A partire dal 12 ottobre 2025, 29 paesi europei, tra cui l’Italia, introdurranno il sistema automatizzato di controllo delle entrate noto come Entry/Exit System (EES). Il sistema diventerร pienamente operativo entro il 10 aprile 2026, concedendo agli Stati membri un periodo di attuazione di sei mesi. Durante questo periodo, potrebbe non essere in grado di raccogliere istantaneamente i dati dei viaggiatori ad ogni valico di frontiera.
Il sistema mira a semplificare le procedure di controllo alle frontiere, aumentando al contempo la sicurezza nello spazio Schengen e combattendo l’immigrazione irregolare. Esso registrerร i cittadini di paesi terzi che viaggiano per soggiorni di breve durata, ossia non superiori a 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Ciรฒ avverrร indipendentemente da qualsiasi esenzione dal visto di tipo C.
Esenzione dalla registrazione
I cittadini dei paesi europei che utilizzano l’EES, nonchรฉ Cipro, la Repubblica d’Irlanda, Andorra, Monaco, San Marino e la Cittร del Vaticano o la Santa Sede, non saranno registrati attraverso il sistema quando viaggiano in altri paesi partecipanti. Sono inoltre esenti dalla registrazione le seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:
- Familiari di cittadini dell’Unione Europea titolari di una carta di soggiorno
- Familiari di cittadini di paesi terzi che possono viaggiare in Europa come cittadini dell’UE e sono titolari di un permesso o di una carta di soggiorno
- Cittadini di paesi terzi che si recano in Europa per trasferimenti intra-aziendali o per svolgere attivitร di ricerca, studi, corsi di formazione, attivitร di volontariato o partecipare a programmi di scambio scolastico, progetti educativi e lavoro alla pari;
- Titolari di permessi di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata
- Titolari di un permesso di traffico frontaliero, personale ferroviario durante i viaggi di coincidenza o titolari di privilegi speciali
Infine, i singoli Stati hanno il potere di introdurre esenzioni discrezionali all’EES.
Procedura di registrazione
I cittadini soggetti ai controlli ESS dovranno fornire i dati personali riportati sul loro documento di viaggio. Inoltre, forniranno i propri dati biometrici (foto del volto e/o impronte digitali) e la data e il luogo di ingresso e di uscita. Il sistema registrerร anche eventuali rifiuti di ingresso.
Al primo ingresso in un paese partecipante dopo l’attuazione dell’EES, i cittadini dovranno fornire i propri dati personali e biometrici tramite un sistema self-service o un’app, se disponibili. Il sistema registrerร la data per facilitare gli ingressi successivi, salvo diversamente richiesto.
Il sistema tratterร i dati nel pieno rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2017/2226. Sarร accessibile alle autoritร di frontiera, alle autoritร competenti in materia di immigrazione e alle autoritร di contrasto. Sarร disponibile anche ad altri paesi o organizzazioni internazionali (se necessario, nel rispetto di norme rigorose) e ai vettori per la verifica delle voci relative ai visti C.
Infine, negli ultimi quattro mesi del 2026, l’Unione europea introdurrร anche l’ETIAS. Si tratterร di un’autorizzazione di viaggio per i cittadini che possono entrare senza visto. Ulteriori informazioni saranno fornite nei prossimi mesi.