Come annunciato con il Comunicato stampa n. 140 del 4 settembre 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge.
Tale decreto prevede disposizioni urgenti per l’ingresso regolare dei cittadini e lavoratori non-UE, per contrastare l’impiego illegale di manodopera straniera. Inoltre, il governo mira a garantire una maggiore efficienza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI), a vantaggio degli utenti e dei datori di lavoro.
Principali novità
Le principali novità riguardano vari ambiti tra cui le modalità e tempistiche per l’ottenimento del nullaosta, la durata di alcuni permessi di soggiorno e le attività consentite.
Modalità e tempistiche per il nullaosta
Tra le principali novità, vi è una revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato. Infatti, si prevede ora che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, e non dalla data di presentazione della domanda.
In aggiunta, vengono messi a regime l’istituto della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali e il limite numero di richieste – un massimo di 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro.
Inoltre, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nullaosta sono estesi anche alle seguenti categorie:
- Ingressi per lavoro subordinato in casi particolari;
- Volontariato;
- Nulla osta per ricerca;
- Lavoratori stranieri altamente qualificati;
- Trasferimenti intra-societari.
Infine, in materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nullaosta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello di nove mesi previsto dalla normativa europea.
Durata del permesso di soggiorno e attività consentite
In materia di conversioni, il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente in Italia e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche nei casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno – oltre ai casi già previsti di rilascio e rinnovo.
Inoltre, per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Per coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi di durata anche per i permessi di soggiorno per protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica.
Il decreto pone poi stabilmente al di fuori delle quote gli ingressi di lavoratori nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziani. Nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori potranno svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e cambiare datore di lavoro solamente previa autorizzazione dell’ITL.
Infine, si stabilisce che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possano partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale.