dell’art. 23 del TUIR.
L’art. 2 del TUIR prevede, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, il principio della tassazione in Italia dei redditi ovunque prodotti (worldwide principle), fondato su un criterio di collegamento soggettivo tra fatto generatore del reddito ed ordinamento giuridico, costituito dal possesso della residenza fiscale.
Invece, per quanto concerne la tassazione dei soggetti non residenti in Italia, si applica un criterio di collegamento (tra fatto generatore ed ordinamento) di natura “reale”, basato sulla “fonte del reddito”
Pertanto:
Persone fisiche fiscalmente residenti
I soggetti che si qualificano come fiscalmente residenti in Italia sono assoggetti ad imposizione nel territorio dello Stato anche per i redditi prodotti all’estero (es. Malta).
Qualora i redditi di fonte estera siano tassati anche all’estero, i soggetti residenti in Italia possono beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR, alle condizioni e nei limiti ivi previsti e fatte salve le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.
Persone fisiche non fiscalmente residenti
I soggetti non fiscalmente residenti in Italia, sono, invece, assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Secondo una lettura “a specchio” dell’art. 23 del T.U.I.R., recante in rubrica “Applicazione dell’imposta ai non residenti”, la categoria dei redditi prodotti nel territorio dello Stato comprende:
- i redditi derivanti dalla locazione di beni immobili situati in Italia;
- i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, nei limiti previsti dall’art. 23 TUIR e fatte salve le esenzioni di legge e le disposizioni convenzionali;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato;
- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti e di altre attività finanziarie imponibili, solo nei casi in cui trovano applicazione i criteri di territorialità dell’art. 23 TUIR, fatte salve le esenzioni e le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Residenza fiscale in Italia e criteri di valutazione
Come anticipato, l’art. 2 del TUIR sancisce, per i soggetti residenti, il “worldwide taxation principle”, ove dispone, al co. 1, che:
Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Il comma 2 dell’articolo, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 con effetto dal periodo d’imposta 2024, dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d‘imposta (almeno 183 giorni, ovvero 184 negli anni bisestili), anche non continuativi, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente: l’iscrizione costituisce una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia, salvo prova contraria; oppure
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi, inteso, secondo la definizione speciale dell’art. 2, comma 2, TUIR, come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona; oppure
- hanno la “residenza” nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 co. 2 c.c., definita come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; oppure
- sono fisicamente presenti nel territorio dello Stato, considerando anche le frazioni di giorno.
Le quattro condizioni sopra richiamate sono tra loro alternative; sarà pertanto sufficiente il verificarsi di una sola di tali condizioni affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato.
In merito al concetto “maggior parte del periodo di imposta” occorre rilevare che, coincidendo il periodo di imposta con l’anno solare, la locuzione “maggior parte del periodo di imposta” deve essere intesa come un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un anno solare di 365 giorni, ovvero di 184 giorni nell’arco di un anno solare di 366 giorni, e che tale periodo non sia necessariamente continuativo.
Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente in Italia
L’Anagrafe della popolazione residente è il registro nel quale sono annotate le persone che vivono in un determinato comune italiano in un determinato momento.
Requisito per essere iscritti nell’Anagrafe comunale è l’aver fissato la propria dimora abituale in quel Comune, ovvero, per le persone non aventi fissa dimora, l’aver stabilito il domicilio nell’ambito di esso.
Gli obblighi di iscrizione anagrafica dipendono dalla cittadinanza e dalla condizione di soggiorno: i cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che soggiornano in Italia per più di tre mesi devono, di regola, iscriversi all’anagrafe del Comune ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, mentre i cittadini di Paesi terzi devono rispettare le specifiche regole in materia di permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica applicabili al proprio status. Non esiste un unico termine di tre mesi valido per tutti gli stranieri.
Dal periodo d’imposta 2024, l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente costituisce una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia: il contribuente può fornire la prova contraria, fermi restando gli altri criteri alternativi di residenza.
I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi sono, di regola, tenuti a iscriversi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) entro 90 giorni dal trasferimento. La soglia dei 12 mesi si riferisce alla durata prevista della permanenza all’estero e non implica che occorra attendere 12 mesi prima di iscriversi. L’iscrizione all’AIRE agevola l’accesso ai servizi consolari, incluso il rilascio di documenti d’identità e di viaggio, e consente agli aventi diritto di votare dall’estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali.
I cittadini stranieri che trasferiscono all’estero la propria dimora abituale devono, di regola, renderne dichiarazione al Comune entro 20 giorni ai fini della cancellazione anagrafica.
La cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE non sono però, di per sé, sufficienti a determinare l’esclusione della residenza fiscale nel territorio dello Stato: dal 2024, per escluderla occorre anche che il soggetto non abbia in Italia né la residenza civilistica, né il domicilio fiscale, né vi sia fisicamente presente per la maggior parte del periodo d’imposta.
