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Applicazione della Direttiva Rimpatri ai cittadini di paesi terzi

Alla Corte viene chiesta la possibilità di adottare un provvedimento di respingimento nei confronti del cittadino di un paese terzo scoperto, privo di titolo di soggiorno valido, ad un valico di frontiera autorizzato.

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La Direttiva rimpatri si applica a qualunque cittadino di un paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza.

Analisi della Direttiva rimpatri (Direttiva 2008/115/CE)

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, definita anche “direttiva rimpatri”, disciplina le norme e le procedure comuni da applicare negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Ciò avviene in conformità ai diritti fondamentali e al diritto internazionale.

La suddetta Direttiva è volta a stabilire norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace come elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.

Quando si applica la Direttiva rimpatri

La Direttiva rimpatri si applica a partire dal momento in cui il cittadino di un paese terzo, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, è presente in tale territorio senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, e vi si trovi dunque in una situazione di soggiorno irregolare.

Ciò vale anche quando l’interessato sia entrato in detto territorio ancora prima di avere attraversato un valico di frontiera in cui tali controlli vengono effettuati.

Tuttavia, l’interessato deve beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. È previsto l’allontanamento forzato solo in ultima istanza.

Posizione della Corte di giustizia sulla Direttiva rimpatri

Alla Corte di Giustizia viene sottoposto il quesito dell’adozione di un provvedimento di respingimento sulla base del codice frontiere Schengen. Nello specifico, alla Corte viene chiesta la possibilità, per uno stato membro che ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne, di adottare un provvedimento di respingimento nei confronti del cittadino di un paese terzo scoperto, privo di titolo di soggiorno valido, ad un valico di frontiera autorizzato.

La Corte risponde che il provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere Schengen ma ciò deve avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure comuni previste dalla Direttiva rimpatri.

Altresì precisa che l’unico caso in cui gli stati membri possano escludere i cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, nell’ambito di applicazione della Direttiva rimpatri è quando questi sono sottoposti ad una decisione di respingimento ad una frontiera esterna di uno stato membro.

Infine, la Corte ricorda che la Direttiva rimpatri non impedisce l’arresto o il fermo di polizia di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nel territorio nazionale.

Ciò avviene quando egli sia sospettato di aver commesso un reato che può costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato.

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Riferimenti Normativi

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Fonte

Sentenza della Corte di Giustizia del 21 settembre 2023

Fonte

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