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Il codice fiscale delle persone fisiche estere in Italia  

Il codice fiscale rappresenta il principale strumento di identificazione in Italia per privati ed imprese ed è necessario per la conclusione degli atti di cui all'art. 6 del DPR 605/1973.

Indice dei Contenuti

Cos’è? 

Il codice fiscale è un codice di 16 caratteri alfanumerici che racchiudono in forma sintetica i dati anagrafici del soggetto, permettendo l’identificazione delle persone fisiche e delle persone giuridiche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana (D.M. 13814/1976). 

Si precisa che questo approfondimento è dedicato alla richiesta del codice fiscale per le persone fisiche in Italia. Per quanto riguarda le persone giuridiche si rimanda all’articolo dedicato.

Il codice fiscale delle persone fisiche è formato da sedici caratteri: 

  • tre caratteri alfabetici per il cognome 
  • tre caratteri alfabetici per il nome 
  • due caratteri numerici per l’anno di nascita 
  • un carattere alfabetico per il mese di nascita 
  • due caratteri numerici per il giorno di nascita e il sesso 
  • quattro caratteri, di cui uno alfabetico e tre numerici per il Comune italiano o per lo Stato estero di nascita 
  • il sedicesimo carattere, alfabetico, ha una funzione di controllo ed è generato in automatico dal sistema. 

La disciplina relativa al codice fiscale (generalmente abbreviato in CF) si può rinvenire nel DPR n. 605 del 29 settembre 1973, che istituisce il codice fiscale e definisce le regole generali in materia di Anagrafe tributaria. Tale disciplina è attuata mediante la creazione di un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, che raccoglie, archivia e gestisce le informazioni relative ai contribuenti italiani. In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato DPR dispone che «L’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari». 

Per quali operazioni è richiesto il codice fiscale?  

Il codice fiscale non ha soltanto una valenza tributaria, ma costituisce il principale strumento di riconoscimento giuridico nell’ordinamento italiano. Pertanto, anche i cittadini stranieri (UE ed extra-UE) hanno bisogno del codice fiscale qualora intendano intrattenere rapporti giuridici o economici con lo Stato, enti pubblici o soggetti privati.  

Il possesso del codice fiscale per cittadini esteri è necessario per concludere tutta una serie di atti, elencati all’art. 6 DPR 605/1973: 

  • Atti fiscali e tributari: fatture e documenti IVA (lett. a), dichiarazione IRPEF (lett. d), adempimenti IVA (lett. d), ricorsi alle commissioni tributarie (lett. g-quater); 
  • Atti da registrare e atti notarili: contratti, scritture private, atti notarili soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d’uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto (lett. b); 
  • Atti bancari, finanziari e societari: atti o negozi conclusi da società o enti finanziari con clienti per apertura o chiusura di rapporti continuativi (es. conti correnti, depositi, ecc.…) (lett. g-quinquies), contratti di assicurazione (lett. g-ter), contratti di somministrazione di servizi (lett. g-ter); 
  • Atti relativi a beni immobili e mobili registrati: trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari (lett. d.), immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (lett. e), iscrizione di navi, unità da diporto e relativi atti traslativi (lett. f); 
  • Autorizzazioni, licenze e concessioni: domande per autorizzazioni e licenze commerciali, industriali e professionali (lett. e), concessioni di aree pubbliche, permessi edilizi e attività edilizia (lett. e-bis), iscrizione ad albi professionali e registri di attività di lavoro autonomo (lett. f); 
  • Atti previdenziali, assistenziali e sanitari: certificazioni rilasciate da INPS o amministrazioni per somme corrisposte e ritenute operate (lett. d). 
  • L’accesso all’istruzione italiana, scuole di ogni ordine e grado ed università (lett. c). 

In aggiunta agli atti di cui all’art. 6, il codice fiscale risulta parimenti necessaria per: 

  • I cittadini esteri che intendono svolgere attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, in base all’ art. 23 DPR 600/1973; 
  • L’ accesso al Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Il rilascio della Tessera Sanitaria è, infatti, subordinato al possesso del codice fiscale e dà diritto all’assistenza medica e all’accesso alle prestazioni sanitarie in Italia; 

Il comma 2 dell’art. 6 del DPR 605/1973 prevede che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in Italia, qualora tale codice non sia già stato attribuito, possa considerarsi assolto qualora il cittadino straniero proceda alla dichiarazione dei seguenti dati anagrafici: 

  • cognome e nome 
  • luogo e data di nascita 
  • domicilio estero 

In applicazione di tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria – con la  Risoluzione 5/E 2023 – ha riconosciuto la possibilità di concludere un contratto di locazione da parte di un soggetto non residente in Italia e privo di codice fiscale, purché i dati anagrafici di cui all’art. 6, comma 2 DPR 605/1973 siano comunicati all’Agenzia delle Entrate. In più, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “le modalità sopra indicate sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili”. 

A quale ufficio si richiede? 

I cittadini provenienti da paesi extra UE possono richiedere il codice fiscale (in alternativa, a seconda dei casi) a: 

  • Sportello unico per l’immigrazione: nel caso in cui lo straniero presenti domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare; 
  • Questura: per i cittadini extra UE che richiedono altri tipi di permesso di soggiorno. 

