Risposta n. 194/2026
Oggetto: Assegnazione di azioni ai dipendenti in presenza dei requisiti di anzianità minima di servizio e dell’esclusione dei dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali – Articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR
Con la Risposta n. 194/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un piano di assegnazione gratuita di azioni può continuare a considerarsi rivolto alla generalità dei dipendenti, e beneficiare quindi del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR, anche quando l’accesso è subordinato a un requisito minimo di anzianità e sono esclusi i dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali.
Ciò che rileva sono i criteri adottati, che devono essere oggettivi e non discriminatori e che il piano non attribuisca vantaggi ad personam a singoli lavoratori individuati.
1. La casistica
Il caso riguarda una società italiana appartenente a un gruppo internazionale che intende coinvolgere i propri dipendenti nei risultati dell’impresa attraverso un piano di assegnazione gratuita di azioni.
Il piano prevede l’attribuzione annuale dello stesso numero di azioni a tutti i dipendenti che soddisfano determinati requisiti, senza distinzioni legate a categoria, mansione, livello aziendale o performance individuale.
In particolare, possono accedere al piano i dipendenti con almeno tre anni di anzianità di servizio, che non abbiano presentato le dimissioni e che non appartengano ai massimi livelli apicali del Gruppo. Questi ultimi, pari a una quota molto limitata della popolazione aziendale, risultano già destinatari di differenti piani incentivanti.
La società chiede quindi se tali limitazioni siano compatibili con il requisito della “generalità dei dipendenti” richiesto dalla normativa per beneficiare del regime fiscale agevolato.
2. Il regime fiscale delle azioni assegnate ai dipendenti
L’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR prevede che il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta.
Per beneficiare dell’agevolazione devono essere rispettate, in particolare, tre condizioni:
- le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti;
- il valore agevolato non può superare complessivamente 2.065,83 euro per periodo d’imposta; l’eventuale eccedenza diviene imponibile;
- le azioni devono essere mantenute per almeno tre anni dalla loro assegnazione e non possono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro prima di tale termine.
Qualora le azioni vengano cedute prima del decorso dei tre anni, l’importo precedentemente escluso dal reddito viene assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
A partire dal 1° gennaio 2027, tali disposizioni confluiranno nell’articolo 53 del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
3. Cosa si intende per “generalità dei dipendenti”
Il requisito della generalità dei dipendenti ha lo scopo di evitare che il regime agevolato venga utilizzato per riconoscere compensi fiscalmente favoriti soltanto a singoli lavoratori scelti individualmente.
Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 129/E del 12 ottobre 2004 e, più recentemente, con la Risposta n. 147 del 4 giugno 2025, l’agevolazione può trovare applicazione quando il piano è rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti, purché non determini vantaggi attribuiti ad personam.
Il concetto di “categoria” non deve essere inteso esclusivamente facendo riferimento alle tradizionali categorie civilistiche, come dirigenti, quadri, impiegati e operai, ma può comprendere anche gruppi omogenei di lavoratori individuati attraverso criteri oggettivi.
L’elemento decisivo è quindi che la selezione dei beneficiari non sia finalizzata a favorire singoli dipendenti individuati, ma risponda a criteri generali coerenti con le finalità del piano.
4. Anzianità minima ed esclusione degli apicali
Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene che il requisito di almeno tre anni di anzianità di servizio non determini una disparità di trattamento incompatibile con il regime agevolato.
La condizione è infatti finalizzata a garantire un effettivo inserimento del lavoratore nell’azienda e ad assicurare che il dipendente abbia contribuito, almeno per un determinato periodo, allo sviluppo dell’attività aziendale.
Una volta maturato il requisito, le azioni vengono assegnate in uguale quantità a tutti i dipendenti ammessi, indipendentemente dal ruolo, dalla mansione, dal livello aziendale e dall’anzianità maturata oltre la soglia minima.
Anche l’esclusione dei dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali non compromette, nel caso concreto, il requisito della generalità. Si tratta infatti di una quota estremamente limitata della popolazione aziendale, circa lo 0,35% dei dipendenti del Gruppo, già destinataria di specifici piani incentivanti differenti.
L’esclusione risponde quindi all’esigenza di evitare una duplicazione dei sistemi di incentivazione e non risulta finalizzata ad attribuire il beneficio fiscale soltanto a lavoratori selezionati individualmente.
5. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che, sulla base delle caratteristiche rappresentate dalla società, il piano può essere considerato rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR.
La presenza di un requisito minimo di anzianità e l’esclusione di un numero limitato di figure apicali non impediscono quindi, di per sé, l’applicazione del regime agevolato.
Nel caso analizzato, assumono particolare rilievo il carattere ampio della platea dei beneficiari, l’assegnazione dello stesso numero di azioni a tutti i dipendenti ammessi e l’assenza di differenziazioni basate su ruolo, mansione, livello o performance individuali.
Resta fermo che, per beneficiare della non imponibilità fino a 2.065,83 euro annui, devono essere rispettate anche tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa, compreso il periodo minimo di detenzione delle azioni.