La normativa italiana non prevede un’esclusione generalizzata dai criteri legali di residenza fiscale per chi si trasferisce in Paesi “white list”; nei casi ordinari, è comunque l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare la residenza in Italia e, in caso di doppia residenza, occorre esaminare separatamente la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR opera invece una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e successive modificazioni: in tali casi spetta al contribuente dimostrare di risiedere effettivamente all’estero. La presunzione non si estende automaticamente ai cittadini stranieri né a qualsiasi giurisdizione definita informalmente “black list”.
Il domicilio in Italia
Il Codice Civile italiano definisce il domicilio: “luogo in cui la persona ha stabilito il centro degli affari e degli interessi.”
Ai fini delle imposte sui redditi, tuttavia, dal 2024 l’art. 2, comma 2, TUIR definisce espressamente il domicilio in modo diverso dall’art. 43 c.c.: è il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari del contribuente. La nozione civilistica non può sostituire questo criterio specificamente tributario.
Pertanto, si devono considerare due elementi:
- l’elemento oggettivo: il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona, da accertare in base ai fatti ai fini delle imposte sui redditi dal 2024;
- l’elemento soggettivo: le circostanze che dimostrano dove tali relazioni personali e familiari si sviluppano in via principale; la previgente nozione civilistica di centro degli affari e degli interessi economici non costituisce, dal 2024, la definizione legale di domicilio fiscale.
Dal 2024 il domicilio fiscale va quindi individuato principalmente con riferimento al luogo in cui la persona sviluppa le proprie relazioni personali e familiari; la volontà di mantenere in Italia un centro di attività economiche non costituisce, di per sé, il criterio legale previsto dall’art. 2, comma 2, TUIR.
Il “centro degli interessi vitali” può invece rilevare nell’applicazione delle regole convenzionali di risoluzione dei casi di doppia residenza (tie-breaker rules), che possono considerare legami personali ed economici secondo quanto previsto dalla convenzione applicabile; tale nozione va tenuta distinta dalla definizione interna di domicilio fiscale introdotta dal 2024.
La residenza italiana (dimora abituale)
Il Codice Civile italiano definisce la residenza come: “il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale.”
Oltre al criterio civilistico della dimora abituale, dal 2024 la presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta costituisce un autonomo criterio di residenza fiscale. Ai fini di tale criterio si computano anche le frazioni di giorno trascorse in Italia e i giorni non devono essere necessariamente consecutivi.
Per individuare la residenza di una persona è necessario verificare non solo la sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, e dunque l’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo, ma anche l’intenzione di abitarvi stabilmente (elemento soggettivo), desumibile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, escludendo che la residenza coincida sempre con il luogo nel quale il soggetto passivo trascorre più a lungo il proprio tempo, dal momento che la stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori dal Comune di residenza, sempre che vi conservi l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi conservi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Infine, per quanto attiene alle modalità mediante le quali accertare lo status di residente fiscale del soggetto passivo d’imposta, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che tale processo valutativo implica l’esame delle possibili relazioni — sia personali che reali — con il Paese e non può, pertanto, essere effettuato in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento.
Gli elementi di collegamento con l’Italia (ad esempio immobili, conti correnti o investimenti) costituiscono indizi da valutare alla luce dei criteri legali di residenza: la mera esistenza di un conto corrente o di un investimento in Italia non determina automaticamente la residenza fiscale. In caso di doppia residenza possono rilevare le regole convenzionali di risoluzione dei conflitti (tie-breaker rules).
Tassazione in Italia: imposte e tasse per persone fisiche in Italia
Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)
L’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con aliquote progressive sul reddito imponibile soggetto a IRPEF ordinaria, che può comprendere le seguenti categorie di redditi, incluse le pensioni; altri redditi possono essere soggetti a tassazione separata o a regimi sostitutivi:
- Redditi fondiari;
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi da attività imprenditoriale;
- Redditi da lavoro autonomo;
- Redditi finanziari e di capitali solo a determinati condizioni.
Il reddito imponibile lordo è determinato dalla somma dei redditi imponibili delle suddette categorie soggette a tassazione ordinaria.
