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Ecobonus 65 per Aziende e soggetti con reddito d’impresa

Ecobonus 65% per Aziende e soggetti con reddito d’impresa: interventi agevolabili, ambito applicazione e modalità di recupero dell’agevolazione

Indice dei Contenuti

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Ecobonus 65 per Aziende e soggetti con reddito d’impresa: interventi agevolabili, ambito applicazione e modalità di recupero dell’agevolazione.

Indice dei contenuti

  1. Ecobonus 65 aziende: cos’è?
  2. Detrazioni 65 imprese: interventi agevolabili
  3. Ambito di applicazione
  4. Modalità di recupero del credito
  5. Riferimenti Normativi

1. Ecobonus 65 aziende: cos’è?

L’ecobonus per gli interventi di efficienza energetica è un’agevolazione pubblica concessa sotto forma di detrazione fiscale Irpef o Ires nella misura del 65% o 50% a seconda del tipo di opera svolta, con la quale lo Stato promuove la riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività residenziali e non, attraverso una migliore gestione dell’energia e la diminuzione degli sprechi termici.

Possono beneficiare dell’Ecobonus tutte le persone fisiche che siano proprietari, inquilini, comodatari e comunque quelli titolari di un diritto reale sull’immobile, a condizione che sostengano direttamente le spese e siano in generale intestatari della pratica.

A differenza però di quanto avviene per altre tipologie di Bonus Fiscali, l’ecobonus 65 è fruibile anche per le imprese e le aziende che detraggono così dall’imposta sul reddito di impresa (IRES) una quota specifica.

E’ stata con la Risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008 dell’Agenzia delle Entrate a chiarire questo aspetto, specificando che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste per l’agevolazione (ad esempio, l’edificio deve essere esistente), possono accedere alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni) i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa senza limitazioni sul tipo di soggetto, il quale può essere quindi costituito da persone fisiche, titolari e non di reddito di impresa, ma anche da società di persone e di capitali.

Tra i contribuenti che conseguono reddito d’impresa e possono accedere all’Ecobonus rientrano:

  • Persone fisiche
  • società di persone: società semplice SS, società in nome collettivo SNC; società in accomandita semplice SAS
  • società di capitali: società a responsabilità limitata semplificata SRLS, società per azioni SPA, società a responsabilità limitata SRL, società in accomandita per azioni SAPA

2. Detrazioni 65 imprese: interventi agevolabili

Gli interventi negli immobili detenuti dai titolari di reddito d’impresa che sono agevolabili alle percentuali di cui sopra sono:

  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi):
    • La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente. Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali necessarie a realizzare l’intervento e quelle per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento. Valore massimo detrazione fiscale: 60.000 euro
  • installazione di pannelli solari:
    • si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Valore massimo detrazione fiscale: 60.000 euro
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:
    • per fruire dell’agevolazione è necessario sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Valore massimo detrazione fiscale: 30.000 euro
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari:
    • importante sottolineare che sono ammessi gli orientamenti da Est a Ovest passando da Sud, mentre sono esclusi Nord, Nord Est e Nord Ovest. Devono essere installate a protezione di superfici vetrate o di una parte esterna. Valore massimo detrazione fiscale: 60.000 euro
  • Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili:
    • Sono agevolati sia gli interventi di sostituzione, totale o parziale, dei vecchi generatori termici sia le nuove installazioni su edifici esistenti. Valore massimo detrazione fiscale: 30.000 euro

3. Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

La risoluzione n. 303/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’applicabilità della predetta agevolazione, escludendola per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali. Questo perché la normativa era finalizzata a promuovere il miglioramento energetico attraverso un beneficio riferibile esclusivamente (secondo questa direttiva) agli utilizzatori degli immobili oggetto di intervento e non ai soggetti che ne fanno commercio. Pertanto gli unici fabbricati cui competeva esclusivamente questa agevolazione erano quelli strumentali.

Dopo numerose controversie però, la Risoluzione 34/2020 ha parzialmente chiarito la questione soprattutto alla luce della mancanza di un’espressa previsione normativa che limiti in tale senso la fruizione del beneficio e sulla finalità di interesse generale di risparmio energetico tutelata dalla norma agevolativa.

In particolare è stato sottolineato che l’intento della normativa è quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico. Questo infatti è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.

Con questo in sintesi si è chiarito che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali.

4. Modalità di recupero del credito

Secondo quanto disciplinato dall’ articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) i soggetti che nel corso del 2022 hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica, per usufruire della agevolazione possono optare, oltre alla detrazione in dichiarazione dei redditi:

  • Per uno sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno svolto le opere
  • Per una cessione de credito d’imposta agli istituti di credito o ad intermediari finanziari

5. Riferimenti Normativi

Normativa Nazionale di 1° Livello:

Leggi:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/386473/Articolo+1+commi+344-345-346-347+296_2006_commi_344_347_finanziaria_2007.pdf/0a84f069-fdde-0801-3013-d62e7a761fb0

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=8&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=20A04100&art.idArticolo=121&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-29&art.progressivo=0

Risoluzioni Agenzia Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/306005/Risoluzione+n+340+2008_ris340edel1agosto2008.pdf/

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/306034/Risoluzione+n+303+2008_ris+303E+del+15+luglio+2008.pdf/abf3c8d4-9941-64c6-f13f-238a0bd9d267#:~:text=Sono%20considerati%20immobili%20merce%20quelli,esercitata%20e%20non%20cespiti%20strumentali.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/Risoluzione+n.+34+del+25+giugno+2020.pdf/e7d256e6-ac57-cee5-d3bf-8678fde3969a

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