Lโ INPS, tramite Circolare 897 del 2 marzo 2023, ha posto lโattenzione sulla trasmissione dei certificati di malattia prevalentemente a mezzo telematico. Tale principio era giร stato definito con il D.P.C.M. 26 marzo 2008 e, successivamente, con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012.ย
In particolare, la certificazione medica devโessere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.ย
Il caso dei lavoratori marittimi
Per il settore dei lavoratori marittimi, data la particolaritร , la ripartizione degli enti competenti al rilascio dei certificati รจ tra Uffici di Sanitร Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e allโestero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dellโassicurato.
Anche nel caso di questi lavoratori, lโinvio della certificazione medica deve avvenire in principio per via telematica per ottemperare alle linee guida della Circolare menzionata in precedenza. Ad ogni modo, su base eccezionale vengono accettati anche i certificati originali cartacei. Sebbene sia presente questa eccezione, lโinvio deve avvenire entro e non oltre 2 giorni dallโemissione del documento, pena la perdita delle relative indennitร mediche.
In aggiunta, come da prescrizione del Messaggio numero 4010 del 14 novembre 2023 dellโINPS, รจ dovere del lavoratore indicare allโinterno di suddetti certificati un indirizzo di reperibilitร per le visite mediche domiciliari di controllo (per le visite allโestero ci si basi sulle istruzioni fornite allโinterno della circolare n. 87 del 2 luglio 2010).ย
Trasferte all’estero di lavoratori marittimi in malattia
Per ciรฒ che riguarda le trasferte allโestero di lavoratori marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia, infine, รจ fatto obbligo porsi a visita ambulatoriale presso lโUnitร operativa medico legale piรน prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia (messaggio 4271/2018).
In caso di partenza anche a seguito di parere negativo/mancata autorizzazione, lโinteressato perderร il diritto alla relativa indennitร (come da circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, al paragrafo 14.2, che รจ applicabile alla generalitร degli assicurati).