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Cassazione: inconciliabilità della figura del datore di lavoro e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda

A confermarlo una pronuncia di aprile della Corte di Cassazione

Indice dei Contenuti

Con una recente pronuncia del 29 aprile 2022 la Cassazione ha sancito l’inconciliabilità della figura del datore di lavoro e del RSPP all’interno di un medesimo organigramma aziendale.

La figura del RSPP e le sue funzioni secondo il D.lgs. 81/2008

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di Sicurezza sul lavoro (TUSL) obbliga il datore di lavoro a designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e può trattarsi di una figura sia interna e sia esterna all’Azienda. Come stabilito dall’art. 16 del sopramenzionato testo legislativo, tale designazione deve essere effettuata necessariamente dal datore di lavoro, il quale non può delegare quest’obbligo a nessun’altro in Azienda.

A riprova dell’importanza di tale figura nell’organigramma aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta la principale figura di riferimento per un Datore di lavoro per ciò che concerne la stesura e l’aggiornamento della documentazione relativa alla valutazione dei rischi in Azienda secondo i dettami di legge.

In tale ambito l’RSPP ha il delicato ruolo di garantire al datore di lavoro una costante e completa attività di consulenza su molteplici aspetti legati alla Sicurezza sul luogo di lavoro e alla programmazione nel tempo di tutti gli interventi da mettere in atto, al fine di tutelare l’Azienda e tutti coloro i quali vi accedano.

Il caso concreto su cui si è espressa la Suprema Corte di Cassazione

Con riferimento all’infortunio mortale di un operaio sul luogo di lavoro, la Corte di Appello aveva dapprima confermato in primo grado la sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione. In particolare, tale sentenza, emessa dal Tribunale di primo grado, ha condannato il legale rappresentante di una società nonché direttore dello stabilimento dell’azienda ed RSPP per il delitto di omicidio colposo aggravato previsto dall’art. 589 cod. pen. per avere cagionato la morte di un operai0, per colpa generica e per colpa specifica, a seguito di violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

La pronuncia della cassazione in tema di sicurezza sul lavoro

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, ha sancito come il datore di lavoro di un’Azienda non possa, se non in limitati casi previsti dall’art. 34 del Testo Unico sul Lavoro, rivestire al contempo anche la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: la finalità principale è quella di evitare una quasi certa commistione tra cariche e funzioni strutturalmente differenti, che devono cooperare su piani distinti in Azienda (il datore di lavoro ricopre un ruolo decisionale mentre l’RSPP ricopre un ruolo consultivo).

L’esigenza di non far combaciare le due figure aziendali è legata principalmente al fatto che tale cumulo contribuirebbe a costituire in capo ad un unico soggetto un coacervo di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia e di adempimenti datoriali. Inoltre, questo recherebbe confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, da un lato, e dall’altro concentrerebbe in capo a un medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.

Per tale ed altri motivi, la Suprema Corte di Cassazione, nel caso in esame, ha rigettato il ricorso presentato dall’amministratore e al contempo responsabile legale della società che, rivestendo la figura di direttore di stabilimento e di RSPP dell’azienda, era stato riconosciuto quale datore di lavoro e condannato quindi nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio sul lavoro del dipendente che, durante alcune operazioni di manutenzione, era stato mortalmente schiacciato dalla coclea di un mescolatore a pale.

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Riferimenti Normativi

Decreto Legislativo: D.Lgs n°81/2008

Fonte

Sentenza Sez. 4, n°35510 Anno 2021

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