Viceversa, i cittadini UE possono richiedere il codice fiscale a:  

  • Qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (una volta in Italia); 
  • Rappresentanza consolare italiana del paese di appartenenza (se all’estero). 

Come fare richiesta del codice fiscale? 

Ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 605/1973, i cittadini stranieri possono richiedere il codice fisca: le presentando il modello AA4/8 compilato, sottoscritto e inviato per PEC all’indirizzo competente. La procedura per la richiesta del CF si distingue a seconda che si tratti di cittadini UE o extra-UE: 

  • Cittadini di Stati UE: oltre al modulo, deve essere fornita una copia del documento d’identità in corso di validità (questo obbligo non sussiste in caso di firma digitale del modello); 
  • Cittadini extra-UE: oltre al modulo, devono allegare alternativamente
  • il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto dalle autorità italiane; 
  • l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza (con relativa foto dell’interessato); 
  • Permesso di soggiorno valido; 
  • Carta d’identità rilasciata dal comune di residenza. 

Dal 2021 è possibile far domanda e caricare la documentazione fiscale direttamente sito web dell’Agenzia delle Entrate  attraverso i servizi “Consegna documenti e istanze” e dei servizi per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva e diversi altri.  

A tal fine è necessario accedere tramite credenziali Spid, oppure con la propria Cie o la propria Cns, o, se l’utente ne è in possesso, con le proprie credenziali Fisconline/Entratel. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta. 

Quali cittadini esteri hanno bisogno del codice fiscale in Italia? 

Ai sensi dell’art. 6 DPR 605/1973, i cittadini stranieri che si trovano ad interagire con l’ordinamento giuridico italiano e che, quindi, necessitano dell’attribuzione di un codice fiscale possono essere distinti nelle seguenti categorie: 

  • cittadini stranieri che lavorano in Italia, dipendenti o autonomi; 
  • studenti universitari iscritti a corsi italiani; 
  • soggetti che stipulano contratti di locazione o acquistano beni immobili in Italia; 
  • persone fisiche che aprono conti bancari, sottoscrivono contratti di utenze (luce, gas, telefono), o avviano attività economiche; 
  • beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali 

La rilevanza del codice fiscale nello scambio di informazioni tra Stati UE  

La Direttiva 2023/2226 del Consiglio Europeo è intervenuta andando a modificare parzialmente la Direttiva 2011/16/UE in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. È stato quindi introdotto un nuovo art. 27-quater il quale impone agli Stati membri di includere, nello scambio di informazioni fiscali, il numero di identificazione fiscale (NIF/TIN), corrispondente in Italia al codice fiscale. 

L’obiettivo è rafforzare la trasparenza e l’efficacia dello scambio di dati, assicurando un’identificazione univoca dei contribuenti e contrastando fenomeni di evasione ed elusione fiscale transfrontaliera. 

A quali soggetti esteri si applica l’obbligo di codice fiscale a fini IVA? 

Il codice fiscale è sempre necessario quando il soggetto estero: 

  • effettua operazioni che comportano l’obbligo di apertura della partita IVA, ad esempio nell’esercizio di lavoro autonomo, imprese o attività professionali; 
  • compie operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia pur restando soggetto non residente, come acquisti o cessioni di beni/servizi. 

In base all’art. 21 DPR 605/1973, sulla dichiarazione dei redditi nonché sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante.  

La disciplina del Codice Fiscale si intreccia, quindi, con la disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto essendo, il primo, presupposto formale per il rilascio del secondo. Infatti, l’Agenzia delle Entrate non può attribuire un numero di partita IVA a un soggetto che non sia già in possesso di un codice fiscale. 
 

Quali sono le principali differenze tra codice fiscale e partita IVA? 

Il codice fiscale e la partita IVA sono due codici essenziali per l’identificazione delle persone fisiche (e giuridiche, di cui si rimanda all’approfondimento) a fini fiscali. È importante evidenziarne le principali differenze.  

 Codice fiscale Partita iva 
Destinatari Tutti i cittadini italiani e gli stranieri che lo richiedono codice attribuito a chi esercita un’attività commerciale o professionale 
Finalità identificazione fiscale e burocratica di soggetti persone fisiche e giuridiche per gli scopi precedentemente enumerati  identifica i soggetti che esercitano attività economiche rilevanti a fini fiscali 
Struttura 16 caratteri alfanumerici 11 cifre 
Ufficio competente Soggetti extra UE: sportello Unico per l’immigrazione /questura Soggetti UE: Agenzia delle Entrate/Uffici consolari italiani all’estero Agenzia delle entrate 
Presupposto necessario per intrattenere rapporti giuridici/fiscali con l’Italia (anche senza attività economica) essenziale per svolgere un’attività economica rilevante a fini IVA sul territorio italiano   
Fonte normativa DPR 605/1973 DPR 633/1972 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Data Link
Governo italiano DPR n. 600/1973 600 29/09/1973 Leggi di più
Governo italiano D.M. n. 13814/1976 13814 23/12/1976 Leggi di più
Governo italiano DPR 605/1973 605 29/09/1973 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 5/E/2023 5/E 14/02/2023 Leggi di più
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