La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione scritta obbligatoria che chiunque ospiti — a qualsiasi titolo — un cittadino extracomunitario o apolide in Italia deve presentare alle Autorità di Pubblica Sicurezza. È disciplinata dall’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione) e si applica a privati cittadini, strutture ricettive, datori di lavoro e proprietari di immobili.
In questa guida aggiornata trovi tutto quello che serve sapere: chi è obbligato, entro quanto tempo presentarla, dove e come consegnarla, quali documenti allegare, e le sanzioni — particolarmente pesanti — in caso di omissione.
Cos’è la dichiarazione di ospitalità
La dichiarazione di ospitalità è una notifica scritta che il dichiarante (italiano o straniero) deve presentare alle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza quando:
- Dà alloggio o ospita un cittadino extracomunitario o apolide (anche se parente o affine)
- Cede la proprietà o il godimento di un immobile (urbano o rustico) a un cittadino extracomunitario, situato nel territorio italiano
Riferimento normativo: Art. 7 del D.Lgs. 286/1998 — Testo Unico sull’Immigrazione.
L’obbligo nasce per finalità di pubblica sicurezza: consente alle autorità di sapere dove si trovano i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione di ospitalità
La normativa usa una formula ampia: “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita“. L’obbligo non riguarda quindi solo il proprietario dell’immobile, ma chiunque metta effettivamente a disposizione l’alloggio.
Soggetti obbligati
| Soggetto | Obbligo |
| Proprietario di immobile che ospita o concede in uso | Sì |
| Inquilino o comodatario che a sua volta ospita | Sì |
| Privato cittadino che ospita parente, amico o conoscente extracomunitario | Sì |
| Datore di lavoro che fornisce alloggio al lavoratore extracomunitario | Sì |
| Strutture ricettive (hotel, B&B, case vacanza, affittacamere) | Sì (con procedura diversa) |
Quando NON è obbligatoria
La dichiarazione di ospitalità non è richiesta se si ospita un:
- Cittadino italiano o di altro Stato UE
- Cittadino dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o della Svizzera
Tempi di presentazione: 48 ore (privati) o 24 ore (strutture ricettive)
| Soggetto | Tempo per presentare la dichiarazione |
| Privati cittadini | Entro 48 ore dal momento in cui lo straniero prende possesso dell’alloggio |
| Strutture ricettive (hotel, B&B, affittacamere, case vacanza) | Entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite |
Importante: il termine decorre dalla disponibilità di fatto dell’immobile da parte dello straniero, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dalla durata del soggiorno.
Strutture ricettive: il sistema Alloggiati Web
I gestori di alberghi, B&B, case vacanza, affittacamere (anche non professionali) e di tutte le strutture ricettive devono comunicare le generalità degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo tramite il Servizio Alloggiati Web della Polizia di Stato. Per soggiorni inferiori a 24 ore, la comunicazione va effettuata al momento stesso dell’arrivo.
Le credenziali di accesso al portale Alloggiati Web si richiedono direttamente alla Questura locale. Il sistema online sostituisce la presentazione cartacea della dichiarazione e semplifica gli adempimenti per gli operatori turistici.
Dove presentare la dichiarazione di ospitalità
L’autorità competente dipende dal luogo in cui si trova l’immobile:
| Luogo dell’immobile | Autorità competente |
| Comune capoluogo di provincia | Questura (Ufficio Immigrazione) |
| Comune con Commissariato di P.S. | Commissariato di Pubblica Sicurezza |
| Comune senza Commissariato | Comune (Ufficio del Sindaco quale Autorità Locale di P.S.) |
Modalità di consegna
A seconda dell’ufficio competente, la dichiarazione può essere presentata:
- Di persona allo sportello dell’Ufficio Immigrazione (in fila con altri utenti)
- Tramite raccomandata A/R all’indirizzo della Questura o Commissariato
- Tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo dedicato dell’ufficio competente
- Tramite portale online, dove attivato
Verificare sempre le specifiche modalità accettate dalla Questura o Commissariato locale, perché possono variare per provincia.