Nel 2023, gli scaglioni erano i seguenti:
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Aliquote fiscali applicabili dall’1.1.2022 al 31.12.2023 Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) |
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| Reddito imponibile | Aliquota fiscale | IRPEF (lorda) | |
| Più di | Fino a | ||
| 0€ | 15.000€ | 23% | 3.450€ |
| 15.001€ | 28.000€ | 25% | 3.450€ + 25% sulla parte eccedente 15.000€ |
| 28.001€ | 50.000€ | 35% | 6.700€ + 35% sulla parte eccedente 28.000€ |
| 50.001€ | 43% | 14.400€ + 43% sulla parte eccedente 50.000€ | |
Per il solo periodo d’imposta 2024, gli scaglioni IRPEF erano i seguenti:
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Aliquote fiscali applicabili dall’1.1.2024 al 31.12.2024 D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, art. 1, comma 1 |
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| Reddito imponibile | Aliquota fiscale | IRPEF (lorda) | |
| Più di | Fino a | ||
| 0€ | 28.000€ | 23% | 6.440€ |
| 28.001€ | 50.000€ | 35% | 6.440€ + 35% sulla parte eccedente 28.000€ |
| 50.001€ | 43% | 14.140€ + 43% sulla parte eccedente 50.000€ | |
Dal 2025 i tre scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%) sono stati resi strutturali (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 2). Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota applicabile alla quota di reddito imponibile ordinario superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro è ridotta al 33% (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 3). Di seguito gli scaglioni IRPEF nazionali per il 2026; le addizionali regionali e comunali, le deduzioni e le detrazioni si calcolano separatamente.
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Aliquote fiscali applicabili dall’1.1.2026 L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 3 |
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| Reddito imponibile | Aliquota fiscale | IRPEF (lorda) | |
| Più di | Fino a | ||
| 0€ | 28.000€ | 23% | 6.440€ |
| 28.001€ | 50.000€ | 33% | 6.440€ + 33% sulla parte eccedente 28.000€ (13.700€ al limite superiore) |
| 50.001€ | 43% | 13.700€ + 43% sulla parte eccedente 50.000€ | |
Con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (in vigore dal 4 luglio 2026) è stato emanato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027; fino al 31 dicembre 2026 restano pertanto rilevanti i riferimenti contenuti in questo articolo al vigente TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). I riferimenti normativi dovranno essere nuovamente verificati per i periodi d’imposta che iniziano dal 2027.
Imposta addizionale regionale all’IRPEF e Imposta addizionale comunale all’IRPEF
L’addizionale regionale e l’addizionale comunale all’IRPEF sono due imposte che si applicano al reddito complessivo. Questo è determinato ai fini dell’IRPEF e sono dovute se, per lo stesso anno, risulta dovuta l’IRPEF.
L’addizionale regionale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote stabilite dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Scaglioni, aliquote ed eventuali agevolazioni variano in base alla Regione e al periodo d’imposta e vanno verificati sui prospetti ufficiali annuali delle addizionali regionali.
L’addizionale comunale viene istituita dai singoli Comuni, che ne stabiliscono per ciascun periodo d’imposta l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. Le aliquote applicabili vanno verificate sui prospetti ufficiali annuali delle addizionali comunali.
Imposta sui redditi da capitale
I redditi da capitale sono generalmente definiti come proventi. Quest’ultimi si producono per effetto di un impiego di capitale, tipicamente interessi e dividendi.
Dividendi
A partire dall’anno fiscale 2018, secondo la Legge di Bilancio 2018, anche i dividendi provenienti da partecipazioni “qualificate” sono soggetti allo stesso trattamento fiscale previsto per i dividendi derivanti dalle partecipazioni “non qualificate”, attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva, o con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta, pari al 26%.
L’aliquota del 26% costituisce la regola generale per le partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa; sono previste eccezioni, tra cui alcune distribuzioni provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato e altre fattispecie specificamente disciplinate. Il trattamento fiscale va pertanto verificato caso per caso.
Interessi attivi
Gli interessi attivi sono generalmente soggetti a un’imposizione del 26%, secondo le disposizioni di legge e fatte salve le esenzioni applicabili.
Per specifiche tipologie di interessi (ad esempio, titoli di Stato e altre obbligazioni emesse da enti pubblici di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e strumenti finanziari analoghi), l’aliquota d’imposta è pari al 12,5%. Non tutti i titoli di Stato esteri beneficiano automaticamente dell’aliquota agevolata.
Imposta sui redditi diversi
Rientrano nella categoria dei redditi diversi, che assume carattere residuale, i redditi che non sono contemplati nelle cinque diverse categorie reddituali del TUIR (cioè quelle dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa).
Plusvalenze di natura finanziaria
Tra i redditi diversi assumono particolare rilievo quelli costituiti da plusvalenze realizzate mediante operazioni aventi specifiche caratteristiche.
L’imposta è calcolata sulla differenza tra il valore attuale di un bene ed il suo costo di acquisizione.
Così come per il regime di tassazione dei rediti di capitale, anche il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni “qualificate” e percepiti dalle persone fisiche, ha subito una modifica da parte della Legge di Bilancio 2018.
Anche per tali redditi è prevista, quindi, una tassazione nella misura del 26%, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ovvero dell’imposta sostitutiva.
Imposte sugli immobili in Italia
Imposta Municipale Propria (IMU)
L’IMU ovvero Imposta municipale propria è un’imposta patrimoniale, istituita nel 2012, dovuta da chi possiede immobili, aree edificabili, terreni agricoli.
L’IMU è dovuta, in generale, dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile situato in Italia. È esente l’abitazione principale come definita dalla legge (l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente), secondo le specifiche regole previste e con esclusione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
Ai fini del calcolo dell’imposta, bisogna determinare la base imponibile. Questa è costituita dal valore del fabbricato (o del terreno) moltiplicata per alcuni coefficienti di legge.
Per i fabbricati ordinari non esenti, l’aliquota di base è pari allo 0,86% ai sensi dell’art. 1, comma 754, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, fatte salve le aliquote legittimamente deliberate da ciascun Comune.
TARI – Tassa rifiuti
La TARI è la Tassa sui rifiuti, distinta dalla TASI ormai abolita. La sua determinazione dipende dalle regole che disciplinano il prelievo sul servizio rifiuti e tiene conto, di norma, delle superfici utilizzabili, delle caratteristiche del nucleo familiare o dell’attività economica e delle tariffe deliberate a livello locale.
La TARI è dovuta, in generale, da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche in assenza di proprietà. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, ai sensi dell’art. 1, comma 643, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie situate all’estero
Imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE)
L’IVIE si applica agli immobili situati fuori dall’Italia e posseduti da una persona fisica considerata residente ai fini fiscali italiani.
Sono soggetti passivi anche i residenti in Italia titolari di usufrutto o di altri diritti reali rilevanti su immobili esteri; si applicano regole ed esenzioni specifiche, tra cui quelle relative all’abitazione principale situata all’estero.
L’IVIE è calcolata in base al valore dell’immobile. Questa è determinata come il costo di acquisto risultante dall’atto di acquisto. Oppure come il valore di mercato corrente nel luogo in cui si trova l’immobile.
Per gli immobili posseduti in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) e in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che ha un accordo di scambio di informazioni con l’Italia, l’imposta patrimoniale si basa sul valore catastale in vigore nel Paese estero. Nei casi in cui manchi il valore catastale, l’imposta patrimoniale si basa sul costo di acquisto dell’immobile risultante o sul valore di mercato vigente nel luogo in cui l’immobile è situato.
Per l’anno 2023, l’aliquota applicabile è pari allo 0,76% per l’esercizio 2023. Non è dovuta alcuna IVIE se l’imposta è inferiore a 200 euro; in caso contrario, è dovuto l’intero importo dell’IVIE.
Se gli immobili sono soggetti a un’imposta patrimoniale nel Paese in cui sono situati, la persona fisica può dedurre tale importo dall’imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi italiana.
La soglia di 200 euro va verificata secondo le regole legali di calcolo dell’IVIE e non costituisce una soglia di esenzione basata sul mero prezzo di acquisto dell’immobile. Per le imposte patrimoniali estere pagate sullo stesso immobile spetta, in generale, un credito d’imposta, nei limiti dell’IVIE dovuta e alle condizioni previste dalla legge.
La L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 91, lett. a), ha aumentato l’aliquota ordinaria dell’IVIE con effetto dal periodo d’imposta 2024.
L’aliquota ordinaria dell’IVIE è pari all’1,06% a partire dal periodo d’imposta 2024, fatte salve le esenzioni e le regole previste per particolari immobili.
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
La base imponibile è costituita dal valore degli investimenti finanziari al 31 dicembre o alla fine del periodo di detenzione. Per l’esercizio 2023, l’aliquota fiscale applicabile è pari allo 0,2%.
Per i conti correnti esteri, l’IVAFE è generalmente dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro annui per ciascun conto, rapportata al periodo di detenzione e alla quota di possesso, quando il valore medio di giacenza annuo supera 5.000 euro; il calcolo della giacenza media e l’eventuale cumulo dei conti devono seguire le regole di legge.
Le imposte sul patrimonio menzionate (IVIE ed IVAFE) saranno determinate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi italiana.
La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio per il 2024) ha previsto anche un aumento delle aliquote dell’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere.
A partire dal periodo d’imposta 2024, l’IVAFE resta in generale pari allo 0,2% per i prodotti finanziari esteri, ma si applica nella misura dello 0,4% ai prodotti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e successive modificazioni.
Distintamente dall’IVAFE, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono valutare gli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. I depositi e i conti correnti esteri sono, in generale, esonerati dal monitoraggio se il loro valore massimo complessivo nel corso dell’anno non supera 15.000 euro, ma la compilazione resta obbligatoria se è dovuta l’IVAFE; la soglia di 5.000 euro prevista ai fini IVAFE non va confusa con la soglia di 15.000 euro prevista ai fini del monitoraggio.