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Borse Erasmus Mundus: confermata l’esenzione IRPEF per gli studenti universitari

La risposta a interpello n. 187/2026 riconosce il trattamento di favore per le borse Erasmus Mundus Joint Master. Dal 2027 la norma sull’esenzione confluirà nell’articolo 222, comma 5, del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
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Indice dei Contenuti

Summary

Con la risposta a interpello n. 187/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le borse Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) sono esenti da IRPEF, in quanto erogate nell’ambito del programma Erasmus+. Il chiarimento riguarda la specifica tipologia di borsa e non estende l’esenzione a qualunque borsa collegata a un percorso internazionale. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluirà nell’articolo 222, comma 5, del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026).

La risposta a interpello n. 187/2026 riconosce il trattamento di favore per le borse Erasmus Mundus Joint Master. Dal 2027 la norma sull’esenzione confluirà nell’articolo 222, comma 5, del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 187 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento fiscale delle borse di studio Erasmus Mundus Joint Master (EMJM), assegnate nell’ambito di percorsi magistrali internazionali gestiti da consorzi universitari italiani e stranieri.

Una studentessa iscritta per l’anno accademico 2025/2026 a un corso biennale aveva ottenuto una borsa di 1.400 euro mensili per 24 mesi, per complessivi 33.600 euro. L’università coordinatrice, tuttavia, aveva applicato trattenute IRPEF, erogando un netto mensile di 1.238 euro. La contribuente ha quindi chiesto se la borsa potesse rientrare nell’esenzione prevista per il programma Erasmus+.

Il trattamento fiscale delle borse di studio

In linea generale, l’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borse di studio e altri sostegni per fini di studio o formazione, qualora il beneficiario non sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante. Ne consegue che le borse percepite da contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili, salvo specifiche esenzioni.

Per le borse di mobilità internazionale del programma Erasmus+, l’articolo 1, comma 50, della legge n. 208/2015 richiama le esenzioni dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 105/2003. La circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 ha chiarito che la misura comporta l’esenzione IRPEF per gli studenti beneficiari e l’esenzione IRAP per gli enti eroganti.

Perché Erasmus Mundus rientra in Erasmus+

Il regolamento (UE) 2021/817 ha istituito il programma Erasmus+ 2021–2027 in continuità con la programmazione precedente e comprende espressamente le lauree magistrali congiunte Erasmus Mundus tra le azioni sostenute.

La European Education and Culture Executive Agency (EACEA) ha inoltre confermato che Erasmus Mundus è un’azione di Erasmus+ e che le borse EMJM costituiscono una delle forme di finanziamento previste dal programma europeo.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che la borsa EMJM oggetto dell’interpello è esente dall’IRPEF in quanto erogata nell’ambito di Erasmus+. Il chiarimento riguarda il trattamento fiscale della specifica tipologia di borsa e non comporta, da solo, un’esenzione indistinta per qualunque borsa collegata a un percorso internazionale.

Dal 1° gennaio 2027: i riferimenti nel nuovo Testo unico

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha riordinato le disposizioni sulle imposte sui redditi. Sebbene il decreto sia entrato in vigore il 4 luglio 2026, l’articolo 377 ne prevede l’applicazione dal 1° gennaio 2027. Per il 2026 restano quindi rilevanti i riferimenti normativi utilizzati dalla risposta a interpello.

  • La regola generale dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 è riprodotta nell’articolo 52, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 117/2026.
  • L’esenzione Erasmus+ dell’articolo 1, comma 50, della legge n. 208/2015 è trasfusa nell’articolo 222, comma 5, del nuovo Testo unico.
  • Il rinvio all’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 105/2003 si ritrova, dal 2027, nell’articolo 215, comma 1, espressamente richiamato dal nuovo articolo 222, comma 5.

Implicazioni pratiche per studenti e università

Per gli studenti e gli atenei incaricati del pagamento assume rilievo la corretta individuazione del programma di finanziamento e la verifica dei requisiti che consentono di applicare l’esenzione. Se sono state operate ritenute su borse riconducibili alla medesima disciplina, sarà opportuno verificare la certificazione fiscale e valutare, in concreto, le modalità di recupero degli importi eventualmente trattenuti in eccesso: l’interpello non definisce una procedura di rimborso specifica.

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano D.Lgs. n. 117/2026 – Nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 117/2026 Art. 1, comma 2; Testo unico allegato, artt. 2, 376 e 377 19/06/2026 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 187/2026 187/2026 23/10/2026 Leggi di più
Governo italiano D.P.R. n. 917/1986 – art. 50, comma 1, lett. c) 917/1986 50(1)(c) 22/12/1986 Leggi di più
Governo italiano Legge n. 208/2015 – art. 1, comma 50 208/2015 1(50) 28/12/2015 Leggi di più
Governo italiano D.L. n. 105/2003 – art. 1, comma 3 105/2003 1(3) 09/05/2003 Leggi di più
UE Regolamento (UE) 2021/817 – art. 6, lett. b) 2021/817 6(b) 20/05/2021 Leggi di più
Governo italiano D.Lgs. n. 117/2026 – art. 52, comma 1, lett. c) 117/2026 52(1)(c) 19/06/2026 Leggi di più
Governo italiano D.Lgs. n. 117/2026 – art. 222, comma 5 117/2026 222(5) 19/06/2026 Leggi di più
Governo italiano D.Lgs. n. 117/2026 – art. 215, comma 1 117/2026 215(1) 19/06/2026 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate – Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 20/E 18/05/2016 Leggi di più
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