Documenti da allegare alla dichiarazione di ospitalità
Per completare la procedura, è necessario presentare:
- Modulo di dichiarazione compilato (in originale o triplice copia con firma originale, a seconda della Questura)
- Copia del documento d’identità del dichiarante (carta d’identità, passaporto o permesso di soggiorno, in corso di validità)
- Copia del documento d’identità dell’ospite:
- Per stranieri già in Italia: copia del permesso di soggiorno valido
- Per stranieri in arrivo dall’estero: copia delle pagine del passaporto con dati personali + visto d’ingresso (se richiesto) o timbro di frontiera (se esenti da visto)
- Copia del titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, comodato d’uso)
Modulo standard
Il modulo standard di dichiarazione di ospitalità è scaricabile dai siti web delle singole Questure (sezione “Modulistica”). Esiste un modulo generale uniforme, ma alcune Questure adottano un proprio modulo locale: verificare sempre quale è richiesto dall’ufficio competente per territorio.
Come compilare la dichiarazione di ospitalità: passo per passo
Step 1 — Scaricare il modulo corretto
Accedere al sito della Questura competente (o del Commissariato/Comune) e scaricare il modulo aggiornato. I moduli pre-compilati o scaduti possono comportare il rigetto della dichiarazione.
Step 2 — Compilare i dati richiesti
Il modulo richiede:
- Dati del dichiarante (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità)
- Dati dell’ospite (nome, cognome, nazionalità, data e luogo di nascita, estremi del passaporto/permesso di soggiorno)
- Indirizzo dell’immobile dove si fornisce ospitalità
- Titolo di godimento dell’immobile (proprietà, locazione, comodato)
- Data di inizio dell’ospitalità
Step 3 — Allegare i documenti
Inserire tutte le copie dei documenti richiesti (vedi sezione precedente). Le copie devono essere leggibili e in corso di validità.
Step 4 — Firmare e presentare
Firmare il modulo in originale e consegnarlo all’autorità competente secondo le modalità accettate (sportello, raccomandata A/R, PEC, portale online).
Step 5 — Conservare la ricevuta
Conservare la copia firmata e timbrata (o la ricevuta della raccomandata/PEC) come prova dell’avvenuta comunicazione. È documento essenziale in caso di controlli.
Dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato: cosa cambia?
La dichiarazione di ospitalità (art. 7 TUI) e la comunicazione di cessione di fabbricato (art. 12 D.L. 59/1978) sono due adempimenti spesso confusi ma giuridicamente distinti.
| Aspetto | Dichiarazione di ospitalità | Cessione di fabbricato |
| Soggetto ospitato | Solo cittadini extracomunitari o apolidi | Anche cittadini italiani |
| Riferimento normativo | Art. 7 D.Lgs 286/1998 | Art. 12 D.L. 59/1978 |
| Quando si presenta | Entro 48 ore | Entro 48 ore |
| Quando si applica | Ospitalità a qualsiasi titolo, anche gratuita | Cessione/uso non soggetto a registrazione |
| Sostituita da | — | Registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate |
In pratica, la cessione di fabbricato è “assorbita” dalla registrazione del contratto di locazione. Sopravvive come adempimento solo per contratti non registrati (ad esempio comodato gratuito, ospitalità informale).
Sanzioni per mancata, tardiva o incompleta dichiarazione di ospitalità
Le sanzioni previste dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 286/1998 sono rilevanti e si applicano in caso di:
- Mancata dichiarazione
- Tardiva dichiarazione (oltre 48 o 24 ore)
- Incompleta o falsa dichiarazione
Importo della sanzione
| Tipo | Importo |
| Sanzione amministrativa pecuniaria | da €500 a €3.500 |
Importante: le sanzioni si applicano per ogni singola mancata comunicazione — ospitare più persone senza comunicarne nessuna comporta sanzioni cumulative.
