La risposta a interpello n. 190/2026 esclude la proroga del regime quando l’immobile è acquisito per donazione. Dal 2027 il riferimento diventerà l’articolo 226, comma 4, del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
Come funziona il regime agevolato per docenti e ricercatori
L’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 riconosce, al ricorrere di specifici requisiti, un incentivo fiscale ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere attività di ricerca o docenza, dopo un periodo di attività documentata all’estero.
Il regime prevede l’esclusione dalla base imponibile del 90% degli emolumenti derivanti dal lavoro dipendente o autonomo agevolato. Fra i presupposti figurano il possesso di un titolo universitario o equiparato, la residenza estera non occasionale e lo svolgimento di attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca o università all’estero per almeno due anni continuativi.
In via ordinaria il beneficio opera per il periodo d’imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale italiana e per i cinque periodi successivi, sempreché la residenza fiscale in Italia sia mantenuta.
Quando è possibile estendere l’agevolazione?
Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020, l’articolo 44, comma 3-ter, consente, in determinate circostanze, di estendere il periodo agevolato fino a otto periodi d’imposta complessivi (l’anno di rientro e i sette successivi).
Una delle condizioni considerate dalla disposizione è l’acquisizione della proprietà di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento oppure nei dodici mesi precedenti. La disciplina contempla anche l’acquisto da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. L’estensione può dipendere altresì dalla presenza di figli, con durate ulteriori al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge.
Il caso: immobile donato e successivamente reso abitabile
Nella risposta n. 190 del 23 ottobre 2026, un ricercatore riferisce di aver trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel dicembre 2020 e di fruire dell’incentivo dal 2021. Dopo il rientro aveva ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, eseguendovi lavori di finitura e fissandovi la dimora abituale nel giugno 2022.
Il contribuente riteneva che il requisito della proprietà fosse soddisfatto anche in presenza di una donazione, poiché il testo della norma non qualificava espressamente l’acquisto come oneroso. Chiedeva pertanto se fosse possibile prorogare l’agevolazione.
La risposta dell’Agenzia: serve un acquisto a titolo oneroso
L’Agenzia delle Entrate ha respinto l’interpretazione proposta. Richiamando il paragrafo 3.2 della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, emanata per il previgente regime dei lavoratori impatriati, ha valorizzato la sostanziale analogia delle disposizioni che consentivano di prolungare i benefici in presenza del requisito immobiliare.
In quella sede era stato chiarito che il requisito non è soddisfatto attraverso la sola nuda proprietà o il solo usufrutto e che, ai fini della specifica estensione, è richiesto un acquisto a titolo oneroso. Secondo l’Agenzia, la finalità di favorire il radicamento del contribuente in Italia giustifica l’applicazione del medesimo criterio anche per docenti e ricercatori.
Di conseguenza, la donazione non dà accesso alla proroga prevista dall’articolo 44, comma 3-ter, anche se l’immobile sia stato successivamente completato e utilizzato come dimora abituale.
L’agevolazione ordinaria resta distinta dalla proroga
La risposta riguarda esclusivamente il prolungamento del periodo agevolabile legato all’immobile ricevuto in donazione e non verifica la spettanza del regime ordinario, di cui il contribuente riferisce di aver fruito. L’esclusione della proroga non comporta quindi, di per sé, la perdita del beneficio ordinario, che resta soggetto alla verifica dei propri requisiti.
Dal 1° gennaio 2027: l’articolo 226 del nuovo Testo unico
Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni saranno collocate nel D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
- L’incentivo ordinario già disciplinato dall’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010 confluisce nell’articolo 226, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2026.
- La durata ordinaria dell’articolo 44, comma 3, è ripresa nell’articolo 226, comma 3.
- L’estensione legata, tra l’altro, all’acquisto di un immobile residenziale (ex articolo 44, comma 3-ter) è collocata nell’articolo 226, comma 4.
Il richiamo alla circolare n. 33/E/2020 riguarda il previgente regime degli impatriati, disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Non va confuso con il nuovo regime dei lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, ricollocato dal 2027 nell’articolo 225 del D.Lgs. n. 117/2026 per cui attualmente non sono previste proroghe.
Le conseguenze operative per i ricercatori
Chi intende pianificare o confermare l’estensione del beneficio dovrebbe verificare non soltanto la data di acquisizione della proprietà rispetto al trasferimento in Italia, ma anche il titolo di acquisto e la documentazione relativa all’operazione. Per gli immobili ricevuti in donazione, la risposta n. 190/2026 esclude l’estensione basata sul requisito immobiliare, ferma la necessità di valutare l’eventuale presenza di altri presupposti di legge.
Il chiarimento si può estendere anche i lavoratori impatriati che continuano a beneficiare del previgente regime disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in base alle disposizioni transitorie applicabili. Per questi contribuenti, infatti, la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 (paragrafo 3.2) aveva già precisato che, ai fini della proroga collegata al requisito immobiliare prevista dall’articolo 16, comma 3-bis, l’immobile deve essere acquisito a titolo oneroso. La risposta n. 190/2026 richiama proprio tale interpretazione per applicare lo stesso principio ai docenti e ricercatori. Pertanto, anche per gli impatriati del vecchio regime, l’acquisizione di un immobile mediante donazione non consente di ottenere la proroga fondata sul requisito immobiliare. Resta distinta la disciplina del nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, che attualmente non prevede una proroga analoga legata all’acquisto di un’abitazione. Per approfondire le differenze tra le diverse versioni del regime impatriati, i relativi requisiti di accesso e le possibilità di estensione delle agevolazioni, si rimanda al nostro articolo Rientro dei Cervelli: la nuova disciplina per lavoratori impatriati.