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Durc di Congruità e iscrizione alla Cassa Edile: pubblicato il nuovo interpello del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro chiarisce gli obblighi relativi al DURC e alla Cassa Edile per le imprese che non operano nel settore delle costruzioni.

Indice dei Contenuti

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Con l’Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti relativamente agli obblighi in capo alle imprese che operano nel settore edile.

L’interpello risponde ai quesiti posti dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) sull’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e, più in generale, sull’applicazione della disciplina sulla congruità (DURC).

In particolare, la Federazione ha chiesto se tali obblighi e disciplina debbano riguardare esclusivamente le imprese che applicano il CCNL Edilizia, oppure se si applichino anche alle aziende che, pur svolgendo attività edili in modo accessorio, risultano inquadrate in un diverso settore contrattuale, come quello metalmeccanico.

Contenuti dell’Interpello

Innanzitutto, il Ministero del Lavoro ha ritenuto importante sottolineare che la verifica della congruità (DURC), introdotta nel 2020, ha lo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare con specifico riferimento al settore edile e agli appalti di lavori in edilizia.

In riferimento al quesito posto dalla Federazione ANIE, la risposta ministeriale chiarisce alcuni aspetti essenziali:

  • In primo luogo, viene affrontata la tematica relativa alla verifica di congruità (DURC), atta ad accertare la proporzionalità tra la manodopera impiegata e i relativi versamenti contributivi. Il Ministero chiarisce che la verifica della congruità della manodopera si applica a tutte le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse, anche se svolte da imprese che applicano un contratto diverso da quello edile. Rimangono invece escluse da tale verifica le lavorazioni non edili (es. fornitura di opere essenziali).
  • Relativamente all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità, la risposta ministeriale definisce che tale obbligo vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia, in base alla contrattazione applicata e al settore dell’attività aziendale.
  • Infine, l’interpello attua una distinzione tra le tipologie di imprese. Le imprese che svolgono in concreto prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile. Diversamente, per le aziende che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile. Tali imprese saranno pertanto tenute a corrispondere alla Cassa Edile i soli oneri di servizio per il rilascio del DURC di congruità.

La pronuncia in esame offre dunque un contributo decisivo nel superare alcune delle ambiguità normative che avevano determinato, negli ultimi anni, rilevanti dubbi applicativi e difficoltà operative nei luoghi di lavoro, oltre che aggravi economici per numerosi soggetti coinvolti.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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