Implicazioni ulteriori
Oltre alla sanzione pecuniaria, l’omessa dichiarazione può avere ripercussioni in caso di controlli o procedimenti relativi a:
- Domande di ricongiungimento familiare
- Richieste o rinnovi di permesso di soggiorno
- Pratiche di cittadinanza per residenza
- Concessione di idoneità alloggiativa per altri familiari
Per questo motivo, anche quando l’ospitalità è informale (es. tra parenti), è fortemente raccomandato adempiere all’obbligo.
Dichiarazione di ospitalità e residenza anagrafica
La dichiarazione di ospitalità non equivale alla residenza dello straniero presso l’indirizzo del dichiarante. Sono due procedimenti distinti:
| Adempimento | Finalità |
| Dichiarazione di ospitalità | Comunicazione di pubblica sicurezza (P.S.) |
| Richiesta di residenza anagrafica | Iscrizione dello straniero all’anagrafe del Comune |
Per la richiesta di residenza, lo straniero ha bisogno del consenso scritto del proprietario dell’immobile, oltre alla dimostrazione del titolo di godimento e di un permesso di soggiorno in corso di validità (per gli extracomunitari).
Domande frequenti sulla dichiarazione di ospitalità
Quando va presentata la dichiarazione di ospitalità?
Entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o apolide prende possesso dell’alloggio (per i privati). Le strutture ricettive (hotel, B&B, affittacamere, case vacanza) devono comunicare entro 24 ore tramite il sistema Alloggiati Web.
Cosa succede se non presento la dichiarazione di ospitalità?
La mancata, tardiva o incompleta dichiarazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €500 a €3.500 (art. 7, co. 2, D.Lgs. 286/1998). L’omissione può anche compromettere altre pratiche legate all’immigrazione (ricongiungimento familiare, rinnovo permesso, cittadinanza).
Devo fare la dichiarazione di ospitalità per un cittadino UE?
No. L’obbligo riguarda solo i cittadini extracomunitari o apolidi. Per i cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Svizzera non è richiesta.
Dove si scarica il modulo per la dichiarazione di ospitalità?
Il modulo standard si scarica dal sito della Questura (sezione Modulistica) o del Commissariato di P.S. competente per il luogo in cui si trova l’immobile. Alcune Questure utilizzano un modulo locale: verificare sempre la versione corretta richiesta dall’ufficio competente.
Posso inviare la dichiarazione di ospitalità via PEC?
Sì, generalmente. La maggior parte delle Questure accetta l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dedicato dell’Ufficio Immigrazione. Verifica sul sito della Questura competente l’indirizzo PEC ufficiale e gli eventuali requisiti formali (es. firma digitale).
La dichiarazione di ospitalità vale anche per ospitare un parente straniero?
Sì. L’obbligo si applica anche se l’ospite è parente o affine del dichiarante. La legge non distingue in base al rapporto familiare.
Devo ripresentare la dichiarazione se l’ospitalità si prolunga?
No. La dichiarazione iniziale copre l’intero periodo di ospitalità. Non è necessario ripresentarla se il soggiorno si prolunga oltre la durata inizialmente prevista, salvo casi specifici (es. cambio di indirizzo).
Cosa serve fare per la cessione del fabbricato?
Se ospiti un cittadino straniero a titolo di locazione non registrata o comodato d’uso, oltre alla dichiarazione di ospitalità è richiesta la comunicazione di cessione di fabbricato (art. 12 D.L. 59/1978), salvo che il contratto sia già registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di ospitalità equivale alla residenza dello straniero?
No. Sono due procedure distinte: la dichiarazione di ospitalità ha finalità di pubblica sicurezza, mentre la residenza anagrafica è un’iscrizione all’anagrafe del Comune che richiede il consenso del proprietario e altri requisiti specifici.
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